Page 328 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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56 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
!i. L'rtulic. si impegna a prendere tutti i pron·cdi· lata in fnnzione della perdita totale o del danno subito
menti necessari per facilitare <]Ilei trusfel"imenti dei (]ali:; socich> o associazione e il suo ammontrtre, ri·
beni ~cnnanici in ltalia. che -rerranno staldlili rla quelle spetto alla pet·dila o al danno suhi!o, sarà nella meùe·
fra le Potenze occupanti la. Germania che alt'ldnno fa· sima proporzione intercorrente tra la. quota ili parte·
colLì oli disporre ùi ùetli bcJii. tipazione posseduta. dn detti citt:ulini nella società o
assoeinzione in parol:l, ed il capitale complessivo della
PAHTE \'Il società od associazione stessa..
Benl, di~l!ti ed interessi {c) L'indennità sarà versata, al netto da ogni im.
posta., tassa o ultra fol'llla d'imposizione fiscale. Tale
S>:Zlv:-.llll- Beni delle Nazioni Unite in Italia
ind•nni l:ì potri\ essere liberamente spesa in Italia, ma
}:Unì. suttopo:->ta. aJle f.li~posizioui, elle siano via. rla. il1
Art. 78.
vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
l. In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia ristabilirà (d) Il Go1·erno italiano accorùerà ni cittadini delle
tutti i legittimi Jiri lli cd interes'i delle :!\azioni l.inite Nazioni TJnile un'indennità in lire, nella. stessa mi·
e dci loro cittadini iu l!aliu, quali esistevano alla data sura prevista nll'ulinea {a), per compensare le perdite
del 10 giugno 1940 e restituil·:\ ad esse e ai loro citta· o i danni risultanti dall'a-pplicazione di speciali prov·
<lini, tutti i beni ad essi appa1·tenenti, nello stato in veùimeuti, adottati durante la guerra nei confronti dei
cui attualmente si tromno. loro beni, che non si applicava-no invece ni beni ita-
2. Il Govemo italiano restituir·i\. tutti i beni, diritti iiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro
ed interessi Ji cui al presPnte Articolo, liùeri dn, ogni cessante.
vincolo o gra>ame di <1nalsiasi naltu-a, a cui possano 5. Tutte le spese ragionevoli ::t. cui darà luogo in
essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza Italia la procedura <li esame delle domanùé, compresa
che ln, restituzione din, luogo alla percezione di qualsiasi la. delet·minazione dell'a.mmontare delle perdite e dei
somma !la parte· del Go1·crno italiano. Il Go1·erno ila· danni, saranno a enrico del Governo ituli:tno.
Jiano annullerà tutti i provYcùimenlì, com,presi quelli 6. I cilllidini delle Nuzioni Unite ed i loro beni sa·
<li requisizione, <li ~eqnrstro o di controllo, the siano rnnno esentati da ogni imposta, tasso, o contributo di
stati adoltrtti nei l"iguar1li dei beni delle Nazioni Unite cara.ttere straordinario a cui il Governo italiano o al·
tra il lO giugno 1940 e la dala ùi entmta. in vigore ùel tra. autorità italiana abbia soUQposto i loro capitali in
presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la
'restituiti entro G mesi òall'enlrnta in vigore del pre· dalo. di entrata in vigore del presente Trattato, allo
sente Trattato, dovrà essere presentata istanza.· alle scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra
autorità ita.liane nel termine di 12 mc;;i dall'cntr:>ùt in o 'Per far fronte al costo delle forze di occupazione o
Yigore del prc>enle 'rrnttato, R~ll·o il caso in cui il delle riparazioni da pagarsi aù una qualsiasi ùelle Na-
ric!Jiedcnte sia in grado di dimostmre r-l1e gli era lmpos· zioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto ti·
sibilo ùi presentare la propria istanza entro il te1·mine tolo percepite, dovranno essere restituite.
suddetto. 7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si
3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti ri· provvede con il presente Trattato, l'Italia continuerà
gu:nùanti !beni, diritti e interessi di qualsiasi natura ad essere responsabile per le perdite o i danni suiblti
fil}rartenenti a cittadini dc)le Nazioni TJnite, quando dumnte la guerra dai beni appartenenti a cittadini
taJi trasferimenti siano stati effettuati con Yiolenza o delle Naf.ioni Unite nei territori ceduti o nel Territo·
costl'izione <la parte di Goyerni dell'Asse o ili loro rio Libe1·o di Trieste. Gli obbligh.i contenuti nei para·
organi, durante la g11erra. grati 3, 4, 5 c 6 del presente Articolo saranno egual·
4. {a) TI Governo italiano sarà responsabile della mente a ca.rico del Governo italiano, rispetto ai beni
rimess:; in ottimo stato dei beni restituiti n ciltaùini appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei ter-
delle Nazioni Unite, ai sensi del paragt·afo l ùcl prc· ritori ceùnti o nel Territorio Libero <li Trieste, ma sol·
sente Articolo. Nei casi in cui i Ò<>ni non possano es· bnto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con
sere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un le disposizioni <le! paragrafo 14 dell'Allegato X e del
cittadino delle N.azioui Unite abbia subito" una. per· paragrafo l! ùell' Allegato XIV del presente Trattato.
dita, a seguito di lesione o danno arrecato ad un ~ene 8. Il proprietario dei beni <li cui trattnsi e il Go·
in Italia, egli ricereriì dn,l Governo italiano, a titolo verno italiano potranno concludere tra loro accordi iu
d'indennità, una somma in lire, fino alla concorrenza sostituzione delle disposi:..ioni del presente Articolo.
di due terzi della somma necessaria, alla data del pa· 9. Ai fini del presente Articolo:
gamento, per l'acquisto di nn bene equivalente o per (a) L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite»
compensa-re la pel'llita snlJlta. In nessun caso i <"itta· si o.pplica alle persone fisiche, che siano cittadini ili
dini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o as·
d'indennit:l, un trnttnmcnto meno fa1·orevol~ dì quello sociazioni costituite secondo le leggi di una delle Na-
accordato ai cittadini italiani. zioni Unite aJla. data <lcll'entrata. in vigore del p1·esente
{b) I cittadini delle Nazioni Unite, r.l1e posseggono Trattato, a condizione ch'esse già possedessero tale
direttamente o indirettamente partecipazioni in so qualitù. il 3 settembre .1943, alla. data cioè dell'Armi·
cietà o associazioni che non abbiano la nazionalità dì stizio con l'Italia.
una. delle Nazioni Unite, secondo la. definizione datane L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» s'ap·
dal parng1·afo 9 {a) <lei presente Articolo, mt~ che ab· plicn anche a tutte le persone fisiche e alle società. o
binno subìto una perdita, 11 seguito di lesione o danno associar. ioni, eli e, ai sensi della legisln.zione in vigore
arrecato a beni in Italia, saranno indennizzn,(i ai sensi in Italia 1lnrnnte la guerra., siano state considerate
dell'alinea. {a) di cui sopra. Tale ìndennilù. surà calco· come nemiche.

