Page 59 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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Gli strumenti di Gestione documentaria          59


              all’arma, gli avvenimenti rimarchevoli e gli arresti d’importanza».
                 Si noti la ricerca di una certa semplificazione amministrativa che fosse
              in grado di valutare l’andamento della criminalità e delle azioni di contra-
              sto a questo da una parte e l’incremento della presenza sul territorio delle
              stazioni dall’altra. Un’ottica dunque di costante ricerca di una modernità
              volta a garantire un controllo del territorio (e una efficace azione di con-
              trato) unitamente alla possibilità di valutare i dati rilevati a livello locale.
                 nel 1879, il presidente del Comitato, luogotenente generale Roissard de
              Bellet, intervenne nuovamente con nuove prescrizioni sulla gestione del
              carteggio d’ufficio . il presidente si richiamava alla legge 30 settembre
                                93
              1873, «Sull’ordinamento dell’esercito e dei servizi dipendenti dall’ammi-
              nistrazione della guerra» che assegnava al vertice dell’arma un più incisi-
              vo potere d’intervento sull’andamento del servizio, per disciplinare nuova-
                              94
              mente la materia .
                 in tal modo, ancora una volta, si assiste a un continuo intervento di
              modifiche e di aggiornamenti delle disposizioni in materia di gestione do-
              cumentaria con più obiettivi, ovvero di rendere uniforme la produzione
              documentaria e la gestione degli archivi, di informare tempestivamente il
              vertice degli avvenimenti più gravi secondo le disposizioni via via emanate
              e di alleggerire alcuni livelli della catena di comando per poter condurre
              più attivamente il servizio d’istituto. Si sarebbero dovuti evitare così ecces-
              sivi e dispendiosi lavori burocratici che rischiavano di ridurre la presenza
              sul territorio per le stazioni o di appesantire le verifiche e le ispezioni per
              gli altri livelli gerarchici.


              93    USACC, Biblioteca, serie circolari manoscritte, anno 1879, lettera n. 1794 di protocollo da-
              tata 12 marzo 1879 a oggetto: «Prescrizioni sul carteggio d’Ufficio», firmata dal presidente del
              Comitato, luogotenente generale Roissard. La circolare intervenne  modificando le norme già
              emanate dalle circolari 29 maggio e 6 dicembre 1878 rispettivamente n. 2334 e 6942, limitando
              la corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza (3  divisione) tra le legioni e il comitato stesso.
                                                    a
              94    Legge n. 151 datata 13 settembre 1873, «sull’ordinamento dell’Esercito e dei servizi dipendenti
              dall’amministrazione della guerra», in GMU, parte 1 , n. 30, atto n. 195 datato 27 ottobre 1873, pp.
                                                    a
              263-331. Il testo normativo prevedeva, all’art. 29, che «il Comitato dell’arma dei carabinieri rea-
              li, oltre ad essere corpo consultivo del Governo in quanto all’ordinamento ed al servizio generale
              dell’arma, esercita comando diretto per mezzo del suo presidente, invigilando e provvedendo al
              retto andamento del servizio, della disciplina e dell’amministrazione dell’arma, come è determi-
              nato dal regolamento dei carabinieri reali. Deve anche di sua iniziativa studiare e richiamare l’at-
              tenzione del Governo su tutto quanto può avvantaggiare il servizio dell’Arma. Il Comitato è com-
              posto di un presidente, di tre o quattro membri (ufficiali generali) e di un ufficio di segreteria».
              Secondo la tabella graduale e numerica di formazione dei reali carabinieri (tabella 27 annessa alla
              legge, pp. 304-305), l’ufficio di segreteria era composto da 1 maggiore o tenente colonnello e da 2
              tenenti; inoltre ne facevano parte 1 maresciallo d’alloggio, 2 brigadieri e 4 carabinieri.
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