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5.1.6. I rimboschimenti nella gestione regionale
Con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario e con il trasferimento
alle stesse di alcune competenze statali in materia di agricoltura e foreste,
i rimboschimenti furono compresi tra le attività trasferite (d.p.r. 15 gennaio
1972, n.11). In virtù di tale trasferimento le Regioni acquisirono la facoltà di
legiferare in materia di rimboschimento.
Allo Stato, con il d.p.r. 11/1975, furono assegnate competenze in materia
di difesa del suolo e di sistemazioni idrogeologiche; in merito ai rimboschi-
menti rimaneva solo la possibilità di effettuarli con finalità esclusivamente
sistematorie. Questo in teoria, di fatto, dal momento dell’emanazione del de-
creto, l’attività dello Stato nel settore del rimboschimento, venne in pratica a
cessare. Gli organismi statali, pur avendo la possibilità di realizzare delle ope-
re di forestazione diretta alla difesa del suolo, non poterono impostare alcun
programma per carenza di fondi. Le scarse disponibilità finanziarie stabilite
dalle leggi n. 1102 e n. 72 dell’11 marzo 1975 per le opere di competenza
statale, furono prevalentemente impiegate per opere infrastrutturali o anche
sistematorie ma a carattere intensivo (briglie, argini, ecc.). Pertanto, mentre
l’attività dello Stato nel settore del rimboschimento privato è venuta a cessare
ope legis, nel settore del rimboschimento pubblico, con finalità sistematorie,
pur essendo possibile in linea di principio, cessò per mancanza di adeguati
stanziamenti di bilancio specifici.
La logica dell’intervento regionale non si discostò sostanzialmente da quel-
la che era stata alla base dell’intervento statale nel settore. Furono in genere
previsti finanziamenti a totale carico delle Regioni per le opere di forestazione
effettuate con finalità protettive; contributi in conto capitale per privati, singo-
li o associati, e per gli Enti per la selvicoltura e l’arboricoltura da legno.
Inoltre, alle Regioni furono anche delegate le funzioni concernenti la pro-
duzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento nel rispetto di
quanto disciplinato nella legge 22 maggio 1973, n. 269.

