Page 235 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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Un percorso di ricerca: i rimboschimenti forestali 235
Animato da questo principio, il Ministero pensò che l’opera del rimboschi-
mento dovesse essere fatta in modo più esteso, subordinandola allo studio dei
bacini che il rimboschimento stesso era chiamato a tutelare, sotto il doppio
punto di vista idraulico e della consistenza del suolo.
Per garantire la consistenza del suolo o la sistemazione idraulica, la legge
stabiliva la formazione e la pubblicazione di elenchi relativi a terreni per i
quali veniva riconosciuta la necessità del rimboschimento (artt. 1-3); per il
fatto che essi erano compresi negli elenchi erano vincolati (art. 4). L’imbo-
schimento doveva essere fatto a cura del consorzio dei proprietari (art. 5) o
a cura dei singoli interessati (artt. 6 e 13) e sempre col contributo dello Stato
nella misura di due quinti della spesa (artt. 8 e 14), o anche a cura e spese dello
Stato previa espropriazione dei terreni stessi (artt. 12 e ss.) Il regime di questi
terreni era più rigoroso del vincolo forestale imposto dalle legge del 1877 ai
terreni vincolati, poiché le operazioni di coltura, i tagli, il pascolo non erano
consentiti se non in conformità dei piani debitamente approvati dalle autorità
competenti .
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Le nuove disposizioni (legge 1888) non apportarono gli effetti sperati, sia
perché il regolamento previsto dalla legge non fu mai emanato sia perché si
faceva affidamento sulla libera costituzione dei consorzi da parte degli interes-
sati che spesso erano restii al rimboschimento, in quando ritenevano non con-
veniente anticipare dei capitali per un utile non immediato e la rinuncia, per
una serie di anni, a un’attività considerata più conveniente, quale il pascolo.
Nonostante i limitati risultati, la legge del 1888 mostrava un cambiamen-
to nella politica dello Stato e dei concetti guida del suo intervento, perché
prendeva atto della sostanziale inefficacia di un atteggiamento che limitava
l’iniziativa dell’amministrazione pubblica in questa materia. Sotto questa
luce vanno interpretati i successivi provvedimenti: la legge 30 marzo 1893,
n. 173 ; la legge 22 marzo 1900, n. 195 sulle bonifiche, che riguardavano an-
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che i rimboschimenti, e ulteriori disposizioni speciali a favore di determinate
regioni .
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10 Romualdo Trifone, Storia del diritto forestale in Italia, Firenze, Tipografia B. Copini & C.,1957.
11 Che sottraeva alla disciplina della legge del 1888, i terreni rispetto ai quali la necessità di rim-
boschimento o del rinsaldamento era collegata a quella di alcune opere idrauliche.
12 La legge 26 giugno 1902, n. 245, sull’acquedotto pugliese e sulla tutela della selvicoltura nel
bacino del Sele; la legge 31 marzo 1904, n. 141, a favore della Basilicata; la legge 13 luglio
1905, n. 400, per i danneggiati dalle alluvioni nel Veneto; le leggi 19 luglio 1906, n. 300 e 30
giugno 1909, n. 407, per i danneggiati dall’eruzione del Vesuvio; la legge 25 giugno 1906, n.
225, a favore della Calabria.

