Page 192 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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               La stesura di tale documento aveva luogo di norma poco prima del-
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            la rassegna annuale d’ispezione ; il comandante del Corpo redigeva due
            copie degli specchi caratteristici e di condotta che sottoscriveva e faceva
            sottoscrivere anche agli ufficiali superiori del Corpo nel caso in cui la va-
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            lutazione fosse riservata a ufficiali inferiori .
               La comunicazione dell’esito delle valutazioni doveva essere fatto dal
            comandante del Corpo a ogni ufficiale inferiore in presenza di quelli supe-
            riori . Per gli ufficiali superiori tale compito era assegnato al comandante
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            del Corpo, al generale di brigata e all’ispettore nel corso dell’ispezione
            annuale che si sarebbe dovuta svolgere presso quel Corpo  (par. 251).
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               Dei due esemplari compilati uno sarebbe dovuto rimanere presso il Cor-
            po e l’altro inviato al Ministero della Guerra attraverso la scala gerarchica
            che avrebbe apposto un parere di merito.
               Era stabilito che «l’esemplare degli specchi suddetti, che rimane pres-
            so il comandante del Corpo, pel fine indicato al § 158 del regolamento 5
            giugno 1854, è accuratamente custodito, e viene quindi annullato dopo due
            anni all’epoca in cui si compilano i nuovi specchi»  (par. 252).
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               terminata la compilazione degli specchi caratteristici, i comandanti di

            15    il momento per la compilazione degli specchi caratteristici e di condotta era stato individuato
            nell’art. 40, par. 142 del regolamento per l’esecuzione delle leggi sull’avanzamento approvato con
            Regio decreto 5 giugno 1854.
            16    ai sensi dell’art. 40 del regolamento per l’esecuzione delle leggi sull’avanzamento approvato
            con Regio decreto 5 giugno 1854. alcuni documenti di valutazione sono presenti in archivio di Sta-
            to di torino, Ministero della Guerra, Direzione Generale Armi di Fanteria e Cavalleria, Divisione
            Cavalleria, fogli caratteristici degli ufficiali Carabinieri, 1855-1867.
            17    la comunicazione era fatta per esteso con l’eccezione di quanto indicato nelle colonne 1, 2 e 6
            relative alle generalità dei genitori e alle condizioni di stato civile.
            18    Un esemplare di documento caratteristico del maggiore Enrico Favier anche in annalisa Mas-
            simi – Alessandro Mennilli, Vestiti della nostra militar divisa – L’insediamento dei Reali Carabi-
            nieri nei Tre Abruzzi, ortona, Edizioni Menabò, 2014, p. 230 che cita il Fondo Ufficiali Generali
            in archivio Storico dell’Ufficio Storico del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri (d’ora in
            poi ASACC).
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                La norma richiamata era costituita dal regolamento per l’esecuzione delle leggi sull’avanzamen-
            to approvato con Regio decreto 5 giugno 1854 che discendeva dalla legge 13 novembre 1853 che
            regolava l’avanzamento dell’Esercito. il paragrafo 158, inserito nell’art. 44 – Esame e trasmissio-
            ne delle liste al Ministero della guerra, disciplinava i compiti del generale ispettore nel corso delle
            visite che doveva condurre periodicamente presso i vari corpi con riferimento all’esame della do-
            cumentazione valutativa del personale e delle «liste di proposizione all’avanzamento». Si vedano
            anche numerosi studi coevi a proposito dell’avanzamento nell’esercito tra cui Bartolomeo adami,
            Commentario della legge organica sull’avanzamento nell’esercito del 13 novembre 1853 segui-
            to dal regolamento per l’esecuzione della medesima del 5 giugno 1854, torino-Firenze, Fodratti,
            1868, pp. 137-138.
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