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tenziò l’attività di rimboschimento e quella vivaistica . Per i rimboschimenti
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attuati come opere pubbliche furono stanziati 24 miliardi di lire; 9 miliardi per
i rimboschimenti volontari; 2,5 miliardi per i vivai.
I rimboschimenti volontari potevano essere eseguiti su tutti i terreni vincola-
ti e non, in quest’ultimo caso la percentuale di contributo non superava però il
50% della spesa ammessa, altrimenti poteva spingersi fino al 75%. Le pratiche
fino a 30 milioni divennero di competenza degli Ispettorati ripartimentali, da
oltre 30 a 50 milioni degli Ispettorati regionali; oltre i 50 milioni di competenza
ministeriale. Sulle singole pratiche doveva però pronunciarci anche la Giunta
della Camera di commercio locale, la quale non aveva alcuna competenza in
materia si limitava ad avallare l’istruttoria fatta dagli Ispettorati forestali.
La legge 910/1966, introdusse una rilevante innovazione rispetto al passato:
l’istituzione del Fondo forestale nazionale , una forma di credito agrario di
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miglioramento a tasso agevolato. Il tasso agevolato veniva concesso in consi-
derazione della scarsa redditività di alcuni investimenti forestali, all’interesse
generale che presentava per l’economia nazionale la produzione del legno e
infine al lungo tempo necessario per percepire dei redditi dagli investimenti nel
settore. La presenza pubblica, orientatrice e sollecitatrice, che si era fatta carico
in passato di una parte degli oneri in conto capitale, si manifestava ora attra-
verso forme tali da responsabilizzare gli operatori e stimolare la loro azione .
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Dal dopoguerra e fino al 1968 lo Stato finanziò la realizzazione di 560.000
ha di rimboschimenti. In quel periodo si toccarono punte di 20-30.000 ettari
rimboschiti all’anno .
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La produzione di piantine necessaria per sostenere il grande sforzo dei
rimboschimenti, realizzati in quegli anni, avveniva in una rete di centinaia
di vivai di piccole dimensioni, decentrati nel territorio (la scarsa viabilità del
tempo, gli elevati costi di trasporto, la mancanza di tecniche di produzione che
19 Per quanto possibile, su disposizione delle direttive europee, per l’attività vivaistica dovevano
essere utilizzati semi geneticamente controllati mediante la raccolta negli esistenti boschi da se-
me e si dovevano preferire le specie legnose a rapido accrescimento che dimostrassero un adat-
tamento biologico agli ambienti in cui dovevano essere usate. In attuazione di tale direttive eu-
ropee fu emanata la legge 22 maggio1973, n. 269 Disciplina della produzione e del commercio
di sementi e piante da rimboschimento. Tale provvedimento ben si inquadrava nelle necessità
economico del Paese, che in quel momento si apprestava ad attuare un ampio piano di foresta-
zione, legato sia a esigenze di difesa del suolo ma anche di carattere economico. Questa legge
affidava al Corpo forestale dello Stato nuovi compiti tecnici, amministrativi e di controllo.
20 La dotazione complessiva del Fondo ammontava a 13 miliardi di lire e i settori di intervento
erano due: il settore dell’utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali e il setto-
re del potenziamento del patrimonio forestale.
21 Caruso, Evoluzione della legislazione cit.
22 Donato Romano, I Rimboschimenti nella politica forestale italiana, in «Monti e boschi» 37 (6),
1986, pp. 7-12.

