Page 22 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
P. 22
Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871) XXI
gotenenti per le luogotenenze e sottotenenti in sostituzione dei superiori in grado e
per svolgere servizio presso le divisioni e il comando del corpo. I ruoli subordinati
erano composti dai marescialli d’alloggio, dai brigadieri e dai carabinieri. Progres-
sivamente furono previsti altri gradi come i marescialli d’alloggio maggiori e capi,
inferiori al sottotenente, il vicebrigadiere, inferiore al brigadiere e l’appointé (o
appuntato) superiore al carabiniere e nato allo scopo di premiare comunque militari
meritevoli dopo lunghi anni di servizio, ma non in possesso dei requisiti per diven-
tare sottufficiali. Va ricordato che tale struttura, con piccole modifiche, è rimasta in
vita per lunghissimo tempo. Al di sopra del vertice del Corpo si trovava l’Ispezione
Generale di Buongoverno, poi soppressa, con a capo un ufficiale generale, seguita
qualche anno dopo da una Ispezione Generale dei Carabinieri Reali, a sua volta so-
stituita da un Comando Generale. Per quanto interessa in questa sede, quest’ultimo
fu soppresso con la riorganizzazione, attraverso il riordino del 24 gennaio 1861, di
poco precedente alla proclamazione del Regno d’Italia. Così fu determinato di dare
vita ad un organismo collegiale, denominato Comitato dell’Arma dei Carabinieri
Reali, allo scopo di amalgamare il personale proveniente dai diversi corpi preuni-
18
tari da poco assorbito .
L’attività propedeutica che il Corpo doveva condurre era essenzialmente di ca-
rattere informativo con l’acquisizione delle notizie di interesse, da cui la conse-
guente azione d’intervento operativo; la prima era affidata ai capitani del Corpo,
oltre che al personale civile del Buon Governo, mentre la seconda era nelle mani
di tutta l’Istituzione con evidente connotazione repressiva. È da segnalare un al-
tro aspetto: “Il Corpo dei Carabinieri Reali, istituito dalle Regie Patenti 13 luglio
1814, dipende dal Presidente Capo di Buon Governo, che potrà solo ordinare la
distribuzione e la traslocazione nelle Provincie, quando lo giudicherà opportuno.
Questo corpo è destinato a concorrere al mantenimento della pubblica tranquillità,
coll’eseguire le misure alla medesima relative […]. I Carabinieri Reali non ricevon
ordini, se non dal Presidente Capo e dà propri Uffiziali; sono però tenuti a deferire
prontamente alle richieste per iscritto del Comandante militare della Provincia, a
quelle dell’autorità giudiziaria, come Prefetti, Giudici, Avvocati fiscali, a quelle
dell’autorità amministrativa ed a quelle dell’Uditore o vice Uditore di Guerra; a
quelle degl’Impiegati di polizia, come Vicario, Sindaci, ecc. Dovranno poi far pas-
sar le richieste medesime al Presidente Capo per mezzo del Comandante della loro
19
Divisione” .
Si deve qui ricordare che la gestione dell’attività operativa era devoluta al Buon
Governo verso la quale il Corpo aveva una dipendenza tecnico-funzionale, mentre
18 Per tutti i profili evolutivi dei gradi e dell’organizzazione si rinvia a ente editoriale per
l’arMa dei caraBinieri, Carabinieri cit. e g. oliVa, Storia dei Carabinieri cit., rielabo-
razione del precedente Immagine e autorappresentazione dell’Arma, Milano, Leonardo,
1992.
19 r. denicotti, Delle vicende cit., pp. 68-69.