Page 317 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZE"ITA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947   45

                    SEZIONE  III - ..i118tria  (Clausole speçiall)   tutti  gli  oggetti  appartenenti  ai  detti  territori  e  fa.·
                                                   centi  parte  delle  categorie  di cui  sop1·a,  rimossi  dalla
                              Art. 10.
                                                   Missione  ita.liana  di  a.rmistlzio  che  sedette  a,  Vieul!a.
                 l. L'Italia.  concluderà.  con  l'Austria.,  ovvero  confer·  dopo  la  prima  guel'I'&  m.ondiale.
                meriì  gli  aooordi  esistenti  intesi  a  ga1"aotire  il libero   2.  L'Ita~ia consegnerà  alla  Jugoslavia  tutti  gli  og-
                tra.ftìco  di  plliiiiBggeri  e  merci  fm  il Tirolo settentrio- getti  aventi  gilllidleamente  caratl&l"e  di  beni  pubblici
               naie  ed  ll TiTolo  &rientale.     e  facenti.  parte  delle  categorie  di  cui  al  paragrafo  1
                 2.  Le Potenze Alleate ed Associate  hanno  preso  atto  dell'Articolo  presente,  rimossi  a.  partire  dal  4  noven}·
                delle  intese  (il  cui testo  è  riportato  nell'Allegato  IV)  bre  1918  dal  territorio  che,  in  base  al  presente  Trat·
               prese  di  comune  accordo  fra  i  Governo  ausbiaco  ed  tato,  viene  ceduto  àlla  Jugoslavia  e  quelli,  rel.a,tìvi al
               il Governo  ita.lia.no  il 5 settembre 1946.   detto  territorio,  che  l'Italia  rieevette  dall'Austria  o
                                                   dall'Ungher.ia  per  effetto  dei  Trattati di  pace  firma.H
                             Sl!lZIONE  IV         a  St.  Germain  il 10  settembre  1919  ed  al  Trlanon  il
                                                   4.  giugno 1920 ed  in base a.lla. Conv&nzi·one fra l' Aus~
                  Repubblicll  Federale  Popolare  'di  JugoBhwia
                                                   e  l'Italia firmata  a  Vi~n.na. ·il 4 màggio 1!120.
                           (Olansole  speciali)
                                                    3.  Se,  in  determinati  caei,  l'Italia si  trovasse  nef•
                              Art. 11.             l'impossibilità  di  restituire  o  consegnare  all.a.  Jng•l•
                 1.  L'Italia  cede,  mediante  il  presente  Trnttato,  in  slnvia gli o~getti di cui ai par11grafl l  e 2 del presente
               piena.  sovranità  alla  Jugoslavia.  il  telTi torio  situato  Articolo,  l Italia.  con..oe~erà  alla.  Jugos~avla  oggetti
               fra i nuovi contini dalla Jugo.s!a.ria,  come  sono definiti  dell!l  ste8SO  gene~e e  dJ  .!Valore  aPfrosst~a.tivamente
                dagli  Articoli 3 e  22  ed  i  confini  italo·jugoslavi,  quali  e9ulva!ente  a .que,lo  degh  ogge_tt!  rJm~, In  quanto.
               ecistevano  il  l•  gennaio  1938,  come  pure  il  comflne  Slffatti  oggetti  possano  trovanl  In ltaha..
               di  Za.ra.  e  tutte  le  isole  e  isolette  adia~nti, che  sono
               comprese  nelle  zone  seguenti:                   Art. 13.
                                                    L'approvvigionamento  dell'acqua  per  Gol'izia  ed  l
                  (a)  La.  zona  delimitata. :
                                                   IIUOÌ  dintorni  sarà  regolato  a  l!Ol'Dla  delle  disposi•
                   - al  nord  dal . para.llelo  42• 50' N;
                                                   zioni dell'Allegato V.
                   ~ al  md  da:!  pnrnllelo  42" 42' N;
                   -  all'est dal meridiano n• 10' g;   SEZIO:<E  V  -  Grr,c:i,  (Clanl!ole  "'Jlrciali)
                   -  all'ovest dal meridiano 16' 25' E ;
                  (b)  La.  zona  delhnitata.:                    Art. H.
