Page 66 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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per la mancanza o scarsità di mezzi finanziari destinati alla montagna, sia per
ragioni sociali dovute a una rilevante pressione demografica che richiedeva
una sempre più vasta diffusione, a spese del bosco, della coltura agraria de-
stinata a soddisfare i bisogni di sostentamento delle popolazioni e favorita
dalla concezione autarchica che dominava l’intero indirizzo produttivo della
nazione.
Successivamente alla legge n. 991/1952 nella stessa direzione di una rior-
ganizzazione istituzionale dei territori montani, si collocò il d.p.r. 10 giugno
1955, n. 987 (Decentramento dei servizi del Ministero dell’agricoltura e delle
foreste) che istituì i ‘Consigli di valle’, consorzi, a carattere permanente tra
comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di zone individuate secondo
criteri economici e geografici dalle commissioni censuarie provinciali .
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Lo scopo di questi enti era, in generale, il miglioramento tecnico ed eco-
nomico dei territori montani e, a tal fine, avevano il compito di promuovere
la costituzione di consorzi di prevenzione e consorzi di bonifica montana, ela-
borare il piano di bonifica montana; costituire aziende speciali per la gestione
dei boschi e dei pascoli; predisporre e coordinare programmi di investimento
dei fondi a disposizione dei consorzi dei comuni compresi nel perimetro dei
bacini imbriferi montani.
I ‘Consigli di valle’ hanno costituito una rilevante novità istituzionale sia
perché si configurarono come un nuovo centro di interessi direttamente colle-
gato alle popolazioni montane, sia perché hanno espresso un primo importante
passo verso la riorganizzazione ed il riassetto dei poteri locali .
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Negli anni ’60 la politica italiana fu legata ai concetti di pianificazione e
programmazione.
La realizzazione dell’intervento statale in forma pianificata nella vita eco-
nomica non costituisce un aspetto nuovo nel nostro paese, il cui ordinamento
già da tempo e nelle materie più diverse, disponeva che l’attività amministra-
tiva venisse coordinata per mezzo di un disegno organico preventivo (piani di
bonifica, urbanistici ecc.).
In quegli anni l’istituto della programmazione presentava un aspetto di no-
vità nel senso che essa era prevista non solo per il coordinamento d’interventi
di tipo diverso, in contemplazione di fini d’interesse generale, ma altresì per
76 La legge 991/1952, in assenza delle Regioni assegnava il compito di definire soggetti, requisiti
e procedure per la classificazione dei territori montani e dei comprensori di bonifica montana a
organismi statali quali Commissioni censuarie provinciali e Commissione censuaria nazionale.
La Commissione centrale classificò i territori essenzialmente su due parametri: uno altimetrico
e l’altro economico legato al reddito imponibile medio per ettaro.
77 Francesco Adornato, La legislazione forestale tra Stato Regioni e CEE, in «Nuovo Diritto
Agrario», n. 3,1990, pp. 197-237.

