Page 317 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZE"ITA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947 45
SEZIONE III - ..i118tria (Clausole speçiall) tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e fa.·
centi parte delle categorie di cui sop1·a, rimossi dalla
Art. 10.
Missione ita.liana di a.rmistlzio che sedette a, Vieul!a.
l. L'Italia. concluderà. con l'Austria., ovvero confer· dopo la prima guel'I'& m.ondiale.
meriì gli aooordi esistenti intesi a ga1"aotire il libero 2. L'Ita~ia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli og-
tra.ftìco di plliiiiBggeri e merci fm il Tirolo settentrio- getti aventi gilllidleamente caratl&l"e di beni pubblici
naie ed ll TiTolo &rientale. e facenti. parte delle categorie di cui al paragrafo 1
2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto dell'Articolo presente, rimossi a. partire dal 4 noven}·
delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) bre 1918 dal territorio che, in base al presente Trat·
prese di comune accordo fra i Governo ausbiaco ed tato, viene ceduto àlla Jugoslavia e quelli, rel.a,tìvi al
il Governo ita.lia.no il 5 settembre 1946. detto territorio, che l'Italia rieevette dall'Austria o
dall'Ungher.ia per effetto dei Trattati di pace firma.H
Sl!lZIONE IV a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trlanon il
4. giugno 1920 ed in base a.lla. Conv&nzi·one fra l' Aus~
Repubblicll Federale Popolare 'di JugoBhwia
e l'Italia firmata a Vi~n.na. ·il 4 màggio 1!120.
(Olansole speciali)
3. Se, in determinati caei, l'Italia si trovasse nef•
Art. 11. l'impossibilità di restituire o consegnare all.a. Jng•l•
1. L'Italia cede, mediante il presente Trnttato, in slnvia gli o~getti di cui ai par11grafl l e 2 del presente
piena. sovranità alla Jugoslavia. il telTi torio situato Articolo, l Italia. con..oe~erà alla. Jugos~avla oggetti
fra i nuovi contini dalla Jugo.s!a.ria, come sono definiti dell!l ste8SO gene~e e dJ .!Valore aPfrosst~a.tivamente
dagli Articoli 3 e 22 ed i confini italo·jugoslavi, quali e9ulva!ente a .que,lo degh ogge_tt! rJm~, In quanto.
ecistevano il l• gennaio 1938, come pure il comflne Slffatti oggetti possano trovanl In ltaha..
di Za.ra. e tutte le isole e isolette adia~nti, che sono
comprese nelle zone seguenti: Art. 13.
L'approvvigionamento dell'acqua per Gol'izia ed l
(a) La. zona delimitata. :
IIUOÌ dintorni sarà regolato a l!Ol'Dla delle disposi•
- al nord dal . para.llelo 42• 50' N;
zioni dell'Allegato V.
~ al md da:! pnrnllelo 42" 42' N;
- all'est dal meridiano n• 10' g; SEZIO:<E V - Grr,c:i, (Clanl!ole "'Jlrciali)
- all'ovest dal meridiano 16' 25' E ;
(b) La. zona delhnitata.: Art. H.
- al nord cla una ìinea che passa attravm"SO il l. L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le
Porto del Quieto, equidistante dalla costa Isole del Dodec~eco in a.p~resso indicate e precisa-
del Territorio Libero di Trieste ·e da quella mente: Stampaha (Astropaha), Rodi (Rhodos) Calld
della Jugoslavia e di là l'll""'iunge il punto (Kbarki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis ('rilos),
45'15' N -13" 24,, E. "'" Misiros (N~ros), Ca.limnos (Ka.lymnos), Leros, l'a t·
mos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castel·
- al snd da.J .pamllelo 44• 23' N;
ali'ovest da. una. linea.· che congiunge i punti lorizo, come po·re le isolette adiacenti.
seguenti: 2. Le -predetté isole saranno e rimarranno smìlita-
rizu.te.
l) 45' 15' N - 13• 24' E 3. La procedura e le condizioni tecniche che rego.
2) W 51' N - 13" 37' E leranno il tJ"a.paeso di tali isole alla Grecia. saranno
3) 44' 23' N - 14•18' 30' E
slabilite d'accordo fra. i Governi del Regno Unlto e
- ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria. di Grecia ed accordi verra.ooo presi per il ritiro delle
le isole ed il territorio continentale della truppe sÌl'llnlere non oltre 90 giorni dall'entrata ill
Jugoslavia. vigore dà presente Trattato.
lTna carta di queste zone figura nell'Allegato I.
2. L'Italia cede alia Jugoslavia. in piena sovra.nità PARTE II
l'Isola di Pelagosa e le isolette adia~ntl.
L'Isola di Pelagosa, rimarrà smilitarizzata.. Clausole pOlitiche
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle SmoNE I - OlaUBo"U generali
t.c{Jue ·circostanti de.gli ste6Si diritti di .cui godevllollo
i pescatori jugo&lavi prima del 6 aprJie 1941. Art. 15.
L'Italia prenderà tutte le mis•ure necesss,rie pel."
Art. 12. assicurare a tutte le per110ne soggette alla sua giurisdi·
1. L'lblia restituirà alla. Jugoslavia tutti gli oggetti zione, ~env.a distinzione ~i. ~zza., ,sesso, lingua ~ reli·
di carattere artistico, storico, seienti·fico, ednca.Uvo o gione, li god!m~nto del dll'ltti d eli. uomo e ~elle h~rtà
religioso (compresi tutti gli atti, manosor:itti, docu· f~nda.menf.a·h, lVI. co~1presa la h~t~ d ~r81Slon~,
menti e materiale bibliografico) come pure gli archivi rl.1 stam~ e di. d1ff.um?ne, d! culto, d1 opmtone poh·
amministrativi (pratiche, registri, pia.ni e ·documenti tlca e dJ pubbhca l'IUlliO"ne.
dl qua.lu:nque specie) che, per effetto dell'occupazione
italia.na, vennero rimossi fra il 4 no'l'embre 1918 erl Art. 16.
il 2 ma.l'ZO 1924 dai territori ceduti alla Jugosla.via. in L'Italia non incriminerà, nè altrimenti persegui·
base a.i Tratta.ti 1ÌI'mati a Rapallo il 12 novembre 1920 terà alcun cittadino italln·no, compresi gli appa.rtc·
ed a Roma il 27 g&lllla.io 1924. L'Ita.lia, re&tituil•à pure nenti aJle forze armate, per solo fatto di avere, durante

