Page 458 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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subito al Comitato una tabella, da cui risulti il numero di copie necessario
per la distribuzione personale a ciascun ufficiale ed il numero occorrente
per la distribuzione agli uffici del comando legionale, dei comandi nelle
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provincie, nei circondari, nelle sezioni di 1 e 2 classe e dei comandi di
stazione […] sarà applicato alla raccolta del Bollettino il prescritto dallo ar-
ticolo 595 del regolamento generale dell’arma; la raccolta sarà inscritta sui
verbali di consegna di ciascun comando nel senso e per gli effetti previsti
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dall’articolo 56 del citato regolamento» .
in effetti, l’edizione del regolamento generale del 1881 riportava alcu-
ni interventi sul titolo della parte originariamente dedicata alla circolare
periodica che si deve intendere riservata ora al «Bollettino dei Carabinieri
Reali», con modifiche anche agli articoli 594 e 595 .
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Per quanto riguarda il bollettino ufficiale, il Comitato aveva provveduto
a compilare e diramare tale nuova pubblicazione a stampa organizzandola
in 2 parti: nella prima parte, pubblicata quando necessario, erano stampate
«tutte le leggi, i decreti, le istruzioni e disposizioni ministeriali» attinenti il
servizio dell’arma, nonché le istruzioni del Comitato. nella seconda parte,
pubblicata invece a cadenza mensile, si dovevano comunicare
«le variazioni negli ufficiali, le onorificenze concesse dai vari Ministeri,
gli encomi solenni dati e le gratificazioni elargite ai militari di truppa per
segnalati servigi, le promozioni e nomine avvenute negli uomini di truppa,
le mutazioni di residenza dei comandanti di stazione, lo stato dei militari di
truppa collocati a riposo, la dimostrazione di quelli ammessi alla rafferma,
nonché le tabelle della situazione numerica e variazione della forza, il pro-
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spetto degli arresti operati ecc.» .
15 ivi, p. 4. L’articolo 595 del regolamento generale era originariamente riferito alla circolare pe-
riodica, mentre l’articolo 56 conteneva le disposizioni in materia di passaggio di consegne tra co-
mandanti all’atto di lasciare un comando per una nuova destinazione.
16 Regolamento dell’Arma dei Carabinieri Reali (16 ottobre 1822) colle modificazioni cit., p. 295.
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ivi, art. 594. il «Bollettino dei Carabinieri Reali», a. iii, gennaio 1880 riportava a p. 3 l’avverten-
za: «la Parte Prima di questo Bollettino contenendo disposizioni d’indole affatto interna dell’arma,
si stampa separatamente e viene distribuita soltanto ai comandi dell’arma stessa». Si tenga conto
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poi che già il Giornale Militare Ufficiale, a. 1872, parte 1 , dispensa 1 , pp. 1-7 era stato riorganiz-
zato prevedendo due parti distinte come indicato in «atto n. 1 – Pubblicazione del giornale militare
(nota n. 1)»: nella prima «troveranno posto tutte quelle disposizioni che rivestono carattere di sta-
bilità, come leggi, regolamenti, istruzioni, disposizioni di massima e tutti i commenti, aggiunte e
modificazioni che si apportano ai regolamenti in vigore», mentre nella seconda parte «saranno pub-
blicare le disposizioni destinate ad avere effetto transitorio od al più estensibile all’annata». inol-
tre, in «atto n. 2 – disposizioni varie (nota n. 1) – prescrizioni di massima relative a modificazioni
introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni, ecc.» si davano le disposi-
zioni necessarie alla regolare attività dei ufficiali, funzionari e impiegati militari introducendo alcu-

