Page 290 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            Carabinieri, in sostituzione dell’istruttore penale militare . Con i successi-
            vi Codici penali militari del 1941 si è definita la funzione di polizia giudi-
            ziaria militare nella quale, ancora una volta, gli ufficiali e i sottufficiali dei
            Carabinieri avevano una posizione susseguente ai «comandanti di corpo, di
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            distaccamento o di posto delle varie forze armate» .
               Le funzioni attribuite all’arma dei Carabinieri prevedevano, in sostan-
            za, la dipendenza dal

                  «ministero della guerra per tutto ciò che concerne le operazioni di leva,
                  quelle di mobilitazione, nonché di polizia militare, per la vigilanza dei mili-
                  tari in congedo ed in licenza, per le ricerche dei disertori, dei mancanti alla
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                  chiamata, dei renitenti e degli evasi dagli stabilimenti militari di pena» .
               nel 1940, poi, fu emanata una nuova edizione del «Servizio in guerra»
            che subentrava alla precedente del 1937 . La pubblicazione entrava nel
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            merito anche dei compiti assolti dai Carabinieri nel corso delle operazioni
            belliche dedicando un intero capo dei 5 presenti, al «Servizio di polizia
            in guerra». Questo era definito come il complesso delle misure di polizia
            emanate secondo un concetto base:
               «in guerra, ogni unità deve garantirsi contro i danni che, nello svolgi-
            mento delle operazioni e nell’attuazione dei servizi, possono derivare da
            infrazioni a leggi od a prescrizioni da parte delle proprie truppe o delle


            291    L’istruttore penale militare era un capitano o un ufficiale subalterno ex art. 298, mentre ex art.
            353 prima di investire i Carabinieri di tali oneri erano indicati i «maggiori ed aiutanti di piazza», e i
            «comandanti di corpo, di distaccamento e di posto». Sul punto Codice penale per l’Esercito del Re-
            gno d’Italia, Roma, Voghera Carlo, 1882. Un accenno anche in Francesco Paolo Papalia, Memorie
            storiche dell’Arma dei Carabinieri Reali, Catania, la Stamperia, 1923, p. 23 che ricorda il R. d. 28
            ottobre 1869, n. 5378. Sul rapporto tra giustizia militare e cittadini si veda Carlotta Latini, Una giu-
            stizia «d’eccezione» – Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la Prima guer-
            ra mondiale, «DEP – Deportate, esuli, profughe – Rivista telematica di studi sulla memoria femmi-
            nile», 3 (2006), nn. 5-6, pp. 67-85 e eadem, Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale
            in Italia tra Otto e Novecento, Firenze, le Monnier, 2010.
            292    Ministero della Guerra, n. 3851 – Codici penali militari di pace e di guerra, Roma, istituto Po-
            ligrafico dello Stato – Libreria, 1941, art. 301.
            293    Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, Regolamento organico per l’Arma dei Ca-
            rabinieri Reali (estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1934-XII), Roma, istituto Po-
            ligrafico dello Stato – Libreria, 1934, art. 53.
            294    Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore, pubblicazione n. 3766, Ser-
            vizio in guerra anno 1940-XVIII, Roma, istituto Poligrafico dello Stato – Libreria, 1940, che su-
            bentrava alla precedente edizione «(n. 3118) ediz. 1937». alcune indicazioni sull’impiego dei Ca-
            rabinieri in servizio di polizia militare anche in archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
            dell’aeronautica (d’ora in poi aUSSMa), Fondo P.R.12 (Piano di Radunata 12), busta 9, fascicolo
            62 “P.R. 12 (Ediz[ione] 1940). norme per il servizio in guerra dei C[arabinieri] r[eali] della R[egia]
            a[eronautica]”.
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