Page 276 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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               Di conseguenza, almeno in tale periodo, si deve riconoscere grande at-
            tenzione alla documentazione relativa alle attività investigative e di polizia
            giudiziaria, tanto che se ne prescriveva l’assoluta conservazione.
               Si noti che al tempo si diede ampio risalto a tale disposizione che fu
            inserita anche in una glossa al numero 435 del regolamento generale edi-
            zione 1881, con la precisazione che «per angustia di locali potendo, in
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            rarissimi casi, rendersi necessario di diminuire le carte negli archivi» ; si
            introdusse una norma con carattere davvero eccezionale sebbene, di fatto,
            lo scarto divenne una regola costante.
               Va detto che tali disposizioni ebbero lunga durata poiché, almeno sino
            alla pubblicazione dell’istruzione sul carteggio del 1911, risultavano anco-
            ra in vigore come indicato più avanti.
               in ogni caso, la documentazione relativa all’attività di polizia giudiziaria
            era presente nei numerosi interventi a proposito della gestione documentaria.

               Ad esempio, nel 1884, furono ristampate le «istruzioni pel carteggio
            d’ufficio, riguardante il servizio d’istituto» del 1882, che comparvero sul
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            bollettino ufficiale . nelle medesime si richiamavano le disposizioni già
            esistenti a proposito di una corretta verbalizzazione, sottolineando come
            «la regolare ed esatta compilazione dei verbali e dei rapporti, contribuendo
            moltissimo al buon andamento del servizio ed alla scoperte dei reati, i co-
            mandanti di stazione cureranno perciò a questo riguardo tutte le maggiori
            diligenze e premure possibili». Inoltre, erano precisamente elencate le in-
            formazioni che dovevano comparire nei verbali, ivi compresa «l’indicazio-
            ne della destinazione del verbale, delle formalità cui viene sottoposto e del
            numero delle copie che se ne redigono».
               Con l’istruzione sul carteggio nell’edizione del 1891, si può osservare
                                                                                 260
            la presenza delle medesime disposizioni in materia di polizia giudiziaria .

            n. 24-7540 datata 30 dicembre 1878, del Comitato dell’arma dei Carabinieri Reali che non è stata
            reperita nelle copie del Bollettino Ufficiale dei Carabinieri Reali del 1878 presenti nelle biblioteche
            del Museo Storico e dell’Ufficio Storico poiché la copia nel primo è priva delle pagine che risultato
            strappate e la copia nel secondo è una riproduzione fotostatica della prima.
            258    Regolamento dell’Arma dei Carabinieri Reali (16 ottobre 1822) colle modificazioni cit., art. 435.
            259    Si veda BUCCRR, a. 1884, parte 1 , puntata 11 , Circolare n. 14-13307 datata 22 ottobre 1884,
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                                                 a
            ad oggetto «Ristampa delle istruzioni pel carteggio d’ufficio riguardante il servizio d’istituto», pp.
            221-341.
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                 Gli articoli 17 e 18 riprendevano le precedenti disposizioni in materia di verbali ricordando che
            «il verbale è l’atto con cui i comandanti di stazione rendono conto, per iscritto, di tutte le operazio-
            ni di servizio che essi compiono» (n. 17) ed elencando, come per il passato, gli elementi costituenti
            un processo verbale, nonché rinviando ai modelli di verbale d’arresto e di vane ricerche che erano
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