Page 186 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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                  tenore del mentovato decreto scorgerà V.S. come la prima parte di esso
                  regolamento debba egualmente osservarsi da tutti i Corpi dell’esercito e da
                  tutti i militari così in servizio effettivo come in aspettativa, e che dalle altre
                  due parti speciali alla fanteria si vogliano osservare sin d’ora altresì dalle
                                                                        2
                  altre armi tutte quelle disposizioni che sieno loro applicabili» .
               in definitiva, nel primo decennio di vita nazionale l’arma dei Carabi-
            nieri fa vivere e sopravvivere la gestione documentaria attraverso disposi-
            zioni di differente provenienza non sempre omogenee.
               Una  componente  significativa  nelle  funzioni  attribuite  all’arma  era
            quella relativa al personale. in linea generale, si deve ricordare immediata-
            mente che la documentazione dedicata agli ufficiali era separata da quelle
            della truppa (sottufficiali e carabinieri), pertanto ove possibile sono state
            distinte. Sebbene nella struttura dei titolari sia effettivamente così, in real-
            tà, le funzioni erano grosso modo le medesime. infatti, sin dall’istruzione
            ministeriale del 17 dicembre 1871, si possono apprezzare le similitudini. A
            titolo esemplificativo, si notino le specialità 1-2 (per gli ufficiali) e 2-2 (per
            il restante personale) del titolario del 1871 relative alla licenza. analoga-
            mente, si può osservare qualche differenza nella medesima tabella poiché
            per il personale della ‘bassa forza’ si introduce la specialità 2-7 «Militari
            sotto processo, condanne, ecc.» che trova riscontro nella categoria degli
            ufficiali.
               D’altronde, la nomina ad ufficiale avveniva con decreto reale e ciò rap-
            presentava il riconoscimento di una lunga carriera nell’arma o nell’avvio
            di un giovane benestante nella élite del mondo militare . Per quanto riguar-
                                                                3
            dava la fase iniziale d’avvio delle legioni, si ricordano una serie di compiti
            attribuiti a questi organismi in materia. Sin dal regio decreto 24 gennaio
            1861, era data facoltà al comandante di legione di concedere «le piccole
            licenze agli uffiziali» e rassegnare «al Comitato le domande per le licenze
            ordinarie» di questi (art. 43). Quel comandante proponeva il movimento
            degli ufficiali (art. 44), nonché «anche gli uffiziali temporariamente, dan-
            done avviso al Comitato» (art. 45). inoltre, comunicava «al Comitato le
            punizioni inflitte agli uffiziali» (art. 46) e, infine, vigilava «sulla condotta
            morale e militare de’ suoi ufficiali» (art. 50). non si trattava di un sempli-


            2    Giornale Militare Ufficiale (d’ora in poi GMU) 1859, p. 729, circolare n. 126 datata 4 novembre
            1859 del Gabinetto recante «Pubblicazione del nuovo regolamento di disciplinare militare» inviata
            a tutti i vertici delle istituzioni militari, ivi compresi i comandanti «dei Corpi dei carabinieri reali».
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                Si permette di rinviare a Flavio Carbone, La classe dirigente dell’Arma dei Carabinieri in Età
            Giolittiana (1900-1914), tesi di dottorato (XViii ciclo) «Ceti dirigenti e potere pubblico nella storia
            d’italia contemporanea», svolto presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
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