Page 327 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre  1947   55

                6.  Le richieste ùi restituzione ùi  beni  sa mnno prese n.  risrwnùere  equa  inùennitiì  in  lh•c  ttllc  persone  cha
               tate  al  Governo  it:1tiano  dal  Governo  del  paese,  dal  u,biJiano  fornilo,  a  seguito di  requisizione,  merci  o scr.
               territorio ùcl quale  i  ueni furono  sottratti,  essenuo  in  rb.i  a  favore  ùellc  Forze  Armate  di  Potenze  Alleate  o
               teso  che  il tn:;teriaJc  rotabile  dovrà  consiùerarsi  eomc  Associate  in  territorio  italiano e per  soddisfare le  ùo-
               sottratto  ùal  territorio  al  quale  esso  apparteneva  in  nmnde a.vanznt.e  contro le Forze Armate ùi Potenze  Al-
               origine.  Le  domande  dovranno  essr.re  presentata  entro  leate  o Assocì:tte  relative a,  danni emiRati  in  territorio
               &>i  mesi  dall'entrata in  vigore  del  presente  Trattato.   iuùiano  e  non  provenienti  ùa  fatti  di  guerra ..
                7.  Spetterà  al  Governo  richieùente  d'identificare  i   3.  L'It1lia  rinunci:1  ugualmente  a  fal'l•  valere  do-
               beni  e  di  fornire  la  prova  della  proprieti1,  mentre  al  mande  della  specie  di  quelle  previste  dal  paragrafo  1
               Governo  italiano  ineomberà  l'onere  della  prova  che  il  <lei  pt·e~cnt.e  Articolo,  da  parte  ùel  Governo  o  citta.-
               bene non  fu  sottratto con la violenza o la costrizione.   dini  italiani contro  una qualsiasi  delle  Nazioni  Unite,
                S.  Il  Governo  ita.Jiano  restituirà  al  Governo  delbt  che  abbia  rotto  le  relazioni diplomatiche con  l'Ttalill  e
               Nazione  Unita  interessata,  tutto  l'oro  coniato,  sot'  che  :~òhill adottato provvedimenti in collaborazione con
               tmtto o indchitamcnle  trasferito in  Italia,  oppure con  le  Potenze  Alleate  ed  Associate.
               segncr:\  al  Governo  ùella  Nazione  Unita  interessata   4.  Il  Governo  italiano assumer:\  piena  responsabili t:\
               una- quantità ù'oro  uguale in  peso  e  titolo a  quella sot  della  valuta  militare  alleata  emessa  in  Italia  dalle
               tratta  o  indebitamente  trasferita.  Il Governo  italia.n,,  autorità  militari  alleate,  compresa  tutta  la  vuluta  in
               rieonosr~ che  lltle  obbligo  sussiste,  indipendentemente  circolazione alla dala dell'entrata in vigore del presenta
               da, <JUalsiasi  trasferimento o rimozione di  oro ehe abuia  Trattato.
               potuto csset·e  effettuata, ùal  tenitorio italiano ad  altre   5.  L1l  rinuncia- da parte dell'Italia, ai  se:~~si del  para·
               Potenze dell'Asse o ad  nn  paP-Be  neutro.   gra.fo l  del  presente Articolo, si  estende aù ogni doman-
                9.  Se,  in  rasi  srccifici,  fosse  impossibile  per  1'Italia  da  nasren(e  dai  provvedimenti  ndottnti  da  qualunque
               di  effettuare  la  rcsliiuzionc  di  oggetti  a\'cnli  un  valore  delle  Potenze  Alleate  ed  Assodate  nei  confronti  delle
               artistico,  storico  où  archeologico  e  a-ppartenenti  :1!  navi  italiane,  tra  il  1•  settembre  1n:m  e  la  ùat~  di
               pa-trimonio culturale della, Nazione Unita, dal tenitori 1  entrati\  in  vigore  del  presente  TratL~to e  ad  ogni  do·
               della  quale  tali  oggetti  \'ennet·o  sottratti,  ron  !:t  ,·io- manda  o  debito  risultante  dalle  Convenzioni  sui  pri-
               lenza  o  la  costrizione,  da  parte  delle  Forze  Armate,  t.>ionict·i  di  guerra, attualmente in vigore.
               ùelle a-utorilìl  o  di  citbtdini  italiani,  l'Italia s'impegna   6.  Le  <lisposizioni del  presente Articolo non dovranno
               a  consegnare  alla  Nazione  Unita  interessata  oggetti  cs~ere interpretate  nel  senso  di  recare  pregiudizio  ai
               della  stessa  natum- e  di  valore  approssimatimmente  diritti di proprietà sui cu,vi  sottomarini, che, allo scop·
               equivn.l<•nte  &  quello  degli  oggetti  sottratti,  in  <}nanto  pio delle ostili!<), appartenevano al Governo it'lliano od
               sill'ntti  oggetti  pos•~tno procuriusi in  Italia.   &  cittadini  itnliani.  n presente  paragrafo  non  predu-
                                                  der:\  l'npplicaziou~, nei  riguardi  dei  c_avi  sottomarini,
               SEZIO:<!l  III - Rinunvi11  11  ragioni  àa  parte  dell'Italia   !lell'A.rticolo  79  e  dell'Allegato  XlV.   ·
                              Art.  76.                          Art. 77.
