Page 327 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947 55
6. Le richieste ùi restituzione ùi beni sa mnno prese n. risrwnùere equa inùennitiì in lh•c ttllc persone cha
tate al Governo it:1tiano dal Governo del paese, dal u,biJiano fornilo, a seguito di requisizione, merci o scr.
territorio ùcl quale i ueni furono sottratti, essenuo in rb.i a favore ùellc Forze Armate di Potenze Alleate o
teso che il tn:;teriaJc rotabile dovrà consiùerarsi eomc Associate in territorio italiano e per soddisfare le ùo-
sottratto ùal territorio al quale esso apparteneva in nmnde a.vanznt.e contro le Forze Armate ùi Potenze Al-
origine. Le domande dovranno essr.re presentata entro leate o Assocì:tte relative a, danni emiRati in territorio
&>i mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. iuùiano e non provenienti ùa fatti di guerra ..
7. Spetterà al Governo richieùente d'identificare i 3. L'It1lia rinunci:1 ugualmente a fal'l• valere do-
beni e di fornire la prova della proprieti1, mentre al mande della specie di quelle previste dal paragrafo 1
Governo italiano ineomberà l'onere della prova che il <lei pt·e~cnt.e Articolo, da parte ùel Governo o citta.-
bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione. dini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite,
S. Il Governo ita.Jiano restituirà al Governo delbt che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l'Ttalill e
Nazione Unita interessata, tutto l'oro coniato, sot' che :~òhill adottato provvedimenti in collaborazione con
tmtto o indchitamcnle trasferito in Italia, oppure con le Potenze Alleate ed Associate.
segncr:\ al Governo ùella Nazione Unita interessata 4. Il Governo italiano assumer:\ piena responsabili t:\
una- quantità ù'oro uguale in peso e titolo a quella sot della valuta militare alleata emessa in Italia dalle
tratta o indebitamente trasferita. Il Governo italia.n,, autorità militari alleate, compresa tutta la vuluta in
rieonosr~ che lltle obbligo sussiste, indipendentemente circolazione alla dala dell'entrata in vigore del presenta
da, <JUalsiasi trasferimento o rimozione di oro ehe abuia Trattato.
potuto csset·e effettuata, ùal tenitorio italiano ad altre 5. L1l rinuncia- da parte dell'Italia, ai se:~~si del para·
Potenze dell'Asse o ad nn paP-Be neutro. gra.fo l del presente Articolo, si estende aù ogni doman-
9. Se, in rasi srccifici, fosse impossibile per 1'Italia da nasren(e dai provvedimenti ndottnti da qualunque
di effettuare la rcsliiuzionc di oggetti a\'cnli un valore delle Potenze Alleate ed Assodate nei confronti delle
artistico, storico où archeologico e a-ppartenenti :1! navi italiane, tra il 1• settembre 1n:m e la ùat~ di
pa-trimonio culturale della, Nazione Unita, dal tenitori 1 entrati\ in vigore del presente TratL~to e ad ogni do·
della quale tali oggetti \'ennet·o sottratti, ron !:t ,·io- manda o debito risultante dalle Convenzioni sui pri-
lenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, t.>ionict·i di guerra, attualmente in vigore.
ùelle a-utorilìl o di citbtdini italiani, l'Italia s'impegna 6. Le <lisposizioni del presente Articolo non dovranno
a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti cs~ere interpretate nel senso di recare pregiudizio ai
della stessa natum- e di valore approssimatimmente diritti di proprietà sui cu,vi sottomarini, che, allo scop·
equivn.l<•nte & quello degli oggetti sottratti, in <}nanto pio delle ostili!<), appartenevano al Governo it'lliano od
sill'ntti oggetti pos•~tno procuriusi in Italia. & cittadini itnliani. n presente paragrafo non predu-
der:\ l'npplicaziou~, nei riguardi dei c_avi sottomarini,
SEZIO:<!l III - Rinunvi11 11 ragioni àa parte dell'Italia !lell'A.rticolo 79 e dell'Allegato XlV. ·
Art. 76. Art. 77.
1. L'Italia rinunciù. a far valere contrò le Poten:&e 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
Alleate ed Associale, ogni ragione ùi qualsiasi natura, Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti
da parte ùel Gove•·no o dì cittadini itaJiaal, che possa allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non sara11no
sorge•·e direl!amcn te ùn-1 fatto delia guerra o dai prov- pitì considerati come beni nemici e tutte le restrizioni
vcùimen li adottati a seguito dell'esistenza di uno stato fondate su tale qu&lifica su,ranno aibrogatc;
di guena in Europa, dopo ll 1• settembre 1939, iuùipen: 2. I beni indentiOcabili appartenenti allo Stato i~·
de n temente dal fatto ciJe la Potenza Alleala o .Associata liano ed a citt:Mlini italiani, che le l?orze Armate ger-
interessata fosse o non fosse in guerra con l'Italia a, maniche o le autorità germaniche abbiano trasferito
quella data. Bono comprese in tale rinuncia: con Ili violenza o la costrizione, dal territorio italiano
(a) le dom:1nde pcl risu,rcimento di perdite o dan.ni in Germania, dopo il 3 settembre 1ll43, daranno lnog~
subiti in conseguenr~'J. ùi atti delle Forze Armate o a restituzione.
delle u,utorità di Potenze Alleate o Associate; 3, La restituzione e la rimessa in pristino dei beni
(b) le ragioni risullanti dalla presen1.a, dalle ope- italiani saranno effettuate in confonnit:ì delle misure
razioni o dalle azioni delle l!'one Armate od autorità che saranno adottate dalle Potenze che occupano la
ili Potenv.e Alleate o Associate in territorio italiano; Get·mania.
(o) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze 4. Senr.a pregiudizio <li tali disposizioni e rli qurlle
<lei tribunali delle Preùe di Potenze Alleate o Asso- altre disposizioni che fossero adottate in favore ùel·
ciate, impegnandosi l'Italia a riconoscere c01ne validi l'Italia. e ùei cittaùini italiani tlalle Potenze cbe occu-
e a.vcnti forza esecutiva tutti i decreti c le ordinanze <li pano la Germania, l'Italia rinuncia, a, suo nome e a
detti tri:ùunaJi emessi alla <lata del 1• settembre 193:1 nome ùei citta <lini it:tlia:ni, a. qualsinsi domanda, contro
o successivamente e concru'llcnii navi itaJiane, merci la Germania e i cittadini germanici pen<lr.nte alla data,
jtaliane o il pagamento delle spese; !leii'S maggio 1915, saJvo <plelle ri~ult:a-nti <la contratti
(à) le ragioni risult;~nti dall'esercizio o ùall'nsserto o da altre oubligazioni cbe fossero in forza., M ai di·
esercizio di <liritti ùi belligemnza. ritti che fossero st'lti acquisiti, primn. ùel i• settcmòre
2. Le dìsposil'.òioni del presente Articolo preclude· JH39. Qnest;t. rinunc.ìn. sar;\ considerata applicarsi ai
ra,nno, completu,mente e definitivamente, ogni ùomanùa debiti, a, tutte le ragioni di ctwnttere interst~tale re!a-
della. specie di quelle a, cui questo Articolo si rifcl'isce, ti>e ad accordi conclusi nel corso ùelln. guerra e :1 tutte
che rimarr:\ da questo momento es[jnta., quali cbe siano le <lomanole <li risardmentv ùi perdite o di du.uui OC·
le pa.l'ti inieressa.te. Il GovePno italiano accetta, ili cor- corsi dm-...uLe la, guerr:>,

