Page 325 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemellfo ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947 53
Srezro:'im VIII - Prigionieri di guerra 2. Le riparazioni saranno tra !te ,]alle scgncnli fon li:
(a) unu. pm:tc di <tncl mtH'thinario ed allrcr.zalnm
Art. 71.
utcn~ilc it<1liana, dcsUnntn. alla faùhrkazionc di male·
1. I prigionieri di guerra italinni saranno rimratri~>ti l'ia!e ùellico, non nccessarìn. agli elfetti1·i militari auto.
al più presto possibile, in conformità. degli accordi con· rizzati, nè immediatamente n<htlnhile ad usi cil·ili,
clt•si tra ciMruna ùelle Potenze elle detengono tali che sarà. rimossa dall'Itttliu. ai termini <.le !l'Articolo Gi
prigionieri e l' Ilalìa. dci presente 'fruttato;
2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro manie· (b) beni italiani in Romania, Bnl::ari:t e Ungheria,
nimento, ipcorse per il trasferimento dei prigionieri salve le eccezioni di cui al pamgrafo G dell'Arti·
di guerra iti\liani, dai rispettivi centri di rimpatrio, colo 79;
sqelti dal Governo delln. Potenza Alleata o Associata {c) produzione inùustriale italiana corrente, com·
interessata, a l luogo del loro arrivo in territorio ita· presa la proùuzione ùelle inù·nsfrie estrattive. ·
!in no, saranno a carico del Governo ì!aliano. :1. l <tllantitativi cù i tipi <lellc merci dn. ron~eg-nare
saranno oggetto di accordi tra il Gorc•·no dellTuione
SEZt<>~r: lX - Rimozione delle mine Sovietica e il GoYcrno italiano; la sc~lta sarà effctt unta.
c le consegne saranno <listdhuitc nel tempo in modo
Art. 72. da. non cre<1l'e inte•·ferenz~ ron In, ricostruzione eeono.
mica dell'Italill e dll eYitn-re l'imposizione di ulteriori
.-\ decorrere tlall'enlmta in vigore del presente 'l'rut·
t.ilio, l'Italia sarà invitata a diventare membro della oneri a carico di altre Potenze Alleate od Assodate.
Oli accordi conclusi in base n questo paragrafo saranno
Commissione pct· la Zona ~letlitcrr:mca. dell'Organizza-
zione Internazionale per la rimozione delle mine ùalle comunicnti agli Amlmsrialori a llom~ tlell'Unit>ne So·
acque eut•opee e mnnterri\ n disposizione delln Commis- vieticn. del Ilegno Unito, degli Stati Uniti d'Ameticn
sione Centrale -per h rimozione delle mine tut le le sue c della Francia.
forie dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di 4. L'Unione Sovietica fornirà all'Italia, n condizioni
ùragnggio delle mine, quale verrà. determinato dalla commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia
Commissione Centrale suùùetta. importa normalmente e che suno necessari alla pro<Ju.
zone ùi dette merci. Il pagnmento di tali materie prime
e di tali prodotti san\ effet!nn.to, de<lncendo il rr:lativo
PARTE V
valore du. quello delle mcrd consegnate all'Unione
l{itiro delle Forze Alleate Sovietica.
5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore
Art. 73.
dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all'Unio·
1. Tutte le Forze Armate ùelle Potenze Alleate eù As· ne Sovietica.
sociate saranno ritirate dall'Italia. al più presto possi· 6. La ba~e del calcolo per il regoÙI.Illento previsto dal
bile e comunque 110n oltre 90 giomi dall'entrata, in vi· presente Artirolo sarà il dollaro degli Stati Uniti,
gore del presente 'fratmto. secondo In sua pnriliÌ·oro alla data del l' luglio 1946
2. Tutti i beni ìtnliani che non abbiano formato og· e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.
getto di indennito\ e che si trovino in possesso delle
Porze Armale delle Potenze Alleate e Associate in Ila· B) RipM'azioni a favore dell'Albania, dell'Etiopia, de~la
liu, all'entra-ta- in vlgore del presente 'rrattrdo, dorranno Grerir1- e della. Jur.n8lf1ria
essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso
periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di l. L'Ita.Jia pugheril riparazioni a favore dei seguenti
una uùeguata indennità. Stati:
3. Tutte le somme in banca ed in conti\nti che sarnnno Alhania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari
ir; •posse~so delle Forze Armate delle Potenze Allc<~te Etio,pin, per un ammontare di 25.000.000 di dollari
e AMociate all'entrata. iu vigore del preseute 'fntttato. (ll·c~in, per un ammontare di 105.000.000 di dollari
e che siano state prorvetlute gratuitamente dal Governo Jugoslavia, per un ammontare di J~ii.OOO.OOO di tlollari
italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero 'l'ali pagamenti saranno ~fl'r.ttun.ti nello spazio <li 7
un ammontare corri•pondentc dovrà essere acci·editato anni, n decorrere dall'entrata in vigore del presente
a favore del Governo italiano. Trattato. Durante i pritni due anni non si farà luogo a
prestazioni tratte dalla produzione itnliann conente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
PARTE VI
(a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura
Indennità io conseguenza della guerra utensile italiana, destinata, alla fabbricazione di male·
SEZIONE I - Riparazioni riale bellico, non necessaria agli effettirì militari auto·
ri1.zati, nè immediatamente adattabile ad usi civili, rhe
.Art. 74. sarà rimossn. dall'Italia ai termini dell'Articolo G7 del
presente 'l'rnttnto;
A) Riparazioni a favore dell'Unione delle Repubbliche (b) prodnzione industriale iti\linna corrente. com.
Sovietiche Socialiste presa la produzione delle industrie estratti l'e;
1. L'Italia pagherà .all'Unione Sovietica ripara.zionì (C) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi,
per un ammonta.re di 100 milioni di dollari degli Statl esclusi gli averi italiani che, in base all'Articolo 79
:Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall'entrata in del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione
Vi"ore del presente Tratta-to. Durnnte i primi due nnnl degli Stnti enumerati nl paragrafo 1, di cui soprn. Le
n;n si farà luog'o a prestazioni tratte dalla. produzione prestazioni ùa corrispondersi ai sensi del p1·esen!e
industrillle corrente. pa.ragra!o, comprenùcrnnno anch~ entrambe le moto·

