Page 322 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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50 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
(b) Tale jlroìhizionc non riguarda altri tipi di forti- Art. 51.
fica-zioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali L'Italia non dovrà possedere, costruire o spcrimen·
di supe•·f«·ie, ebc siano rleRtinali unicamente a soddi-
tare: (i) a-lcuna arma atomiw, (ii) a.lcun proiettile ad
sfare esigenze di ordine interno o di difesa lo(,nle delle auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impie-
frontiere.
gato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o
5. ln una zona rosliem delln, profonditi\, di 15 cbilo-
metl'Ì, compresa tm la frontiera fra l'lhLlin c la ,Jugo- dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell'arma-
mento normale del naviglio autoriz1.ato dal presente
slaviu e fn• l'llnlin, e il Tenitorio Lillero di Trieste e Tmttato), (iii) alcun cannone di una. jlortata superiore
il parnllt·!o 44• 50' N. e nelle isole situate lungo tale ai 30 chilometri, (iv) mine marine o torpedini di tipo
~ona cos!ìem, l'Italia non don·•t stabilire nuove basi non n percuosione a~ionate mediante meccanismo ad
o installazioni nal'nli jlermanen ti, nè sl'iluppare le
influenza, (y) alcuna torpedine umana.
basi o installazioni 1,.-i,\ esistenti. 'l'aie divieto non invol·
ge le modifkbe di minore imp01·tan7.a, ntl i lavori per
la bnona consel'vazione delle installazioni navali esi- Art. 52.
stenti, pnrchè la ca.padl:ì di tali installazioni, consi- E' vietato all'Italia l'ar.<Juisto, sia all'interno elle
demte nel loro insieme, ''''" sia ìn tal modo accresciuta. all'estero, o la fubhricazione di m~tlerìnle bellico di
6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano origine o disegno germa-nico o giapponese.
17• J5' E., l'Italia non dovrà costruire alcuna nuova
installazione permanente militare, navale o aeronau- Art. 53.
tica, nè s~iluppure le installazioni esistenti. Tale divieto L'Italia non f\ovrà fahbricn.re o possedere, a titolo
non involge le modifiche di minore importan•.a nè i 'Pubblico o p.-ivato, alcun materiale lhellico in ecce·
lavori per la buona con~ervazione delle installazioni
denza o di tipo diverso da quello necessario per le forze
esistenti, purchè la eapacitiì di tali in•lnllazioni, consi· autorizzate dalle seguenti Sezioni lli, IV, e V.
dernte nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per Art. 54.
prowedel'e gli allo~ginmeuti di quelle forze <li sicurezza,
che f'>~"'J'O necem>arie pel' compiti d'ordine interno o Il numero totale dei caui armati pesanti e medi delle
per la difesa locale delle frontiere. Forze armate italiane non dovrà superare 200.
Art. 55.
Art. 49.
ln nessun c.aso, un ufficiale o sottufficiale dell'ex·
1. Pantelleria, le Isole I'elagie (Lampcdnsa, Lampione
e Linosa) e l'ianosa (nell'Adriatico) saranno e rimar· milizia fascista o dell'ex-esercito republ>licnno fascista
potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o di
rauun :-:miiital'izzntc.
sottufficiale, nella Mal'ina. nell'Esercito, nell' Aei'O·
2. 'l':tle smililal'iz•.azillne dovrà essere completata
nautica italiana, o nell'Arma dei Carabinieri, fa.tta
entro nu auno a ùcco•·rcre dall'entrata in vigore del eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle
presente Trattato.
autorib\ competenti, in conformità della legge italiana.
Art. 50.
SEZIONE III - Restrizioni imposte all<t Marina italiana
l. In Surtlci;na, tutte le postazioni permanenti di
arliglieria per la difesa costier;c e i relativi nnnnmeuti Ad. 56.
e tnt te le installazioni navali situate a meno di :lO chi- l. La. flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità
lometri <laile acque tPrritoriali francesi, sn•·anno o enumet·ate nell'Allegalo XII A.
trasferite nell'ltali:t continentale o <lemolite entro un
2. Unità supplementari, non enumerate nell'Allegalo
anno <lnil'entrata in vigore ùel presente Trattato. XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimo-
2. In 8icilìa e Sar!legna, tutte le installazioni perma-
zione delle mine, potranno continuare a(! essere uiiJiz·
nenti c il materiale per la manutenzione e il magazzi- :rote fino alla fine del periodo della rimozione delle
naggio òelle torpedini, delle mine marine e delle bombe mine, nel modo che verrà fissato dalla CommL~sione
saranno o demolite o trasferite nell'lt>tlia continen·
tn.le ~ntro nn anno dall'entmta in vigore del presente Centrale Internazionale per la l'imozione delle mine
J.'t•attato. fl:\l]e ft("ljllC f'lll'Opf:P..
3. Entro due mesi dalla fine di dclto periodo, quelle
3. Non sa-rà perm~sso alcun miglior1tmento o alcuna
ricostruzione o esteuRione delle installazioni esistenti unità che siano state prestate alla Marina italiana da
o <lelle forti!ìr.azioni pet·mnncnti della Sicilia e della altre Potenze, saranno restituite n tali l'otenr.e e tutte
Sardegna; tuttavia, fatta eeeezìone per le zone della le altre unità supplementari saranno disnrmate e tra·
S:~rtlcgru• settentrionale di cui al parngl'llfo 1 di rui sformate per usi civili.
sopra, potrà :•rocedersi allfl normale con~err:"zione in Art. 57.
eflìcienza <li quelle installazioni o fortitìcazioni perma-
ne,nti e delle armi che vi siano gi:\ installate. 1. L'Italia disporrà come segue delle unità della
4. In Sicilia e Snrrlegna è vietato all'Italia di costrui- Marina italiana enumerate nell'Allegalo XII B:
re alcun:~ installazione o fortificazione navale, militare (a) Dette unità dovranno essere messe a disposi-
o per l'a~ronautica milltnrc, frtt.ln eccezione per quelle r;ione dci Governi dell'Unione S'Ovietica, del Regno
opero <lcslinatc agli alloggiamenti di ~uelle forze di Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.
sìcurez><a, <:Le fossero necessarie per com·piti d'ordine (b) Le navi da guerra che devono essere trasferito
Ìii(Cl110, in conformità dell'alincu, (a) di cui sopra, doVI·ann()

