Page 196 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            trasferimento ad altra arma, rimozione, ecc.), sarebbe dovuto essere di-
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            strutto e comunicato con apposito verbale al Ministero della Guerra . Inol-
            tre, si tenga conto che a fattor comune all’atto della cessazione dai ruoli
            degli ufficiali dell’arma – ma lo stesso discorso vale per gli altri ufficiali
            – il Ministero provvedeva a distruggere una copia del libretto, eliminando
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            definitivamente l’ultima rimasta dopo 5 anni .
               La distruzione di tale particolare documentazione successivamente fu
            modificata. Mentre per la copia del libretto custodita dal Comando Gene-
            rale le disposizioni rimasero invariate, fu previsto sin dal 1929 che i libret-
            ti degli ufficiali eliminati dai ruoli per qualsiasi motivo fossero trasmessi
            al Ministero della Guerra, ad eccezione per quelli degli ufficiali morti o
            dispersi che sarebbero stati inviati al distretto di leva. Tali documenti sa-
            rebbero stati conservati per 5 anni salvo poi essere distrutti, mentre quelli
            custoditi dal Ministero della Guerra avrebbero subito la stessa sorte dopo
            10 anni. Si segnala tuttavia che

                  «sono eccettuati da quest’ultima disposizione i libretti personali di quegli
                  ufficiali che si siano particolarmente distinti in pace od in guerra. il Mini-
                  stero, su proposta del comando del corpo di stato maggiore, deciderà, caso
                  per caso, quali libretti dovranno essere conservati nell’archivio dell’ufficio
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                  storico dopo trascorsi dieci anni» .
               Si tenga conto che la custodia delle note caratteristiche degli ufficia-
            li riceveva particolare tutela. infatti l’istruzione del 1893 precisava che
            queste «debbono essere gelosamente custodite da chi deve conservarle»
            riferendosi così sia ai fogli sciolti, sia ai libretti personale degli ufficiali
            medesimi , mentre un’altra ricordava che «le note caratteristiche costi-
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            tuiscono documenti d’indole delicatissima, e quindi debbono conservarsi
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            gelosamente e tenersi riservatissime» .
               Per i sottufficiali, almeno dal 1892, dovevano essere compilati due soli


            31    Ministero della Guerra, Gabinetto Militare – Sezione 1°, N. 20 - Regolamento per le note ca-
            ratteristiche, Edizione 1910, Roma, Voghera Enrico, 1910, approvato con R. decreto 8 dicembre
            1910, n. 34.
            32    ivi, n. 55. Di fatto non vi era nessuna attenzione alla conservazione permanente di tali impor-
            tantissimi documenti.
            33    Ministero della Guerra, Regolamento per le note caratteristiche, Roma, istituto Poligrafico dello
            Stato – Libreria, 1929, n. 57. Si noti la modestissima azione di salvaguardia.
            34    Ministero della Guerra, Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e
            dei sottufficiali del R. Esercito (25 agosto 1893), Roma, Voghera Enrico, 1893, n. 40.
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                Ministero della Guerra, Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del
            R. Esercito (18 agosto 1899), Roma, Voghera Enrico, 1899, n. 31.
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