                   -  al  nord  cla  una  ìinea che  passa  attravm"SO  il   l.  L'Italia  cede  alla  Grecia  in  sovranità  piena  le
                      Porto  del  Quieto,  equidistante  dalla  costa  Isole  del  Dodec~eco in  a.p~resso  indicate  e  precisa-
                      del  Territorio  Libero  di  Trieste ·e  da  quella  mente:  Stampaha  (Astropaha),  Rodi  (Rhodos)  Calld
                      della  Jugoslavia  e  di là l'll""'iunge il punto  (Kbarki),  Scarpanto,  Casos  (Casso),  Piscopis  ('rilos),
                      45'15' N -13" 24,, E.   "'"   Misiros  (N~ros), Ca.limnos  (Ka.lymnos),  Leros,  l'a t·
                                                   mos,  Lipsos  (Lipso),  Simi  (Symi),  Cos  (Kos)  e  Castel·
                   -  al snd  da.J .pamllelo 44• 23' N;
                     ali'ovest  da.  una.  linea.· che  congiunge  i  punti   lorizo, come  po·re  le  isolette adiacenti.
                      seguenti:                     2.  Le -predetté  isole  saranno  e rimarranno  smìlita-
                                                   rizu.te.
                       l) 45' 15' N  - 13• 24' E    3.  La  procedura  e  le  condizioni  tecniche  che  rego.
                       2)  W  51' N -  13" 37' E   leranno  il  tJ"a.paeso  di  tali  isole  alla  Grecia.  saranno
                       3)  44' 23' N -  14•18' 30' E
                                                   slabilite  d'accordo  fra.  i  Governi  del  Regno  Unlto  e
                   -  ad oriente  dalla  costa occidentale  dell'Istria.  di  Grecia  ed  accordi  verra.ooo  presi  per  il ritiro delle
                      le  isole  ed  il  territorio  continentale  della   truppe  sÌl'llnlere  non  oltre  90  giorni  dall'entrata  ill
                      Jugoslavia.                  vigore  dà presente  Trattato.
                 lTna  carta di queste zone figura  nell'Allegato I.
                 2.  L'Italia  cede  alia  Jugoslavia.  in  piena  sovra.nità   PARTE  II
               l'Isola di Pelagosa e le  isolette adia~ntl.
                 L'Isola di Pelagosa,  rimarrà smilitarizzata..   Clausole  pOlitiche
                 I  pescatori  italiani  godranno  a  Pelagosa  e  nelle   SmoNE I  -  OlaUBo"U  generali
               t.c{Jue ·circostanti  de.gli  ste6Si  diritti  di .cui  godevllollo
               i pescatori jugo&lavi prima del 6 aprJie 1941.     Art. 15.
                                                    L'Italia  prenderà  tutte  le  mis•ure  necesss,rie  pel."
                              Art. 12.             assicurare a  tutte le per110ne soggette alla sua giurisdi·
                 1.  L'lblia restituirà alla.  Jugoslavia tutti gli  oggetti  zione,  ~env.a distinzione  ~i. ~zza., ,sesso,  lingua  ~ reli·
               di  carattere  artistico,  storico,  seienti·fico,  ednca.Uvo  o  gione,  li god!m~nto del dll'ltti d eli. uomo  e ~elle h~rtà
               religioso  (compresi  tutti  gli  atti,  manosor:itti,  docu·  f~nda.menf.a·h,  lVI.  co~1presa  la  h~t~ d ~r81Slon~,
               menti  e  materiale  bibliografico)  come  pure  gli  archivi  rl.1  stam~ e  di.  d1ff.um?ne,  d!  culto,  d1  opmtone  poh·
               amministrativi  (pratiche,  registri,  pia.ni  e ·documenti  tlca e dJ  pubbhca  l'IUlliO"ne.
               dl  qua.lu:nque  specie)  che,  per  effetto  dell'occupazione
               italia.na,  vennero  rimossi  fra  il 4  no'l'embre  1918  erl   Art.  16.
               il 2 ma.l'ZO  1924  dai  territori ceduti  alla Jugosla.via. in   L'Italia  non  incriminerà,  nè  altrimenti  persegui·
               base  a.i  Tratta.ti 1ÌI'mati  a Rapallo  il 12 novembre 1920  terà  alcun  cittadino  italln·no,  compresi  gli  appa.rtc·
               ed  a Roma il 27 g&lllla.io  1924. L'Ita.lia, re&tituil•à  pure  nenti aJle forze armate, per solo fatto di avere, durante
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