Page 323 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947 51
~ssere interamente equipaggiate, in condizioni di poter 2. L'Italia, s'impegna, prima di proccrlcrc all'all'onda>·
opct•arc con armamento comvleto, pez;zl di ricam~io <li mento o all:1 dislr~tzioue ilcJ nnriglio da guc1·ra c dci
i.Jordo e tultr. :la docuruc~tazione tecnica. nccess:~.ri.a, Ronuncrgi.l>ili, ni s~n6i del paw;;rafo precedente, a reeu.
{c) lllrnsferiment~ i!~lle n~.vi <la guerm sopra indi· pcmro ilma.lcrio.le ed i p~zzi ùi rirrunl.Jio che potessero
cale s:u·;l. cJ!cl!nato cntt'\J tr,; tne>.ì il3.J!'entr:tta l!! \'i· ~en•irc <L eomplctarc le ri~cr1·c di bordo e le scorte di
gol'e ùcl pl'CSCI•le 1,ratt:~ . .to. rl'utlavht . .:ttl_ ca..<;o (,E uait:ì pezzi di ric:uuùio e ùi materiale, clJe donanno essere
elle non possano ei;se!·e 1·ipamte entro tre Jilesi, il tcr· fornili, in base all' Mticolo ài, paragrafo 1, per tutt~
ntine per il trasferimento potrii essere prOl'Oga~ dai le unl'i comprese ucll:t lista ùi cui all'Allegato XII B.
Quattro Governi. · 3. J/Ilali:t polril. inoltre, sotto il controllo degli
(d) l:Jnn, riserva <li pezzi ùi ricambio e ù':u·mnmento Arnhasda.tot·i n. Romn. (]cl!' Unione Sovietica, del Regno
di scort:\ per le uuit:\ S<)pra indicate don,\ essere for· Unito, degli Stati Uuiri d'America e della Francia,
nitll, per quanto pos~iLile, iusi~rne con le uniti\ stesse. proncdcrc nl rceupero di quel ma teria.le e pezzi di
Il sahlo dci pezzi di t·ic:tlliLio tli riscrm c delle scorte rkamhio •li cnrniterc non bellico, che siano facilmente
d'armamento ùovr:ì csset·e fotnito Jtclla misura cù alle ulilizzl\iuili ncll'ecouomia italiano., per usi civili.
date che snrauuo fissate ù;l.i Q n<~ llro Gorerni, 111a co-
munque entro il termine massimo di un anno dall'eu· Art. 59.
tmta in vigore del presente Trattato. 1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita~
2. le modnlib\ pcllrasfel'imcnto di cui sopra snranno acquistata o sostituita dall'Italia.
stabilite da una Commi~sionc tlelle QuaU1·o I'utcuze, :!. Ncssnnrt na.re por!:tet•ci, nessun sottomarino o
che sarii istituita con protocollo n. parte. aHt·o n:n·i;!lio smnmergii.Jìlc, nessuna, moto:silurantc o
3. In caso dì pc~dita où nrari:1, ùoruta. n qua.l~iasi tipo spcdalizr.ato ùi naviglio d'assalto potrà essere co-
causa, dì qnalun~nc delle unit:ì enumct·alc nell' Allc~at" strnitu, a.c,;uislnlo, utilizzato o spetimentnto dall'Italia.,
XII B e destinate ad esser trasferite, clte no11 po~sa 3. l.:l ~!.azz(l, totale mcùht del naviglio da. guerru.,
essere ripat·n.!a entro la data lissala per il ira~red· ,.,d n se• le n:tYi <l:• battaglia, ùella. Marina it:tliana, eorn-
mento, l'Italia s'impegna a sostituire della o tlc((e prc~c le tinri in costruzione, dopo la ùata del loro varo,
unito\ con tonnellaggio equivalente, tmtto dalle nniUl non potr·;L supcmrc G7 .500 tonnellate.
di cui all'Allegato XII A. Detta. o dette unii il. in sosti- 4. O:;ui sostituzione dì naviglio da guerra. da. parte
tuzione dovranno essere scelte dagli A.mltnscialori a dcll'Ilrdh• ùon:> e~sct·c effettuata entro i limiti del
Hom;' dell'Unione Rori~tien, del Erg-no Unito, degli lonnrllnggio di cui al pnmg;rafo 3. L:t sostituzione del
Stati Uniti d'America e deJ!a l!'rancìa. nnrìglio ansiliario non sa1·iL sottoposta. ad alcuna. re.
