Page 242 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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            5.1.6. I rimboschimenti nella gestione regionale

               Con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario e con il trasferimento
            alle stesse di alcune competenze statali in materia di agricoltura e foreste,
            i rimboschimenti furono compresi tra le attività trasferite (d.p.r. 15 gennaio
            1972, n.11). In virtù di tale trasferimento le Regioni acquisirono la facoltà di
            legiferare in materia di rimboschimento.
               Allo Stato, con il d.p.r. 11/1975, furono assegnate competenze in materia
            di difesa del suolo e di sistemazioni idrogeologiche; in merito ai rimboschi-
            menti rimaneva solo la possibilità di effettuarli con finalità esclusivamente
            sistematorie. Questo in teoria, di fatto, dal momento dell’emanazione del de-
            creto, l’attività dello Stato nel settore del rimboschimento, venne in pratica a
            cessare. Gli organismi statali, pur avendo la possibilità di realizzare delle ope-
            re di forestazione diretta alla difesa del suolo, non poterono impostare alcun
            programma per carenza di fondi. Le scarse disponibilità finanziarie stabilite
            dalle leggi n. 1102 e n. 72 dell’11 marzo 1975 per le opere di competenza
            statale, furono prevalentemente impiegate per opere infrastrutturali o anche
            sistematorie ma a carattere intensivo (briglie, argini, ecc.). Pertanto, mentre
            l’attività dello Stato nel settore del rimboschimento privato è venuta a cessare
            ope legis, nel settore del rimboschimento pubblico, con finalità sistematorie,
            pur essendo possibile in linea di principio, cessò per mancanza di adeguati
            stanziamenti di bilancio specifici.
               La logica dell’intervento regionale non si discostò sostanzialmente da quel-
            la che era stata alla base dell’intervento statale nel settore. Furono in genere
            previsti finanziamenti a totale carico delle Regioni per le opere di forestazione
            effettuate con finalità protettive; contributi in conto capitale per privati, singo-
            li o associati, e per gli Enti per la selvicoltura e l’arboricoltura da legno.
               Inoltre, alle Regioni furono anche delegate le funzioni concernenti la pro-
            duzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento nel rispetto di
            quanto disciplinato nella legge 22 maggio 1973, n. 269.
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