Page 233 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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Un percorso di ricerca: i rimboschimenti forestali 233
5.1.2. I rimboschimenti nella disciplina della prima legge forestale
(legge 20 giugno 1877, n. 3917)
Il Titolo II della legge del 1877 disciplinava i rimboschimenti, in particola-
re stabiliva che il rimboschimento potesse essere promosso e finanziato dalle
amministrazioni dello Stato o delle Province o dei Comuni, consorziate tra
loro o ciascuna di sua iniziativa, con o senza il sussidio delle altre, purché si
trattasse di terreni vincolati e il fine fosse quello di garantire la consistenza
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del suolo ed il regolare corso delle acque; in tali casi dove si fosse ravvisa-
ta la pubblica utilità, i terreni potevano essere espropriati dallo Stato, dalle
Province o dai Comuni (art.11). Inoltre l’Amministrazione forestale poteva
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autorizzare ad acquistare con i fondi di bilancio, terreni nudi allo scopo di
rimboschirli oppure di venderli o affittarli col vincolo del rimboschimento
(art. 12, c. 3). I proprietari di terreni vincolati potevano riunirsi in consorzio
per provvedere al rimboschimento dei terreni, alla conservazione ed alla di-
fesa dei loro diritti (art. 13, c.1). La formazione di tali consorzi poteva essere
anche ordinata dall’Autorità giudiziaria su domanda della maggioranza degli
interessati, quando si fosse trattato della conservazione e della difesa dei diritti
comuni (art. 13, c.2). In questo caso i proprietari dissidenti potevano cedere
i terreni al consorzio a prezzo di stima (art. 13, c.3). In determinati casi di
necessità era prevista anche la possibilità da parte del consorzio di procedere
all’esproprio dei terreni dei proprietari dissidenti (art. 14) .
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Ai Comitati forestali, istituiti ai sensi dell’art. 5, era stata affidata la dire-
zione delle opere di rimboschimento fatte a «carico cumulativo del Governo,
delle Provincie e dei Comuni» (art. 11). Come composizione e organizzazio-
ne i nuovi Comitati si rifacevano all’esperienza dei precedenti Comitati di
4 La legge 20 giugno 1877 n. 3917, ebbe principalmente finalità idrogeologiche. Essa impose
particolati restrizioni (vincolo) su tutti i terreni, boscati e non, posti sulle cime e sui pendici dei
monti fino al limite superiore del castagno (sino a 800-900 m a nord e a 1400-1500 m in Sicilia);
e su quelli che, per la loro specie e situazione, disboscandosi o dissodandosi avrebbero potuto
dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane, valanghe e, con danno pubblico,
disordinare il corso delle acque o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le con-
dizioni igieniche locali (art. 1).
5 Legge 20 giugno 1877 n. 3917, Titolo II Rimboschimenti, art. 11: «Il ministro di Agricoltura,
industria e commercio, le province ed i comuni, nel fine di garantire la consistenza del suolo e
di regolare il corso delle acque, potranno d’accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri,
promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati. La direzione dei lavori di rimboschimen-
to, fatte a carico cumulativo del Governo, delle province e dei comuni, è affidata ai Comitati
forestali. Un apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio,
provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato».
6 Alberto Maria Camaiti, L’Azienda di Stato per le foreste demaniali, Roma, ed. Soc. ABETE,
1959.

