Page 193 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 193
Corpo avrebbero dovuto provvedere, con l’ausilio degli ufficiali superiori,
alla stesura delle «liste di proposizione per l’avanzamento tanto ad anzia-
nità, quanto a scelta» sino al grado di maggiore, secondo le disposizioni
dettate dall’art. 33 della legge sull’avanzamento e dal par. 145 del rego-
lamento. in particolare, poi, per l’arma dei Carabinieri vi erano le istru-
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zioni dettate dal par. 161 del regolamento relativo all’avanzamento che
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attribuivano al comandante del Corpo preunitario l’onere di provvedere
alla compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali, con il concorso
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del colonnello o del tenente colonnello , tenendo conto degli specchi già
redatti a loro carico dai comandanti di divisione dell’arma.
inoltre, il comandante doveva provvedere alla stesura delle liste di
proposizione per l’avanzamento «dei militari del corpo ad anzianità ed a
scelta, grado per grado, ai vari gradi di uffiziale sino a quello di tenente
colonnello inclusivamente», per l’ammissione dei luogotenenti delle altre
armi «che ne facciano domanda, e risultino avere le qualità opportune», per
l’avanzamento a sottotenente guardie del corpo del sovrano per i sottuffi-
ciali; per il trasferimento nello stato maggiore delle piazze a favore degli
ufficiali e sottufficiali non più adatti al servizio militare incondizionato ma
ancora idonei al servizio ‘sedentario’; per il trasferimento degli ufficiali
idonei per il corpo dei veterani e non più in grado di reggere le fatiche del
servizio attivo; per il passaggio dei militari dei Carabinieri Reali «idonei
ad essere trasferti nella compagnia guardie reali del palazzo». Per quanto
riguardava gli ufficiali, con regio decreto 10 settembre 1868 si intervenne
introducendo un nuovo modello .
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20 art. 45 del regolamento – norme particolari alle armi speciali ed agli uffiziali che fanno servi-
zio fuori dei corpi.
21 nel 1856 maggiore generale.
22 Il responsabile per i «territori di terraferma» era un colonnello dell’Arma, mentre per la Sarde-
gna un tenente Colonnello.
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Si rinvia al Giornale Militare Ufficiale del 1868, Regio decreto 10 settembre 1868, «che ap-
prova una nuova istruzione sulla compilazione degli specchi caratteristici e di condotta degli uf-
fiziali, prescritti dalla Sezione ii, Capo iV, Titolo ii del Regolamento per l’esecuzione della Leg-
ge sull’avanzamento dell’Esercito», alla «Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici
degli uffiziali dell’Esercito approvata con R. decreto 10 settembre 1868» emanata dal Segretariato
generale – Ufficio Operazioni militari e Corpo di Stato Maggiore sotto la stessa data, alla nota n.
120 datata 21 ottobre 1868 del Segretariato generale – Ufficio operazioni militari e Corpo di Stato
Maggiore, recante «Schiarimenti all’Istruzione 10 settembre 1868, per la compilazione degli specchi
caratteristici degli uffiziali», alla nota n. 134 del 23 novembre 1868 recante «Altri schiarimenti
all’Istruzione 10 settembre 1868 per la compilazione degli specchi caratteristici degli uffiziali»,
nonché alla nota n. 141 del 3 dicembre 1868 recante «Altro schiarimento all’Istruzione 10 settembre
1868 per la compilazione degli specchi caratteristici degli uffiziali, e relativa prescrizione». 1 esem-