                1.  L'Italia  rinunciù.  a  far  valere  contrò  le  Poten:&e   1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
               Alleate ed  Associale,  ogni  ragione  ùi  qualsiasi  natura,  Trattato  i  beni  esistenti  in  Germania  ed  appartenenti
               da  parte  ùel  Gove•·no  o  dì  cittadini itaJiaal,  che  possa  allo Stato italiano ed a cittadini  italiani,  non sara11no
               sorge•·e  direl!amcn te  ùn-1  fatto  delia guerra o dai  prov- pitì  considerati come  beni  nemici  e  tutte le  restrizioni
               vcùimen li adottati a  seguito dell'esistenza di uno  stato  fondate su tale qu&lifica su,ranno aibrogatc;
               di guena in  Europa, dopo ll 1• settembre 1939, iuùipen:   2.  I  beni  indentiOcabili  appartenenti allo Stato  i~·
               de  n temente dal fatto ciJe la Potenza Alleala o .Associata  liano ed  a  citt:Mlini  italiani,  che  le  l?orze  Armate  ger-
               interessata  fosse  o  non  fosse  in  guerra  con  l'Italia a,  maniche  o  le  autorità  germaniche  abbiano  trasferito
               quella  data.  Bono  comprese  in  tale  rinuncia:   con  Ili violenza  o  la costrizione,  dal  territorio italiano
                  (a) le dom:1nde pcl  risu,rcimento di perdite o dan.ni  in  Germania,  dopo il 3  settembre 1ll43,  daranno  lnog~
               subiti  in  conseguenr~'J.  ùi  atti  delle  Forze  Armate  o  a  restituzione.
               delle  u,utorità  di  Potenze  Alleate  o  Associate;   3,  La  restituzione  e  la  rimessa  in  pristino  dei  beni
                  (b)  le  ragioni  risullanti dalla presen1.a,  dalle  ope- italiani  saranno  effettuate  in  confonnit:ì  delle  misure
               razioni  o  dalle azioni  delle  l!'one  Armate  od  autorità  che  saranno  adottate  dalle  Potenze  che  occupano  la
               ili  Potenv.e  Alleate  o  Associate  in  territorio  italiano;  Get·mania.
                  (o)  le  doglianze  rispetto  a  decreti  ed  ordinanze   4.  Senr.a  pregiudizio  <li  tali  disposizioni  e  rli  qurlle
               <lei  tribunali  delle  Preùe  di  Potenze  Alleate  o  Asso- altre  disposizioni  che  fossero  adottate  in  favore  ùel·
               ciate,  impegnandosi  l'Italia a  riconoscere  c01ne  validi  l'Italia.  e  ùei  cittaùini italiani  tlalle  Potenze cbe  occu-
               e a.vcnti forza esecutiva tutti i decreti c le ordinanze <li  pano  la  Germania,  l'Italia  rinuncia,  a,  suo  nome  e  a
               detti  tri:ùunaJi  emessi  alla  <lata  del  1•  settembre  193:1  nome ùei citta <lini  it:tlia:ni,  a. qualsinsi domanda, contro
               o  successivamente  e  concru'llcnii  navi  itaJiane,  merci  la  Germania e  i cittadini germanici pen<lr.nte  alla data,
               jtaliane o il pagamento delle spese;   !leii'S maggio  1915,  saJvo <plelle  ri~ult:a-nti <la  contratti
                  (à) le ragioni risult;~nti dall'esercizio o ùall'nsserto  o  da altre  oubligazioni  cbe  fossero  in  forza.,  M  ai  di·
               esercizio di <liritti  ùi belligemnza.   ritti che  fossero  st'lti acquisiti,  primn.  ùel i• settcmòre
                2.  Le  dìsposil'.òioni  del  presente  Articolo  preclude·  JH39.  Qnest;t.  rinunc.ìn.  sar;\  considerata  applicarsi  ai
               ra,nno, completu,mente e definitivamente,  ogni ùomanùa  debiti,  a,  tutte le ragioni  di ctwnttere  interst~tale re!a-
               della.  specie di quelle a,  cui questo  Articolo si rifcl'isce,  ti>e ad accordi conclusi nel corso ùelln. guerra e :1  tutte
               che rimarr:\ da questo momento es[jnta.,  quali cbe siano  le  <lomanole  <li  risardmentv  ùi  perdite  o  di  du.uui  OC·
               le pa.l'ti inieressa.te. Il GovePno  italiano accetta, ili cor- corsi dm-...uLe  la, guerr:>,
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