Page 322 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
P. 322

50    Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947

           (b) Tale jlroìhizionc non  riguarda altri tipi di forti-  Art.  51.
        fica-zioni  non  permanenti  o  le  sistemazioni  ed  i  locali   L'Italia  non  dovrà  possedere,  costruire  o  spcrimen·
        di  supe•·f«·ie,  ebc  siano  rleRtinali  unicamente  a  soddi-
                                            tare:  (i) a-lcuna  arma atomiw,  (ii) a.lcun  proiettile ad
        sfare esigenze  di ordine  interno o di  difesa lo(,nle  delle   auto-propulsione  o  guidato,  o alcun  dispositivo  impie-
        frontiere.
                                            gato per il lancio di  tali proiettili  (salvo  le torpedini  o
          5.  ln  una  zona  rosliem  delln,  profonditi\,  di  15  cbilo-
        metl'Ì,  compresa  tm la  frontiera  fra  l'lhLlin c la  ,Jugo-  dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell'arma-
                                            mento  normale  del  naviglio  autoriz1.ato  dal  presente
        slaviu  e  fn•  l'llnlin,  e  il Tenitorio Lillero  di  Trieste  e   Tmttato),  (iii) alcun cannone di una. jlortata superiore
        il parnllt·!o  44•  50'  N.  e  nelle  isole  situate  lungo  tale   ai  30  chilometri,  (iv)  mine  marine  o  torpedini  di  tipo
        ~ona cos!ìem,  l'Italia  non  don·•t  stabilire  nuove  basi   non  n  percuosione  a~ionate  mediante  meccanismo  ad
         o  installazioni  nal'nli  jlermanen ti,  nè  sl'iluppare  le
                                            influenza,  (y)  alcuna  torpedine  umana.
        basi o installazioni 1,.-i,\  esistenti. 'l'aie divieto  non  invol·
        ge  le  modifkbe  di  minore  imp01·tan7.a,  ntl  i  lavori  per
        la  bnona  consel'vazione  delle  installazioni  navali  esi-  Art. 52.
        stenti,  pnrchè  la  ca.padl:ì  di  tali  installazioni,  consi-  E'  vietato  all'Italia  l'ar.<Juisto,  sia  all'interno  elle
        demte nel loro insieme, ''''" sia ìn  tal  modo accresciuta.  all'estero,  o  la  fubhricazione  di  m~tlerìnle  bellico  di
          6.  Nella  penisola  delle  Puglie  ad  est  del  meridiano  origine  o  disegno  germa-nico  o  giapponese.
        17•  J5'  E.,  l'Italia  non  dovrà  costruire  alcuna  nuova
        installazione  permanente  militare,  navale  o  aeronau-  Art. 53.
        tica, nè s~iluppure le installazioni esistenti. Tale divieto   L'Italia  non  f\ovrà  fahbricn.re  o  possedere,  a  titolo
        non  involge  le  modifiche  di  minore  importan•.a  nè  i   'Pubblico  o  p.-ivato,  alcun  materiale  lhellico  in  ecce·
        lavori  per  la  buona  con~ervazione  delle  installazioni
                                            denza o di tipo diverso da quello necessario per le forze
        esistenti, purchè la eapacitiì di  tali  in•lnllazioni, consi·   autorizzate  dalle  seguenti  Sezioni  lli,  IV,  e  V.
        dernte nel loro insieme,  non sia in tal modo accresciuta.
        Tuttavia,  sarà autorizzata  la costruzione  di  opere  per   Art.  54.
        prowedel'e gli allo~ginmeuti di quelle forze  <li  sicurezza,
        che  f'>~"'J'O  necem>arie  pel'  compiti  d'ordine  interno  o   Il numero totale dei caui armati pesanti e medi delle
        per la difesa locale delle  frontiere.   Forze armate italiane non dovrà superare 200.
                                                           Art. 55.
                       Art.  49.
                                             ln  nessun  c.aso,  un  ufficiale  o  sottufficiale  dell'ex·
          1.  Pantelleria, le Isole I'elagie  (Lampcdnsa, Lampione
         e  Linosa)  e l'ianosa  (nell'Adriatico)  saranno  e rimar·   milizia  fascista  o  dell'ex-esercito  republ>licnno  fascista
                                            potrà  essere  ammesso,  con  il  grado  di  ufficiale  o  di
         rauun  :-:miiital'izzntc.
