Page 20 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871)                          XIX


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              ultimo periodo dei “cento giorni” . In ogni caso, la compressione delle libertà con-
              dusse qualche anno più tardi ai moti del 1821 in cui anche alcuni componenti del
              Corpo dei Carabinieri Reali presero partito con i costituzionalisti. Da queste ultime
              vicende e dalla necessità di imporre con una certa rapidità alcuni correttivi, nacque
              quello che istituzionalmente è definito il primo Regolamento Generale del Corpo.


              a.   la fondazione del corPo
                 La garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica fu affidata, in via provvisoria
              sin dal 24 maggio 1814, ai militari piemontesi della disciolta Gendarmeria impe-
              riale, per i quali erano state confermate le attribuzioni e le norme di servizio pre-
              vigenti, in attesa dell’istituzione di un corpo militare pel mantenimento del buon
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              ordine .
                 L’esigenza di garantire con efficacia e soprattutto affidabilità il controllo del
              territorio tramite un’attività di prevenzione e repressione di carattere generale rap-
              presenta quindi il motivo principale che diede impulso alla costituzione del Corpo
              dei Carabinieri Reali. Contestualmente, si rese necessario provvedere alla celere
              ricostituzione di altri organismi militari, anche per allontanare l’ormai ingombrante
              presenza austriaca nel Regno.
                 Le Regie Patenti del 13 luglio 1814 rappresentano l’atto costitutivo del Corpo
              nonché “dell’Uffizio di Direzione Generale di buon Governo”. Lo scopo era indica-
              to nel preambolo “per ricondurre, ed assicurare viemmaggiormente il buon ordine,
              e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno non poco turbata
              a danno dé buoni, e fedeli Sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario
              di porre in esecuzione tutti qué mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire,
              e sottoporre al rigor delle Leggi i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le
              perniciose conseguenze, che da soggetti di simil sorta, infesti sempre alla Società,
              derivare ne possono a danno dé privati e dello Stato”.
                 È necessario ricordare anche che il sovrano, nello stesso atto dispositivo, rife-
              rendosi alla costituzione del Corpo, scriveva “si sta compiendo”. Si può dedurre
              pertanto che la costituzione del Corpo era in una avviata fase esecutiva e che l’or-



              13   A tal proposito, nel corso di un dibattito parlamentare sull’abolizione del foro ecclesiasti-
              co dopo la concessione dello Statuto Albertino, il deputato della sinistra Peyron così ricor-
              dava quel periodo “per i consiglieri del re Vittorio Emanuele I l’epoca della francese occu-
              pazione fu un sogno. E questo sogno, per il corso di trentatré anni, costò alla nazione dila-
              pidazione della fortuna pubblica nei primi anni dopo la ristorazione, i privilegi risuscitati, le
              cariche e gli impieghi venduti, la rivoluzione del 1821, i movimenti del 1833 ed i loro tristi
              effetti. Tutte queste funeste conseguenze non si sarebbero certo sofferte nel nostro paese, se
              i consiglieri di Vittorio Emanuele I, invece di abrogare con un tratto di penna tutte le leg-
              gi francesi civili, criminali ed amministrative, avessero dato opera a conservare quelle che
              si credevano necessarie e convenienti per il nostro paese”. ceSare Magni, I Subalpini e il
              concordato, Padova, Cedam, 1967, p. 191.
              14   R. denicotti, Delle vicende cit.,  p. [23].
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