Page 70 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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late a partire dal 1982.
Attraverso le convenzioni vengono assegnati al CFS numerosi compiti di
competenza regionale: il coordinamento degli interventi per la prevenzione,
per l’avvistamento e per lo spegnimento degli incendi boschivi, gli adempi-
menti istruttori relativi al r.d. n. 3267/1923 e alla legislazione regionale in
materia di vincolo idrogeologico, gli interventi istruttori per la redazione di
piani economici e per qualsiasi altra operazione tecnica relativa all’uso dei
beni silvo-pastorali degli enti pubblici o collettivi; la collaborazione al rile-
vamento dei dati statistici forestali ed alla redazione dell’inventario forestale,
la redazione dei piani di coltura e manutenzione dei terreni imboschiti; la ge-
stione dell’attività vivaistica forestale, la collaborazione alle attività regionali
di protezione civile, la collaborazione nella gestione del demanio forestale
regionale.
In capo allo Stato restarono confermate le funzioni di coordinamento e di
promozione generale della politica forestale, competenze relative all’attività
di ricerca, sperimentazione, informazione e quelle sul servizio aereo di spe-
gnimento degli incendi boschivi .
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E’ a partire dagli anni Ottanta che lentamente viene meno l’aspetto tecnico
del CFS ed inizia a prendere maggior peso l’attenzione nei confronti dei reati
in materia ambientale.
La nuova vocazione istituzionale verrà successivamente inquadrata con
legge 6 febbraio 2004, n. 36 Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato, con tale legge, il Parlamento, nel rispetto dell’autonomia e delle com-
petenze delle Regioni, ha inteso dare al CFS un nuovo profilo istituzionale
e ordinamentale e ha fissato, in modo chiaro ed esplicito, quali siano i suoi
compiti e le sue funzioni.
Il Corpo forestale dello Stato diventava, insomma, un organismo unitario,
posto alle dipendenze del ministro delle Politiche agricole e forestali, ma con
ne in essere con le Regioni interessate. L’accordo si applica esclusivamente per la stipula delle
singole convenzioni con cui le Regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento dei compiti elencati nell’art. 3, fermo restando
l’autonomia, l’unitarietà e l’organizzazione gerarchica del Corpo forestale dello Stato, la sua
natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato nonché i compiti, le funzioni
e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge n. 36/2004 e da ogni altra
legge o regolamento dello Stato. È previsto che le funzioni e i compiti affidati al Corpo foresta-
le dello Stato dalla Regione saranno espletate, nell’ambito dell’autonomia gestionale di ciascun
ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla giunta regionale o
dall’assessorato competente per materia e che il capo del Corpo forestale dello Stato, con propri
decreti, può individuare le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti
oggetto di convenzione.
86 Alfredo Fioritto, Le foreste e i boschi, in «Trattato di diritto amministrativo speciale», Milano,
Giuffrè editore, 2003, pp. 3229-3253.

