Page 283 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 283
le sottolineava la modernità della imminente l’istruzione edizione 1935,
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sebbene poi non fu mai pubblicata . Per quanto attiene alle attività inve-
stigative e alla loro registrazione, l’autore sottolineava la soppressione del
registro di corrispondenza delle stazioni. al riguardo:
«Tutti noi dell’arma sappiamo quale importanza rivestisse questo copia-
lettere tanto necessario, pur riconoscendo lo spreco di tempo e di personale
che la sua tenuta a giorno imponeva. orbene, l’uso ormai diffuso della
macchina da scrivere fra i nostri sottufficiali ha consigliato di sostituire al
predetto registro apposite copertine già stampate, sulle quali - a seconda
delle varie materie - saranno annotati gli indici di riferimento di ciascuna
lettera in arrivo e in partenza: di queste ultime sarà poi conservata una
copia che potrà essere estratta, senza alcuna perdita di tempo, dalla copia-
tura a macchina di tutte le comunicazioni scritte che vengono giornalmente
eseguite dalle stazioni».
Insieme a tale importante elemento di trasmissione del sapere, fu pre-
vista anche la soppressione di un altro registro non meno significativo: «la
definitiva abolizione del registro dei processi verbali che viene sostituto
con apposite raccolte annuali, curate secondo disposizioni analoghe a quel-
le del soppresso registro di corrispondenza».
Secondo l’ufficiale si trattava di un ulteriore «ampio passo in avanti
sulla via delle semplificazioni, ed i sottufficiali tutti, avvertiranno in breve
i vantaggi del considerevole risparmio di tempo che anche nella trattazione
di questa materia potrà essere conseguito».
a proposito del testo della bozza, i numeri 41-43 e 46-50 riportavano le
medesime disposizioni contenute nel codice di procedura penale e già pre-
senti nell’istruzione del 1932, con l’aggiunta di una serie di prescrizioni da
assolvere nel caso in cui il rapporto giudiziario o il processo verbale fosse-
ro stati redatti a carico di militari delle Forze armate in servizio, di guardie
di Finanza o di militi della Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale.
Le ulteriori indicazioni prevedevano che una copia doveva essere inviata
al comando del corpo del militare interessato. nel caso di reati previsti dal
codice penale militare marittimo commessi da militari della Regia marina,
era obbligatoria la comunicazione telegrafica al Regio avvocato militare
(ora procuratore militare) del tribunale militare marittimo ove trasmettere
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poi copia degli atti .
277 ten. Col. Dino tabellini, La nuova «Istruzione sul carteggio» per l’arma dei carabinieri reali,
in «Rivista dei Carabinieri Reali», 2 (1935), n. 1, pp. 21-28.
278 Si vedano: Comando Generale dell’arma dei Carabinieri Reali, Istruzione sul carteggio – edi-
zione 1935 – XIII – penultima bozza, Roma, istituto poligrafico dello Stato – Libreria, 1935 – Xiii e

