Page 285 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione        285


                 In particolare, poi i nn. 141-145 erano dedicati a «Rapporti giudiziari,
              processi verbali e registrazioni varie inerenti al servizio d’istituto».
                 in aderenza allo sviluppo tecnologico e alla diffusione di nuovi mezzi di
              trasporto, ad esempio, il n. 143 conteneva disposizioni particolari relative a
              «rapporto per incidenti automobilistici», ove era necessario prevedere una
              serie di dati relativi all’incidente, alle persone coinvolte, alle circostanze e
              ad eventuali ulteriori disposizioni varie, ove possibile, integrate da «rilievi
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              fotografici a norma dell’art. 223 c.p.p.» .
                 Si ricordi, inoltre, che il capo ii era riservato alla descrizione del regi-
              stro dei pregiudicati e del fascicolo personale, mentre il capo iii avrebbe
              trattato il cartellino biografico, documentazione già presente negli archivi
              dell’Arma.
                 Tra i vari aspetti di dettaglio, si porta l’attenzione su alcune questioni.
              il n. 98, ad esempio, riguardava «i fatti aventi carattere di reato imputati
              ai gerarchi del P.n.F., sino a segretario di fascio o fiduciario di gruppo
              rionale, prima che dei fatti stessi sia stato informato, tramite prefetture, e
              abbia dato istruzioni il Ministero dell’Interno», con l’onere di informare il
              Comando Generale attraverso un promemoria riepilogativo delle vicende
              a cura dei comandanti di gruppo. Tale situazione, evidentemente, vanifi-
              cava gli sforzi investigativi dell’arma perché sottoponeva qualsiasi azio-
              ne rivolta contro tali politici all’autorizzazione del Ministero dell’interno
              e, quindi, dello stesso presidente del consiglio dei ministri. Un secondo
              aspetto fu collegato all’istituzione dei tribunali per i minorenni con l’ado-
              zione di norme particolari ove i reati fossero stati commessi da minori di
              18 anni (n. 99)  tanto che, per tali motivi, i comandi d’ufficiale dovevano
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              inviare ai comandi della Gioventù italiana del Littorio (G.i.L.) le denunce
              a carico dei loro appartenenti (n. 100).



              280    Circa i veicoli coinvolti i dati essenziali da riportare erano: il titolo del veicolo o dei veicoli, la
              velocità tenuta, le eventuali avarie o difetti, il servizio a cui erano adibiti e i danni riportati. Per le
              persone, si dovevano annotare: le generalità complete, le lesioni e il periodo di tempo di malattia,
              il comportamento causa dell’incidente quale inosservanza delle norme di circolazioni, l’impruden-
              za, l’imperizia alla guida, lo stato psico-fisico (ubriachezza, sonno, malore); per le circostanze in
              cui era avvenuto l’incidente dovevano essere indicate: le condizioni atmosferiche (nebbia, pioggia),
              le condizioni e particolarità della strada (in piano o pendenza, in buono o cattivo stato, bagnata o
              asciutta, in rettilineo o in curva, munita o meno di cartelli indicatori). Tra le informazioni varie in-
              vece, le misure della larghezza della strada, la posizione del veicolo o dei veicoli prima e dopo l’in-
              cidente e le dichiarazioni dei testimoni.
              281    Si rinvia al Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, recante «norme di attuazione e transitorie
              del  regio  decreto-legge  20 luglio  1934, n. 1404, sulla  istituzione  e  sul funzionamento  del
              tribunale per i minorenni».
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