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Un percorso di ricerca: i rimboschimenti forestali  233

              5.1.2.   I rimboschimenti nella disciplina della prima legge forestale
                     (legge 20 giugno 1877, n. 3917)

                 Il Titolo II della legge del 1877 disciplinava i rimboschimenti, in particola-
              re stabiliva che il rimboschimento potesse essere promosso e finanziato dalle
              amministrazioni dello Stato o delle Province o dei Comuni, consorziate tra
              loro o ciascuna di sua iniziativa, con o senza il sussidio delle altre, purché si
              trattasse di terreni vincolati  e il fine fosse quello di garantire la consistenza
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              del suolo ed il regolare corso delle acque; in tali casi dove si fosse ravvisa-
              ta la pubblica utilità, i terreni potevano essere espropriati dallo Stato, dalle
              Province o dai Comuni  (art.11). Inoltre l’Amministrazione forestale poteva
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              autorizzare ad acquistare con i fondi di bilancio, terreni nudi allo scopo di
              rimboschirli oppure di venderli o affittarli col vincolo del rimboschimento
              (art. 12, c. 3). I proprietari di terreni vincolati potevano riunirsi in consorzio
              per provvedere al rimboschimento dei terreni, alla conservazione ed alla di-
              fesa dei loro diritti (art. 13, c.1). La formazione di tali consorzi poteva essere
              anche ordinata dall’Autorità giudiziaria su domanda della maggioranza degli
              interessati, quando si fosse trattato della conservazione e della difesa dei diritti
              comuni (art. 13, c.2). In questo caso i proprietari dissidenti potevano cedere
              i terreni al consorzio a prezzo di stima (art. 13, c.3). In determinati casi di
              necessità era prevista anche la possibilità da parte del consorzio di procedere
              all’esproprio dei terreni dei proprietari dissidenti (art. 14) .
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                 Ai Comitati forestali, istituiti ai sensi dell’art. 5, era stata affidata la dire-
              zione delle opere di rimboschimento fatte a «carico cumulativo del Governo,
              delle Provincie e dei Comuni» (art. 11). Come composizione e organizzazio-
              ne i nuovi Comitati si rifacevano all’esperienza dei precedenti Comitati di



              4  La legge 20 giugno 1877 n. 3917, ebbe principalmente finalità idrogeologiche. Essa impose
                 particolati restrizioni (vincolo) su tutti i terreni, boscati e non, posti sulle cime e sui pendici dei
                 monti fino al limite superiore del castagno (sino a 800-900 m a nord e a 1400-1500 m in Sicilia);
                 e su quelli che, per la loro specie e situazione, disboscandosi o dissodandosi avrebbero potuto
                 dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane, valanghe e, con danno pubblico,
                 disordinare il corso delle acque o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le con-
                 dizioni igieniche locali (art. 1).
              5  Legge 20 giugno 1877 n. 3917, Titolo II Rimboschimenti, art. 11: «Il ministro di Agricoltura,
                 industria e commercio, le province ed i comuni, nel fine di garantire la consistenza del suolo e
                 di regolare il corso delle acque, potranno d’accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri,
                 promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati. La direzione dei lavori di rimboschimen-
                 to, fatte a carico cumulativo del Governo, delle province e dei comuni, è affidata ai Comitati
                 forestali. Un apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio,
                 provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato».
              6  Alberto Maria Camaiti, L’Azienda di Stato per le foreste demaniali, Roma, ed. Soc. ABETE,
                 1959.
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