Page 289 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 289
norme comuni alle altre armi del R. esercito, e per quanto ha tratto allo spe-
ciale servizio di polizia e di istituto cui è particolarmente adibita, si atterrà
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alle prescrizioni contenute nel presente stralcio» .
Così, le attività di polizia militare corrispondevano alla tutela della
compagine delle Forze armate attraverso le direttive emanate dai Mini-
steri della Guerra e della Marina (e poi dell’aeronautica), ivi compresa
la sorveglianza degli iscritti di leva, dei militari in servizio e in congedo,
nonché le funzioni di polizia giudiziaria militare. Le prime attività erano
assolte attraverso la corrispondenza tra l’arma e la restante parte dell’E-
sercito, mentre le funzioni di polizia giudiziaria militare erano esplicate
con la verbalizzazione secondo i medesimi canoni adoperati per quella or-
dinaria. Così si procedette unicamente con i processi verbali e quindi anche
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con i rapporti giudiziari .
È importante ricordare che, nelle varie disposizioni emanate dal Co-
mando Generale e dal Ministero della Guerra, i Carabinieri non doveva-
no intromettersi nelle attività interne dei reparti delle Forze armate che,
quindi, ricadevano unicamente nella competenza disciplinare e penale dei
comandanti di quei corpi. Ad esempio, nelle «Istruzioni sul carteggio e sulla
tenuta degli uffici» del 1891, gli ufficiali dei Carabinieri dovevano segna-
lare alle autorità militari particolari situazioni che si fossero verificate sul
territorio come, ad esempio, «le risse clamorose fra i militari o fra militari
e cittadini» o «Tutti i reati di cui siansi resi colpevoli o complici militari di
altri corpi sotto le armi», nonché altre attività allorquando vi fossero stati
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coinvolti militari . Di fatto la tutela della compagine militare era funzio-
nale alla «pace sociale o se si vuole l’ordine, la salute fisica, l’integrità e la
disciplina disciplinamento, [che] furono allora valori condivisi tra la società
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“artificiale” dell’esercito, e quella “naturale” dei cittadini comuni» . Si
tenga conto, inoltre, che secondo il codice penale per l’Esercito del 1869,
l’istruzione preparatoria per i reati militari poteva essere assegnata anche ai
287 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, Stralcio del servizio in guerra, cit., p. 1,
premessa.
288 non si notano distinzioni nelle formalità connesse alla verbalizzazione per esigenze di polizia
militare e di forza dell’ordine ordinaria. Alcuni esempi per gli anni 1862-1863, tra cui l’arresto di
fiancheggiatori di briganti sottoposti ai tribunali militari di guerra, in Massimi – Mennilli, Vestiti
della nostra militar divisa cit., pp. 67, 144-146, 151-152, 268-269.
289 BUCCRR, 1891, parte 1 , puntata 2 (straordinaria), circolare n. 4-4226, datata 25 luglio 1891,
a
a
recante «istruzioni sul carteggio e sulla tenuta degli uffici», p. 40.
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Carlotta latini, Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari nell’Italia uni-
ta, «Historia et ius – rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna», 1 (2012), n. 2, paper
12, p. 4.

