Page 325 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemellfo ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947   53

                     Srezro:'im  VIII -  Prigionieri  di  guerra   2.  Le  riparazioni  saranno  tra !te ,]alle scgncnli fon li:
                                                      (a)  unu.  pm:tc  di  <tncl  mtH'thinario  ed  allrcr.zalnm
                              Art.  71.
                                                   utcn~ilc it<1liana,  dcsUnntn.  alla  faùhrkazionc  di  male·
                 1. I  prigionieri di  guerra italinni saranno rimratri~>ti  l'ia!e  ùellico,  non  nccessarìn. agli  elfetti1·i  militari auto.
                al  più presto possibile,  in conformità. degli accordi con·  rizzati,  nè  immediatamente  n<htlnhile  ad  usi  cil·ili,
                clt•si  tra  ciMruna  ùelle  Potenze  elle  detengono  tali  che sarà.  rimossa  dall'Itttliu. ai  termini  <.le !l'Articolo Gi
                prigionieri  e l' Ilalìa.          dci  presente 'fruttato;
                 2.  Tutte le spese,  comprese le  spese per il loro manie·   (b)  beni  italiani in  Romania,  Bnl::ari:t e Ungheria,
                nimento,  ipcorse  per  il  trasferimento  dei  prigionieri  salve  le  eccezioni  di  cui  al  pamgrafo  G dell'Arti·
                di  guerra  iti\liani,  dai  rispettivi  centri  di  rimpatrio,  colo  79;
                sqelti  dal  Governo  delln.  Potenza  Alleata  o  Associata   {c)  produzione  inùustriale  italiana corrente,  com·
                interessata,  a l  luogo  del  loro  arrivo in  territorio  ita·  presa la proùuzione ùelle inù·nsfrie estrattive.   ·
                !in no,  saranno  a  carico  del  Governo  ì!aliano.   :1.  l  <tllantitativi  cù  i  tipi  <lellc  merci  dn.  ron~eg-nare
                                                   saranno  oggetto  di  accordi  tra il Gorc•·no  dellTuione
                      SEZt<>~r: lX - Rimozione  delle  mine   Sovietica e il GoYcrno italiano; la sc~lta sarà effctt unta.
                                                   c  le  consegne  saranno  <listdhuitc  nel  tempo  in  modo
                               Art. 72.            da.  non  cre<1l'e  inte•·ferenz~ ron  In,  ricostruzione  eeono.
                                                   mica  dell'Italill e  dll  eYitn-re  l'imposizione  di  ulteriori
                 .-\  decorrere  tlall'enlmta  in  vigore del presente 'l'rut·
                t.ilio,  l'Italia  sarà  invitata  a  diventare  membro  della   oneri  a  carico  di  altre  Potenze  Alleate  od  Assodate.
                                                   Oli accordi conclusi in  base n questo  paragrafo saranno
                Commissione  pct·  la Zona  ~letlitcrr:mca. dell'Organizza-
                zione  Internazionale  per  la rimozione delle  mine  ùalle   comunicnti  agli  Amlmsrialori  a  llom~ tlell'Unit>ne  So·
                acque eut•opee  e mnnterri\ n disposizione delln Commis-  vieticn.  del  Ilegno  Unito,  degli  Stati  Uniti  d'Ameticn
                sione  Centrale -per  h  rimozione delle  mine tut le  le  sue   c  della  Francia.
                forie dragamine, fino alla fine  del periodo postbellico di   4.  L'Unione Sovietica  fornirà all'Italia, n condizioni
                ùragnggio  delle  mine,  quale  verrà.  determinato  dalla   commerciali, le  materie prime ed  i  prodotti che l'Italia
                Commissione Centrale suùùetta.     importa  normalmente  e  che suno necessari  alla  pro<Ju.
                                                   zone ùi  dette merci.  Il pagnmento di  tali materie prime
                                                   e  di  tali  prodotti  san\ effet!nn.to,  de<lncendo  il rr:lativo
                              PARTE  V
                                                   valore  du.  quello  delle  mcrd  consegnate  all'Unione
                          l{itiro  delle  Forze  Alleate   Sovietica.
                                                    5.  I  Quattro  Ambasciatori  determineranno  il  valore
                               Art. 73.
