Page 323 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947   51

               ~ssere interamente equipaggiate,  in  condizioni di poter   2. L'Italia, s'impegna,  prima di proccrlcrc all'all'onda>·
               opct•arc  con  armamento  comvleto,  pez;zl  di  ricam~io <li  mento  o  all:1  dislr~tzioue ilcJ  nnriglio  da guc1·ra  c  dci
               i.Jordo  e tultr. :la  docuruc~tazione tecnica.  nccess:~.ri.a,   Ronuncrgi.l>ili, ni s~n6i del paw;;rafo precedente,  a reeu.
                  {c) lllrnsferiment~ i!~lle n~.vi <la guerm sopra indi·  pcmro ilma.lcrio.le ed  i  p~zzi ùi  rirrunl.Jio  che  potessero
               cale  s:u·;l.  cJ!cl!nato  cntt'\J  tr,;  tne>.ì  il3.J!'entr:tta  l!!  \'i·  ~en•irc <L  eomplctarc  le  ri~cr1·c di  bordo  e le  scorte  di
               gol'e  ùcl  pl'CSCI•le  1,ratt:~ . .to.  rl'utlavht .  .:ttl_  ca..<;o  (,E  uait:ì  pezzi  di  ric:uuùio  e ùi  materiale,  clJe  donanno essere
               elle  non  possano ei;se!·e  1·ipamte  entro  tre Jilesi,  il tcr·  fornili,  in  base  all' Mticolo  ài,  paragrafo 1,  per  tutt~
               ntine  per  il  trasferimento  potrii  essere  prOl'Oga~ dai  le unl'i comprese ucll:t lista ùi cui all'Allegato XII B.
               Quattro  Governi.         ·          3.  J/Ilali:t  polril.  inoltre,  sotto  il  controllo  degli
                  (d) l:Jnn, riserva <li  pezzi  ùi ricambio e ù':u·mnmento   Arnhasda.tot·i n.  Romn.  (]cl!' Unione  Sovietica,  del  Regno
               di  scort:\  per  le  uuit:\  S<)pra  indicate  don,\ essere  for·   Unito,  degli  Stati  Uuiri  d'America  e  della  Francia,
               nitll,  per  quanto  pos~iLile,  iusi~rne con  le  uniti\ stesse.   proncdcrc  nl  rceupero  di  quel  ma teria.le  e  pezzi  di
                Il sahlo dci pezzi di t·ic:tlliLio  tli  riscrm c delle scorte   rkamhio  •li  cnrniterc non  bellico,  che  siano facilmente
               d'armamento  ùovr:ì  csset·e  fotnito  Jtclla misura  cù  alle   ulilizzl\iuili  ncll'ecouomia  italiano.,  per  usi  civili.
               date  che  snrauuo  fissate  ù;l.i  Q n<~ llro  Gorerni,  111a  co-
               munque  entro  il  termine  massimo  di  un  anno  dall'eu·   Art. 59.
               tmta in vigore del presente Trattato.   1.  Nessuna  nave  da battaglia  potrà  essere  costruita~
                2.  le modnlib\ pcllrasfel'imcnto di cui sopra snranno  acquistata  o sostituita dall'Italia.
               stabilite  da  una  Commi~sionc tlelle  QuaU1·o  I'utcuze,   :!.  Ncssnnrt  na.re  por!:tet•ci,  nessun  sottomarino  o
               che  sarii istituita con  protocollo n.  parte.   aHt·o  n:n·i;!lio  smnmergii.Jìlc,  nessuna,  moto:silurantc  o
                3.  In  caso  dì  pc~dita où  nrari:1,  ùoruta.  n  qua.l~iasi  tipo spcdalizr.ato ùi  naviglio  d'assalto potrà essere co-
               causa, dì  qnalun~nc delle unit:ì enumct·alc nell' Allc~at"  strnitu, a.c,;uislnlo, utilizzato o spetimentnto dall'Italia.,
               XII  B  e  destinate  ad  esser  trasferite,  clte  no11  po~sa   3.  l.:l  ~!.azz(l,  totale  mcùht  del  naviglio  da.  guerru.,
               essere  ripat·n.!a  entro  la  data  lissala  per  il  ira~red·  ,.,d n se•  le n:tYi <l:•  battaglia, ùella. Marina it:tliana, eorn-
               mento,  l'Italia  s'impegna  a  sostituire  della  o  tlc((e  prc~c le  tinri in costruzione, dopo  la ùata del loro varo,
               unito\  con  tonnellaggio  equivalente,  tmtto  dalle  nniUl  non  potr·;L  supcmrc G7 .500  tonnellate.
               di  cui all'Allegato XII  A.  Detta. o dette unii il.  in sosti-  4.  O:;ui  sostituzione  dì  naviglio  da  guerra.  da.  parte
               tuzione  dovranno  essere  scelte  dagli  A.mltnscialori  a  dcll'Ilrdh•  ùon:>  e~sct·c  effettuata  entro  i  limiti  del
               Hom;'  dell'Unione  Rori~tien,  del  Erg-no  Unito,  degli  lonnrllnggio  di  cui  al  pnmg;rafo  3.  L:t  sostituzione  del
               Stati Uniti d'America e deJ!a l!'rancìa.   nnrìglio  ansiliario  non  sa1·iL  sottoposta.  ad  alcuna.  re.
