Page 328 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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56     Supplemento ordinario alla  GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre  1947

          !i.  L'rtulic.  si  impegna  a  prendere  tutti  i  pron·cdi·  lata in  fnnzione  della perdita totale o del  danno subito
         menti  necessari  per  facilitare  <]Ilei  trusfel"imenti  dei  (]ali:;  socich>  o associazione  e  il  suo  ammontrtre,  ri·
         beni ~cnnanici in  ltalia. che -rerranno staldlili rla  quelle  spetto alla  pet·dila o al  danno suhi!o,  sarà nella meùe·
         fra  le  Potenze  occupanti  la.  Germania  che  alt'ldnno  fa·  sima  proporzione  intercorrente  tra la.  quota  ili parte·
         colLì  oli  disporre  ùi  ùetli  bcJii.   tipazione  posseduta.  dn  detti  citt:ulini  nella  società  o
                                            assoeinzione  in parol:l,  ed  il capitale complessivo  della
                       PAHTE  \'Il          società  od  associazione  stessa..
                   Benl,  di~l!ti  ed  interessi   {c)  L'indennità sarà versata,  al netto  da ogni  im.
                                            posta.,  tassa  o  ultra  fol'llla  d'imposizione  fiscale.  Tale
            S>:Zlv:-.llll- Beni delle  Nazioni Unite in Italia
                                            ind•nni l:ì potri\  essere liberamente spesa in  Italia, ma
                                            }:Unì.  suttopo:->ta.  aJle  f.li~posizioui,  elle  siano  via.  rla.  il1
                       Art.  78.
                                            vigore  in  Italia in  materia di controllo  dei  cambi.
          l. In quanto  non  l'abbia già fatto,  l'Italia ristabilirà   (d)  Il Go1·erno  italiano accorùerà ni cittadini delle
         tutti i  legittimi  Jiri lli cd  interes'i  delle :!\azioni  l.inite  Nazioni  TJnile  un'indennità  in  lire,  nella.  stessa  mi·
         e  dci  loro cittadini iu  l!aliu,  quali  esistevano alla data  sura prevista nll'ulinea  {a),  per compensare  le  perdite
         del  10 giugno 1940 e  restituil·:\  ad  esse  e ai  loro  citta·  o  i  danni  risultanti dall'a-pplicazione  di  speciali  prov·
         <lini,  tutti  i  beni  ad  essi  appa1·tenenti,  nello  stato  in  veùimeuti,  adottati durante la guerra nei confronti dei
         cui attualmente si tromno.         loro  beni,  che  non  si  applicava-no  invece  ni  beni  ita-
          2.  Il Govemo  italiano  restituir·i\.  tutti  i  beni,  diritti  iiani. Il presente alinea non  si applica ai  casi di lucro
         ed  interessi  Ji  cui  al  presPnte  Articolo,  liùeri  dn,  ogni  cessante.
         vincolo  o gra>ame  di  <1nalsiasi  naltu-a,  a  cui  possano   5.  Tutte  le  spese  ragionevoli  ::t.  cui  darà  luogo  in
         essere stati assoggettati  per effetto della guerra e senza  Italia la  procedura  <li  esame  delle  domanùé,  compresa
         che ln, restituzione din, luogo alla percezione di qualsiasi  la.  delet·minazione  dell'a.mmontare  delle  perdite  e  dei
         somma !la  parte· del  Go1·crno  italiano.  Il Go1·erno  ila·  danni,  saranno  a  enrico  del  Governo  ituli:tno.
         Jiano  annullerà  tutti  i  provYcùimenlì,  com,presi  quelli   6.  I  cilllidini  delle  Nuzioni  Unite  ed  i  loro  beni  sa·
         <li  requisizione,  <li  ~eqnrstro o  di  controllo,  the  siano  rnnno  esentati  da  ogni  imposta,  tasso,  o contributo  di
         stati adoltrtti nei  l"iguar1li  dei  beni  delle  Nazioni  Unite  cara.ttere  straordinario  a  cui  il Governo  italiano  o al·
         tra il lO  giugno 1940  e la dala  ùi  entmta. in  vigore  ùel  tra. autorità italiana abbia soUQposto  i loro capitali in
         presente  Trattato.  Nel  caso  in  cui  i  beni  non  siano  Italia nel  periodo compreso tra il 3 settembre 1943  e la
         'restituiti  entro  G mesi  òall'enlrnta  in  vigore  del  pre·  dalo.  di  entrata  in  vigore  del  presente  Trattato,  allo
         sente  Trattato,  dovrà  essere  presentata  istanza.·  alle  scopo  specifico  di  coprire  spese  risultanti dalla guerra
         autorità ita.liane  nel  termine di 12  mc;;i  dall'cntr:>ùt in  o 'Per  far  fronte  al  costo  delle  forze  di  occupazione  o
         Yigore  del  prc>enle  'rrnttato,  R~ll·o  il  caso  in  cui  il  delle  riparazioni da pagarsi aù  una qualsiasi  ùelle  Na-
         ric!Jiedcnte sia in grado di  dimostmre r-l1e gli era lmpos·  zioni  Unite. Tutte le somme,  che siano state a detto  ti·
         sibilo  ùi presentare la propria  istanza entro il te1·mine  tolo  percepite,  dovranno  essere  restituite.
