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202 Una foresta di carte. Materiali per Una gUida agli archivi dell’aMMinistrazione forestale
restando la vigilanza di competenza al Ministero delle finanze.
Secondo il testo primitivo della legge, organi dell’Azienda erano il Con-
siglio d’amministrazione, il Comitato amministrativo ed il Comandante della
Milizia nazionale forestale, che era capo dei servizi tecnici ed amministrativi
dell’Azienda. Lo statuto regolamento per il funzionamento dell’ASFD fu ap-
provato con r.d. 5 ottobre 1933, n. 1577.
In seguito al decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379, le
funzioni attribuite al Consiglio ed al Comitato in attesa di ricostituzione degli
organi che la guerra e l’emergenza avevano resi inattivi furono esercitate dal
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, mentre quelle attribuite al Coman-
dante della Milizia nazionale forestale furono affidate al capo della Direzione
dei servizi forestali.
Dopo il d.l. 17 febbraio 1948, n. 215, che abrogò il citato decreto n. 379 del
1944 e modificò la composizione del Consiglio e del Comitato d’amministra-
zione, gli organi dell’Azienda erano:
− Il Consiglio d’amministrazione;
− Il Comitato amministrativo;
− Il direttore generale delle foreste.
Il Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio di amministrazione era presieduto dal Ministro per l’agricoltu-
ra e per le foreste, o per sua delegazione da un sottosegretario; era composto
da dieci membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica:
− il direttore generale per l’economia montana e per le foreste;
− due funzionari del CFS;
− quattro funzionari dello Stato rispettivamente designati: uno dal Mini-
stero del tesoro, uno da quello delle finanze, uno dall’Avvocato generale
dello Stato ed uno dal Ministero per i lavori pubblici nella persona di
un ispettore generale del Genio civile componente la terza sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
− tre cittadini scelti dal Ministero per l’agricoltura e per le foreste tra co-
loro che avevano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e
che non fossero proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti
di ditte o società che avevano rapporti di ufficio con l’Azienda.
Il Consiglio di amministrazione era un organo consultivo e deliberante;
proponeva le modifiche da apportare allo statuto-regolamento dell’Azienda;
deliberava i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi; stabiliva i criteri di
massima per l’impiego dei fondi, deliberava sulle variazioni patrimoniali (ac-