                                                  sll'i~ione,
                              Art.  tiS.            5.  L'lta li a s'imp~gna a  non  nc~nist:.1re od  impostlll'e
                                                   in  cantiere  navi  da  guerra  pt·ima  del  1•  gennaio  1950,
                1.  L'Italia  don·à  prendere  le  seguenti  misure,  per  salvo elle  si:L  necessa1·io sostilpire un'unità, che non  sia.
               quanto  J•iguard:\ i  som.me1·gibili  e le  nal'i  da,  guerra  in   nna  nave  da,  battaglia,  accidentalmente  perduta.  In
               disarmo.  I  termini  rli  tempo  sotto  indicati  dovranno  tnl  caso  il  tonnt>ll.~ggio della  nuova  unità  non  dovrà.
               intendersi  decorrere  dall'enlrat;; in  vigor~ dc.!  presente  snpPrare Ili  più  ùel dieci per cento il tonnellaggio della.
               1'raltato.                    ·    unit:\  pcrdnla.
                  (a} Il naviglio d;1 guerra. di superficie, galleggiante,   G.  I  termini  usati  nel  presente  Articolo  sono  defi·
               non  compreso  nella  lisb>  di  cui  all'Allegalo  XII,  com·  nilì, ai lini ùel prcscutc Trattato, nell'Allegato XIII A,
               preso il naviglio  in  costruzione  ma  gall~gginnte, dovrà
               essere  distrutto  o  demolito  pe1·  trarne  rottame  entro   Art. 60.
               nove  mesi,
                                                    l. Gli  effettivi .totali della ;Uu.rina italiana,  non  colli-
                  (ò) Il naviglio da guerra in costruzione, non nncora   preso  il  pct·sonalc  dell'Aviazione  per  ](!,  ~Iurin;L,  non
               varato,  doVI·ù.  essere  distrutto  o  demolilo  pc1•  lrurne   potrnnno  superare  i  25  mil:L  uomini,  fra  ufticiali  e
               1·ottamc entro nove  mesi.
                                                  marinai.
                  (o) I  sommcrgiùili galleggianti, non  com·prcsi nella   2.  Du1·antc  il perioùo  del  dragaggio  delle  mine,  che
               lista di cui all'Allegato XII B, dovranno essere affondati   sarà  fissa lo  <la! la  Commissione  Internazionale Centrale
               in  mare a·perto,  ad una profondità. di  oltre 100 llraecìa.   per la rimozione  delle  mino  dalle aoque  europee,  I'Ita·
               entro  !t-e  meRi.                 lia  sar:\  autorizzata  atl  impic;.:nre  a  questo  scopo  un
                  (d)  Il  naviglio  da.  guerra,  affondato  nei  porti  iia·  numero  supplementare ùi  ufliciali  c ùi  mal'inui  che  non
               liani  e nei  canali  ù'cntr:tia. <li  <klli  porti,  r•he  Mlaroli  <Jon:\  Rll]'CI':Il'C  2~00.
               la navigazione normale,  <lovrù. cs6crc,  entro <luc  anni,  o   3,  Il  personale  tlell:t  ~l~rin:. in  servì7.io  permanente,
               distrutto  sul  posto  o recupcrato  e  succes&ivawcnte  ùi·  che  risultcrù.  in  eccetlcnzo1  agli elfcllil'i autorizzati  dal
               strùlto o demolito  per  trarne rottame.   paragrafo  l,  &·w:\  graùmtlmcnfc  ritlotto  come  scgnc,
                  (c) n naviglio da guerra ntronùato in acque italiane  considerandosi  i  limiti  di  tempo  come  ùecorreutì  dal·
               poco  profonde  e  che  non  ostacoli  la.  navigazione  nor- l'entrata in  vigore del  presente 'frattato:
               male,  dovr;\ 1  entro  uu  anno,  essere  messo  in  condi·   (a}  a  ;JO.OOO  entro sci  mesi;
               zionc  di  non  poter essere rccuperato.   (ò)  a  25.000  entro  n01·e  mesi.
                  (f) Il nn.viglio  ùa guerrn, che si  trovi in condizioni   Due mesi  ÙO!'O  la conclusione delle opet·azioui  <li  dra-
               di  essere  riconrcrlilo,  e  non  I'.ienlri  nella  dcfiui<.ionc  gaggio  <lclle  mine  da  l[larte  della  ~lal'Ìn:1  italiana,  il
               di  materiaJe  bellico  e  non  sia.  compreso  nel!:\  Jist.'l.  ùi  [lcrsonalc  in  sopranumet·o,  nulor~zzato dal  pamgmfo  2
               cui  all'Allegato  XTT,  pntr:\  essere  riconvrrtilo  per  usi  <l<•n:ì  P••o•·•'  smohilit:1to  o  a.ssorùito  negli  effettivi
               civili.  op.pure  dovrà  essere  demolito  cn!J.·o  duo  anni.  SOPI'a  illllh'uli.
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