Page 24 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871) XXIII
Si possono sintetizzare così le funzioni salienti degli ufficiali: comandanti di
un corpo militare pronto a integrare le formazioni dell’Esercito in caso di bisogno;
gangli di raccolta ed elaborazione delle informazioni sull’andamento dell’ordine e
della sicurezza pubblica; vertici locali di una Istituzione attenta nel gestire i rappor-
ti con le altre autorità a livello periferico. Il 1816 fu foriero di numerose ulteriori
novità, infatti le Regie Patenti del 15 ottobre 1816 stabiliscono il modo d’istitu-
zione del Corpo dei Carabinieri Reali determinandone le attribuzioni e le incom-
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benze . Nell’atto è ribadito il carattere del servizio da assolvere “per assicurare
nell’interno dello Stato la conservazione dell’ordine, e l’esecuzione delle leggi,
secondo le norme infra espresse. Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva
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costituisce l’essenza del suo servizio” . Anche per garantire una certa emulazione
e al contempo un avviso per non incorrere in errore, “ogni azione di vera bravura,
ogni prova di maggior divozione, e di intelligenza nell’esercizio delle funzioni dei
Carabinieri Reali, sarà notata nei giornali del Corpo, o messa all’ordine del giorno.
Ogni grave mancanza sarà pure registrata, e pubblicata coll’istessa maniera. Negli
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avanzamenti si avrà tutto il riguardo a queste note” .
Si dovette poi attendere il 1819 (Regia Determinazione del 10 dicembre), quan-
do furono istituite, a decorrere dal 1° gennaio successivo, 6 suddivisioni di prima
classe rette da marescialli d’alloggio, che si sarebbero inserite nei centri di livello
maggiore, ma non tale da rendere necessaria la presenza di un ufficiale. Il provve-
dimento è importante perché si trattava di una distinzione di incarichi tra sottuffi-
ciali, probabilmente necessaria anche a valutarne capacità e merito in previsione
di un ulteriore possibile avanzamento di carriera con la promozione ad ufficiale.
b. i Primi ufficiali
In un contesto molto variegato e in rapidissima evoluzione furono promulgate
le Regie Patenti del 13 luglio 1814. Secondo il giudizio di uno studioso di questioni
militari la situazione poteva essere descritta in questi termini: “Non rallentava frat-
tanto il re le sue cure pel riordinamento dell’esercito, e volendo fare in quei primi
momenti atto di clemenza, aboliva la pena di morte portata dal decreto del 1799
contro i sott-ufficiali e soldati rei di diserzione; ma nel tempo stesso, per meglio
provvedere alla polizia dei regii Stati, istituiva con decreto delli 13 luglio il corpo
22 Le Patenti erano divise in otto Capi: Dell’istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali (I),
Composizione del Corpo (II), Ordine interno e disciplina del Corpo (III), Attribuzione del
Colonnello (IV), Attribuzioni dei Carabinieri (V), Relazioni dei Carabinieri Reali colle di-
verse Autorità (VI), Gratificazioni ed indennità (VII), Disposizioni generali (VIII).
23 Articolo 1 Regie Patenti del 15 ottobre 1816. L’ultima frase appare simile a quella ripor-
tata all’art. 1 della legge 1° Ventoso anno IX Repubblicano della Repubblica Cisalpina con
la quale era prevista l’istituzione della Gendarmeria Nazionale nella Repubblica stessa. È
da ricordare che una frase simile non è presente nelle RR. PP. del 13 luglio 1814. Le due
norme sono riportate anche in R. denicotti, Delle vicende cit., pp. 17 e 102.
24 Articolo 16, Regie Patenti del 15 ottobre 1816.