         suddetto.                            7.  Nonostante  i  trasferimenti  territoriali,  a  cui  si
          3.  Il Governo  italiano  annullerà  i  trasferimenti  ri·  provvede  con  il  presente  Trattato,  l'Italia  continuerà
         gu:nùanti !beni,  diritti  e  interessi  di  qualsiasi  natura  ad  essere  responsabile  per  le  perdite  o i  danni  suiblti
         fil}rartenenti  a  cittadini  dc)le  Nazioni  TJnite,  quando  dumnte  la  guerra  dai  beni  appartenenti  a  cittadini
         taJi  trasferimenti  siano  stati  effettuati  con  Yiolenza  o  delle  Naf.ioni  Unite  nei  territori ceduti  o  nel  Territo·
         costl'izione  <la  parte  di  Goyerni  dell'Asse  o  ili  loro  rio  Libe1·o  di  Trieste.  Gli  obbligh.i  contenuti  nei  para·
         organi,  durante  la g11erra.      grati  3,  4,  5  c  6  del  presente  Articolo  saranno egual·
          4.  {a)  TI  Governo  italiano  sarà  responsabile  della  mente  a  ca.rico  del  Governo  italiano,  rispetto  ai  beni
         rimess:;  in  ottimo  stato  dei  beni  restituiti  n  ciltaùini  appartenenti  a  cittadini  delle  Nazioni  Unite  nei  ter-
         delle  Nazioni  Unite,  ai  sensi  del  paragt·afo  l  ùcl  prc·  ritori ceùnti o nel Territorio Libero  <li  Trieste,  ma sol·
         sente  Articolo.  Nei  casi  in  cui  i  Ò<>ni  non  possano  es·  bnto nella  misura in  cui ciò  non  sia in  contrasto  con
         sere  restituiti  o  in  cui,  per  effetto  della  guerra,  un  le  disposizioni  <le!  paragrafo  14  dell'Allegato  X e  del
         cittadino  delle  N.azioui  Unite  abbia  subito"  una.  per·  paragrafo  l! ùell' Allegato  XIV  del  presente  Trattato.
         dita, a  seguito  di  lesione  o danno arrecato ad un  ~ene   8.  Il proprietario  dei  beni  <li  cui  trattnsi  e  il Go·
         in  Italia,  egli  ricereriì  dn,l  Governo  italiano,  a  titolo  verno  italiano  potranno  concludere tra loro accordi iu
         d'indennità,  una  somma  in  lire,  fino  alla  concorrenza  sostituzione delle disposi:..ioni  del  presente Articolo.
         di  due  terzi  della  somma  necessaria,  alla data  del  pa·   9.  Ai  fini  del  presente  Articolo:
         gamento,  per  l'acquisto  di  nn  bene  equivalente  o  per   (a)  L'espressione  «cittadini delle  Nazioni  Unite»
         compensa-re  la  pel'llita  snlJlta.  In  nessun  caso  i  <"itta·  si  o.pplica  alle  persone  fisiche,  che  siano  cittadini  ili
         dini  delle  Nazioni  Unite  potranno  avere,  in  materia  una qualsiasi  delle  Nazioni  Unite  ed  alle società  o as·
         d'indennit:l,  un  trnttnmcnto  meno  fa1·orevol~ dì  quello  sociazioni  costituite  secondo  le  leggi  di  una delle  Na-
         accordato  ai  cittadini  italiani.   zioni Unite aJla. data <lcll'entrata. in vigore del p1·esente
           {b)  I  cittadini delle Nazioni Unite, r.l1e  posseggono  Trattato,  a  condizione  ch'esse  già  possedessero  tale
         direttamente  o  indirettamente  partecipazioni  in  so  qualitù.  il 3  settembre .1943,  alla.  data cioè  dell'Armi·
         cietà  o  associazioni  che  non  abbiano  la  nazionalità  dì  stizio  con  l'Italia.
         una.  delle  Nazioni  Unite,  secondo  la.  definizione  datane   L'espressione  «cittadini  delle  Nazioni  Unite»  s'ap·
         dal  parng1·afo  9  {a)  <lei  presente  Articolo,  mt~ che  ab·  plicn  anche  a  tutte  le  persone  fisiche  e  alle  società.  o
         binno  subìto  una perdita,  11  seguito  di  lesione  o  danno  associar. ioni,  eli e,  ai  sensi  della  legisln.zione  in  vigore
         arrecato a  beni  in  Italia,  saranno  indennizzn,(i ai sensi  in  Italia  1lnrnnte  la  guerra.,  siano  state  considerate
         dell'alinea. {a)  di  cui sopra.  Tale ìndennilù. surà calco·  come  nemiche.
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