Page 281 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Le funzioni rifLesse neLLa documentazione 281
lizia giudiziaria; in particolare proprio nel 1930 il Comando Generale ema-
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nò disposizioni di carattere generale .
Circa la documentazione di polizia giudiziaria, il paragrafo V permette-
va di eliminare i fascicoli relativi a delitti a carico di ignoti «Dopo prescrit-
ta l’azione penale a mente dell’art. 91 codice penale (20 anni) (tenendo,
peraltro, conto delle eventuali interruzioni della prescrizione)». Il par. VI,
riservato allo scarto dei documenti dopo 30 anni ex «n. 35 istruzione sul
carteggio – modificato e paragrafo Vi, circ. 258 G. M. 1930», individuava
anche i registri dei processi verbali. infine, il par. Viii prescriveva la con-
servazione permanente di vari documenti tra cui: «i registri e le pratiche
riferentisi a mandati di cattura tuttora eseguibili o concernenti i disertori o
renitenti tuttora passibili di arresto (n. 35 istruzione sul carteggio); i bol-
lettini delle ricerche [...]; i registri delle persone pregiudicate e sospette e
relative rubriche».
in definitiva non emergeva una esigenza conservativa legata alla tutela
e alla valorizzazione di particolari tipologie documentarie, bensì il bisogno
di tutelare alcune carte in funzione marcatamente operativa, con conse-
guente arresto o cattura di persone sottoposte a restrizione della libertà
personale. Ciò valeva, evidentemente, anche per i bollettini delle ricerche
allo scopo di non disperdere le informazioni e di svolgere le attività di
identificazione e di controllo delle persone, nonché del recupero di oggetti
di particolare valore elencati nei bollettini.
Le attività di polizia giudiziaria trovarono riscontro anche nella suc-
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cessiva edizione del manuale . il n. 17, dedicato ai processi verbali, fu
integrato anche dai rapporti giudiziari. il nuovo codice di procedura penale
introdusse la distinzione tra rapporto giudiziario e processo verbale: il pri-
mo rappresentava
«l’atto col quale il comandante la stazione rende edotta l’autorità giudizia-
ria di un reato perseguibile d’ufficio e le da notizia di tutti gli elementi di
prova raccolti (art. 2 codice procedura penale). il processo verbale invece,
rappresenta l’atto con cui i militari operanti fanno fede delle singole opera-
271 BUCCRR 1930, 1 dispensa straordinaria recante la circolare n. 3387/5 di prot. del Comando
a
Generale dell’arma dei Carabinieri Reali – Ufficio ordinamento, datata 25 ottobre 1930 – a. Viii,
recante «norme per la conservazione e l’eliminazione degli atti del carteggio». Si trattava di aggior-
nare le disposizioni che avevano modificato il n. 35 dell’istruzione sul carteggio del 1920.
272 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Istruzione sul carteggio – bozze di stampa, Ro-
ma, istituto Poligrafico dello Stato – Libreria, 1932 – a. X. Si rimanda all’analisi della pubblicazio-
ne condotta in altra parte del presente lavoro.

