Page 186 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
P. 186
186 Tra carTe e caserme: Gli archivi dei carabinieri reali (1861-1946)
tenore del mentovato decreto scorgerà V.S. come la prima parte di esso
regolamento debba egualmente osservarsi da tutti i Corpi dell’esercito e da
tutti i militari così in servizio effettivo come in aspettativa, e che dalle altre
due parti speciali alla fanteria si vogliano osservare sin d’ora altresì dalle
2
altre armi tutte quelle disposizioni che sieno loro applicabili» .
in definitiva, nel primo decennio di vita nazionale l’arma dei Carabi-
nieri fa vivere e sopravvivere la gestione documentaria attraverso disposi-
zioni di differente provenienza non sempre omogenee.
Una componente significativa nelle funzioni attribuite all’arma era
quella relativa al personale. in linea generale, si deve ricordare immediata-
mente che la documentazione dedicata agli ufficiali era separata da quelle
della truppa (sottufficiali e carabinieri), pertanto ove possibile sono state
distinte. Sebbene nella struttura dei titolari sia effettivamente così, in real-
tà, le funzioni erano grosso modo le medesime. infatti, sin dall’istruzione
ministeriale del 17 dicembre 1871, si possono apprezzare le similitudini. A
titolo esemplificativo, si notino le specialità 1-2 (per gli ufficiali) e 2-2 (per
il restante personale) del titolario del 1871 relative alla licenza. analoga-
mente, si può osservare qualche differenza nella medesima tabella poiché
per il personale della ‘bassa forza’ si introduce la specialità 2-7 «Militari
sotto processo, condanne, ecc.» che trova riscontro nella categoria degli
ufficiali.
D’altronde, la nomina ad ufficiale avveniva con decreto reale e ciò rap-
presentava il riconoscimento di una lunga carriera nell’arma o nell’avvio
di un giovane benestante nella élite del mondo militare . Per quanto riguar-
3
dava la fase iniziale d’avvio delle legioni, si ricordano una serie di compiti
attribuiti a questi organismi in materia. Sin dal regio decreto 24 gennaio
1861, era data facoltà al comandante di legione di concedere «le piccole
licenze agli uffiziali» e rassegnare «al Comitato le domande per le licenze
ordinarie» di questi (art. 43). Quel comandante proponeva il movimento
degli ufficiali (art. 44), nonché «anche gli uffiziali temporariamente, dan-
done avviso al Comitato» (art. 45). inoltre, comunicava «al Comitato le
punizioni inflitte agli uffiziali» (art. 46) e, infine, vigilava «sulla condotta
morale e militare de’ suoi ufficiali» (art. 50). non si trattava di un sempli-
2 Giornale Militare Ufficiale (d’ora in poi GMU) 1859, p. 729, circolare n. 126 datata 4 novembre
1859 del Gabinetto recante «Pubblicazione del nuovo regolamento di disciplinare militare» inviata
a tutti i vertici delle istituzioni militari, ivi compresi i comandanti «dei Corpi dei carabinieri reali».
3
Si permette di rinviare a Flavio Carbone, La classe dirigente dell’Arma dei Carabinieri in Età
Giolittiana (1900-1914), tesi di dottorato (XViii ciclo) «Ceti dirigenti e potere pubblico nella storia
d’italia contemporanea», svolto presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