                                                   dei  beni  italiani che dovranno essere  trasferiti all'Unio·
                 1. Tutte le Forze Armate ùelle Potenze Alleate eù As·  ne  Sovietica.
                sociate saranno  ritirate dall'Italia. al più  presto  possi·   6.  La ba~e del calcolo per il regoÙI.Illento  previsto dal
                bile  e  comunque 110n  oltre 90  giomi dall'entrata, in vi·  presente  Artirolo  sarà  il  dollaro  degli  Stati  Uniti,
                gore del presente 'fratmto.        secondo  In  sua  pnriliÌ·oro  alla  data  del  l' luglio  1946
                 2.  Tutti i  beni  ìtnliani  che  non  abbiano formato  og·  e cioè  35  dollari per  un'oncia  d'oro.
                getto  di  indennito\  e  che  si  trovino  in  possesso  delle
                Porze Armale delle  Potenze Alleate e Associate in Ila·  B) RipM'azioni a favore  dell'Albania, dell'Etiopia, de~la
                liu, all'entra-ta- in  vlgore del presente 'rrattrdo, dorranno   Grerir1- e della.  Jur.n8lf1ria
                essere  restituiti  al  Governo  italiano,  entro  lo  stesso
                periodo di 90  giorni  o  daranno  luogo  al  pagamento  di   l. L'Ita.Jia  pugheril riparazioni a  favore  dei  seguenti
                una uùeguata indennità.            Stati:
                 3. Tutte le somme in banca ed in conti\nti che sarnnno  Alhania,  per  un  ammontare  di   5.000.000 di dollari
                ir;  •posse~so delle  Forze  Armate  delle  Potenze  Allc<~te  Etio,pin,  per  un  ammontare  di   25.000.000 di dollari
                e  AMociate all'entrata. iu vigore  del  preseute 'fntttato.  (ll·c~in,  per  un  ammontare  di   105.000.000 di dollari
                e che siano state prorvetlute gratuitamente dal Governo  Jugoslavia,  per  un  ammontare  di  J~ii.OOO.OOO di  tlollari
                italiano,  dovranno essere restituite egualmente,  ovvero   'l'ali  pagamenti  saranno  ~fl'r.ttun.ti  nello  spazio  <li  7
                un  ammontare corri•pondentc  dovrà  essere acci·editato  anni,  n  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
                a  favore  del  Governo  italiano.   Trattato.  Durante i  pritni due anni  non  si farà  luogo a
                                                   prestazioni  tratte  dalla  produzione  itnliann  conente.
                                                    2.  Le  riparazioni  saranno tratte dalle seguenti fonti:
                              PARTE  VI
                                                      (a)  una parte di  quel  macchinario ed  attrezzatura
                      Indennità  io  conseguenza  della  guerra   utensile  italiana,  destinata,  alla fabbricazione  di  male·
                          SEZIONE  I  - Riparazioni   riale  bellico,  non  necessaria agli effettirì militari auto·
                                                   ri1.zati,  nè immediatamente adattabile ad  usi civili,  rhe
                               .Art.  74.          sarà rimossn.  dall'Italia ai termini  dell'Articolo  G7  del
                                                   presente  'l'rnttnto;
                A)  Riparazioni  a favore  dell'Unione  delle  Repubbliche   (b)  prodnzione  industriale  iti\linna corrente.  com.
                 Sovietiche  Socialiste            presa la produzione  delle industrie estratti l'e;
                 1.  L'Italia pagherà .all'Unione  Sovietica  ripara.zionì   (C)  tutte quelle altre categorie di  beni  e di  servizi,
                per un ammonta.re di 100  milioni  di dollari  degli  Statl  esclusi  gli  averi  italiani  che,  in  base  all'Articolo  79
                :Uniti  nello spazio di 7 anni,  decorrenti dall'entrata in  del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione
                Vi"ore del  presente Tratta-to.  Durnnte i  primi due nnnl  degli  Stnti enumerati  nl  paragrafo 1,  di  cui  soprn.  Le
                n;n si  farà luog'o  a  prestazioni tratte dalla. produzione  prestazioni  ùa  corrispondersi  ai  sensi  del  p1·esen!e
                industrillle corrente.             pa.ragra!o,  comprenùcrnnno  anch~  entrambe  le  moto·
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