sll'i~ione,
Art. tiS. 5. L'lta li a s'imp~gna a non nc~nist:.1re od impostlll'e
in cantiere navi da guerra pt·ima del 1• gennaio 1950,
1. L'Italia don·à prendere le seguenti misure, per salvo elle si:L necessa1·io sostilpire un'unità, che non sia.
quanto J•iguard:\ i som.me1·gibili e le nal'i da, guerra in nna nave da, battaglia, accidentalmente perduta. In
disarmo. I termini rli tempo sotto indicati dovranno tnl caso il tonnt>ll.~ggio della nuova unità non dovrà.
intendersi decorrere dall'enlrat;; in vigor~ dc.! presente snpPrare Ili più ùel dieci per cento il tonnellaggio della.
1'raltato. · unit:\ pcrdnla.
(a} Il naviglio d;1 guerra. di superficie, galleggiante, G. I termini usati nel presente Articolo sono defi·
non compreso nella lisb> di cui all'Allegalo XII, com· nilì, ai lini ùel prcscutc Trattato, nell'Allegato XIII A,
preso il naviglio in costruzione ma gall~gginnte, dovrà
essere distrutto o demolito pe1· trarne rottame entro Art. 60.
nove mesi,
l. Gli effettivi .totali della ;Uu.rina italiana, non colli-
(ò) Il naviglio da guerra in costruzione, non nncora preso il pct·sonalc dell'Aviazione per ](!, ~Iurin;L, non
varato, doVI·ù. essere distrutto o demolilo pc1• lrurne potrnnno superare i 25 mil:L uomini, fra ufticiali e
1·ottamc entro nove mesi.
marinai.
(o) I sommcrgiùili galleggianti, non com·prcsi nella 2. Du1·antc il perioùo del dragaggio delle mine, che
lista di cui all'Allegato XII B, dovranno essere affondati sarà fissa lo <la! la Commissione Internazionale Centrale
in mare a·perto, ad una profondità. di oltre 100 llraecìa. per la rimozione delle mino dalle aoque europee, I'Ita·
entro !t-e meRi. lia sar:\ autorizzata atl impic;.:nre a questo scopo un
(d) Il naviglio da. guerra, affondato nei porti iia· numero supplementare ùi ufliciali c ùi mal'inui che non
liani e nei canali ù'cntr:tia. <li <klli porti, r•he Mlaroli <Jon:\ Rll]'CI':Il'C 2~00.
la navigazione normale, <lovrù. cs6crc, entro <luc anni, o 3, Il personale tlell:t ~l~rin:. in servì7.io permanente,
distrutto sul posto o recupcrato e succes&ivawcnte ùi· che risultcrù. in eccetlcnzo1 agli elfcllil'i autorizzati dal
strùlto o demolito per trarne rottame. paragrafo l, &·w:\ graùmtlmcnfc ritlotto come scgnc,
(c) n naviglio da guerra ntronùato in acque italiane considerandosi i limiti di tempo come ùecorreutì dal·
poco profonde e che non ostacoli la. navigazione nor- l'entrata in vigore del presente 'frattato:
male, dovr;\ 1 entro uu anno, essere messo in condi· (a} a ;JO.OOO entro sci mesi;
zionc di non poter essere rccuperato. (ò) a 25.000 entro n01·e mesi.
(f) Il nn.viglio ùa guerrn, che si trovi in condizioni Due mesi ÙO!'O la conclusione delle opet·azioui <li dra-
di essere riconrcrlilo, e non I'.ienlri nella dcfiui<.ionc gaggio <lclle mine da l[larte della ~lal'Ìn:1 italiana, il
di materiaJe bellico e non sia. compreso nel!:\ Jist.'l. ùi [lcrsonalc in sopranumet·o, nulor~zzato dal pamgmfo 2
cui all'Allegato XTT, pntr:\ essere riconvrrtilo per usi <l<•n:ì P••o•·•' smohilit:1to o a.ssorùito negli effettivi
civili. op.pure dovrà essere demolito cn!J.·o duo anni. SOPI'a illllh'uli.

