Page 191 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 191
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parte conteneva il capo i dedicato al «Carteggio di 1 e 2 divisione» .
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il n. 72 che introduceva il capo così si esprimeva: «Il carteggio di 1 e 2
divisione, meno la parte che si esplica mediante l’invio di lavori periodici
(rapporti situazione, situazioni mensili, ecc.) e dei fogli d’ordini, ha luogo
sotto forma di lettere, rapporti, segnalazioni, promemoria, attergati, elen-
chi, telegrammi e fonogrammi». Così ancora nel 1940, la maggior parte
delle comunicazioni relative al personale avveniva attraverso la trasmissio-
ne di modelli. A titolo di esempio la «situazione della forza effettiva e pre-
sente al corpo e ai reparti distaccati» inserita tra i periodici mensili doveva
essere trasmessa dalla sezione e tenenza direttamente alla compagnia il 29
di ciascun mese. Questa l’avrebbe inviata il giorno successivo al gruppo
da cui sarebbe stata indirizzata alla legione il 1° del mese seguente a cui si
riferiva la situazione. infine, il comando legione avrebbe dovuto inviarla al
comando di zona militare dell’Esercito il giorno successivo. Si noti dunque
la persistenza di modalità standardizzate di comunicazioni relative al per-
sonale in tutto l’arco di tempo considerato dalla ricerca.
Per quanto concerne la gestione della documentazione relativa al perso-
nale, si deve affermare che aveva una sua particolarità che risiedeva nella
valutazione del personale e, particolarmente, degli ufficiali.
La valutazione del personale si svolgeva periodicamente attraverso la
redazione di appositi «specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali»
previsti dall’articolo 67 (par. 248-253) del regolamento di disciplina mi-
litare del 1859 e dall’art. 68 (par. 254-256) «per sott’uffiziali, caporali e
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soldati» .
Per quanto riguardava i primi si procedeva alla compilazione del model-
lo 2 allegato al regolamento. La compilazione doveva procedere
«con chiarezza e verità, con perfetta cognizione di ciò che si espone, senza
lacune, nè espressioni vaghe, od ambigue; e gli uffiziali che concorrono
alla loro compilazione riterranno che sono mallevadori sull’onor loro di
tutti i torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza
o per altri men retti motivi, non che del danno che ne risultasse al regio
servizio, e che perciò è loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere
i talenti, e le buone e cattive qualità dei loro subordinati, e di fedelmente
descriverle» (par. 249).
13 Si rinvia al capitolo precedente con particolare attenzione al paragrafo dedicato all’edizione
1940 dell’istruzione.
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Regolamento di disciplina militare e di istruzione e servizio interno per la fanteria, torino, Of-
ficina tipografica dei Fratelli Fodratti, 1859.

