Page 24 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
P. 24

Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871)                          XXIII


                 Si possono sintetizzare così le funzioni salienti degli ufficiali: comandanti di
              un corpo militare pronto a integrare le formazioni dell’Esercito in caso di bisogno;
              gangli di raccolta ed elaborazione delle informazioni sull’andamento dell’ordine e
              della sicurezza pubblica; vertici locali di una Istituzione attenta nel gestire i rappor-
              ti con le altre autorità a livello periferico. Il 1816 fu foriero di numerose ulteriori
              novità, infatti le Regie Patenti del 15 ottobre 1816 stabiliscono il modo d’istitu-
              zione del Corpo dei Carabinieri Reali determinandone le attribuzioni e le incom-
                   22
              benze . Nell’atto è ribadito il carattere del servizio da assolvere “per assicurare
              nell’interno dello Stato la conservazione dell’ordine, e l’esecuzione delle leggi,
              secondo le norme infra espresse. Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva
                                               23
              costituisce l’essenza del suo servizio” . Anche per garantire una certa emulazione
              e al contempo un avviso per non incorrere in errore, “ogni azione di vera bravura,
              ogni prova di maggior divozione, e di intelligenza nell’esercizio delle funzioni dei
              Carabinieri Reali, sarà notata nei giornali del Corpo, o messa all’ordine del giorno.
              Ogni grave mancanza sarà pure registrata, e pubblicata coll’istessa maniera. Negli
                                                           24
              avanzamenti si avrà tutto il riguardo a queste note” .
                 Si dovette poi attendere il 1819 (Regia Determinazione del 10 dicembre), quan-
              do furono istituite, a decorrere dal 1° gennaio successivo, 6 suddivisioni di prima
              classe rette da marescialli d’alloggio, che si sarebbero inserite nei centri di livello
              maggiore, ma non tale da rendere necessaria la presenza di un ufficiale. Il provve-
              dimento è importante perché si trattava di una distinzione di incarichi tra sottuffi-
              ciali, probabilmente necessaria anche a valutarne capacità e merito in previsione
              di un ulteriore possibile avanzamento di carriera con la promozione ad ufficiale.

              b.   i Primi ufficiali
                 In un contesto molto variegato e in rapidissima evoluzione furono promulgate
              le Regie Patenti del 13 luglio 1814. Secondo il giudizio di uno studioso di questioni
              militari la situazione poteva essere descritta in questi termini: “Non rallentava frat-
              tanto il re le sue cure pel riordinamento dell’esercito, e volendo fare in quei primi
              momenti atto di clemenza, aboliva la pena di morte portata dal decreto del 1799
              contro i sott-ufficiali e soldati rei di diserzione; ma nel tempo stesso, per meglio
              provvedere alla polizia dei regii Stati, istituiva con decreto delli 13 luglio il corpo


              22   Le Patenti erano divise in otto Capi: Dell’istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali (I),
              Composizione del Corpo (II), Ordine interno e disciplina del Corpo (III), Attribuzione del
              Colonnello (IV), Attribuzioni dei Carabinieri (V), Relazioni dei Carabinieri Reali colle di-
              verse Autorità (VI), Gratificazioni ed indennità (VII), Disposizioni generali (VIII).
              23   Articolo 1 Regie Patenti del 15 ottobre 1816. L’ultima frase appare simile a quella ripor-
              tata all’art. 1 della legge 1° Ventoso anno IX Repubblicano della Repubblica Cisalpina con
              la quale era prevista l’istituzione della Gendarmeria Nazionale nella Repubblica stessa. È
              da ricordare che una frase simile non è presente nelle RR. PP. del 13 luglio 1814. Le due
              norme sono riportate anche in R. denicotti, Delle vicende cit., pp. 17 e 102.
              24  Articolo 16, Regie Patenti del 15 ottobre 1816.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29