                                            sottufficiale,  nella  Mal'ina.  nell'Esercito,  nell' Aei'O·
          2.  'l':tle  smililal'iz•.azillne  dovrà  essere  completata
                                            nautica  italiana,  o  nell'Arma  dei  Carabinieri,  fa.tta
         entro  nu  auno  a  ùcco•·rcre  dall'entrata  in  vigore  del   eccezione  per  coloro  che  siano  stati  riabilitati  dalle
         presente  Trattato.
                                            autorib\ competenti,  in conformità della legge italiana.
                       Art.  50.
                                            SEZIONE III -  Restrizioni imposte all<t  Marina italiana
          l.  In  Surtlci;na,  tutte  le  postazioni  permanenti  di
         arliglieria per  la  difesa  costier;c e  i  relativi  nnnnmeuti   Ad.  56.
         e tnt te le  installazioni  navali  situate a  meno  di  :lO  chi-  l.  La.  flotta  italiana  attuale  sarà  ridotta alle  unità
         lometri  <laile  acque  tPrritoriali  francesi,  sn•·anno  o   enumet·ate  nell'Allegalo  XII  A.
         trasferite  nell'ltali:t  continentale  o  <lemolite  entro  un
                                             2.  Unità supplementari,  non  enumerate nell'Allegalo
         anno  <lnil'entrata in  vigore  ùel  presente  Trattato.   XII e utilizzate soltanto per il fine  esclusivo  della rimo-
          2.  In  8icilìa e Sar!legna,  tutte le installazioni perma-
                                            zione delle mine,  potranno continuare a(!  essere uiiJiz·
         nenti  c  il materiale  per  la manutenzione e  il magazzi-  :rote  fino  alla  fine  del  periodo  della  rimozione  delle
         naggio òelle torpedini, delle mine  marine e delle  bombe   mine,  nel  modo  che  verrà  fissato  dalla  CommL~sione
         saranno  o  demolite  o  trasferite  nell'lt>tlia  continen·
         tn.le  ~ntro nn  anno  dall'entmta in  vigore  del  presente   Centrale  Internazionale  per  la  l'imozione  delle  mine
         J.'t•attato.                       fl:\l]e  ft("ljllC  f'lll'Opf:P..
                                             3.  Entro due  mesi  dalla  fine  di dclto  periodo,  quelle
          3.  Non  sa-rà  perm~sso alcun  miglior1tmento  o  alcuna
         ricostruzione  o  esteuRione  delle  installazioni  esistenti   unità che  siano  state  prestate  alla  Marina  italiana da
         o  <lelle  forti!ìr.azioni  pet·mnncnti  della  Sicilia  e  della  altre Potenze, saranno restituite n  tali  l'otenr.e  e  tutte
         Sardegna;  tuttavia,  fatta  eeeezìone  per  le  zone  della   le  altre  unità supplementari  saranno  disnrmate e  tra·
         S:~rtlcgru•  settentrionale  di  cui  al  parngl'llfo  1  di  rui   sformate  per usi  civili.
         sopra,  potrà  :•rocedersi  allfl  normale  con~err:"zione  in   Art.  57.
         eflìcienza <li  quelle  installazioni  o fortitìcazioni  perma-
         ne,nti  e delle  armi che  vi  siano  gi:\  installate.   1.  L'Italia  disporrà  come  segue  delle  unità  della
          4.  In Sicilia e Snrrlegna è vietato all'Italia di  costrui- Marina  italiana enumerate  nell'Allegalo  XII  B:
         re  alcun:~ installazione  o fortificazione  navale,  militare   (a)  Dette  unità  dovranno  essere  messe  a  disposi-
         o  per  l'a~ronautica milltnrc,  frtt.ln  eccezione  per quelle  r;ione  dci  Governi  dell'Unione  S'Ovietica,  del  Regno
         opero  <lcslinatc  agli  alloggiamenti  di  ~uelle  forze  di  Unito,  degli  Stati  Uniti  d'America  e della  Francia.
         sìcurez><a,  <:Le  fossero  necessarie  per  com·piti  d'ordine   (b)  Le  navi  da guerra che devono  essere  trasferito
         Ìii(Cl110,                         in  conformità  dell'alincu,  (a)  di cui  sopra,  doVI·ann()
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327