Page 324 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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52 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
4. All'infuori ùcg:li effettivi autorizzati ai sensi dei 2. Nessun altro personnJe, che non sia. qnelio !ncor·
paragrafi l e 2 e del pet·stmale dell"A\·inzione per la. porato nell'Aeronautica. militar~ italia.na, potr:\ rice·
:llarina autorizzalo ai se n~ i dell'Articolo 65, nes~un vere qualsiasi forma di istruzione aeronautiCJt militare,
altro pe,·sonnle potr,\ l"icevcrc qualsiasi fo:·ma di istru. secondo la. definizione datane nell'Allegato XIII B.
zione navale, seconùo la ùcfinizione ùatane nell'Alle-
gato XIII B. . Art. 66.
Il Jlilrsonale dell'Aeronautica. militare italiana. in
SEziONE IV - R~'trizioni imposte all'Esercito italiano eccedenza. agli effettivi autorizzati dall'Articolo 65 di
cui sopra, dovri\ essere smobilitato entro sei megì
Art. 61. dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Gli effettivi dell'Esercito italiano, comp1·esa la glJar·
dia di fron!icnl, sat·anno limitati ::. 185.000 nomini, SEZIO:<II VI - Destinazione del materiale bellico
compt·entlcnti le unità combattenti, i servizi cd il per· (come definilo dal!' .Allegalo XIII, C)
sonale (li comando e a. 65:Òù0 carabinieri. Ciascuno dci Art. 67.
llue elementi potri\ tuttavia vat·iarc di 10.000 uomini, 1. Tutto il materiale bellico itallano, in eccedenza a
purchè gli effettivi totali non superino i 259.000 uomini.
quello consentito per le Forze armate di cui alle Se·
L'organizza~ione e l'armamento (]elle forze italinne Ili zioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione
terra, e la. loro dislocazione nel territorio italiano
dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unica· dei Governi dell'Unione s-ovietica, del Regno Unito,
mente compiti di carattere interno, di difesa. locale degli Stati Uniti d' .Ainetica e della Francia, in confor·
mità alle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.
delle fronti ere italiane e di difesa antiaerea.
2. Tutto il materiale bellico di provenienza allenta,
in eccedenza a. quello consentito per le Forze armate-,
Art. 62.
di cui alle Sezioni III, IV è V, dovrà essere messo a
Il personale dell'Esercito ilnlinno in eccedenza agli disposizione della Potenza Alleata o ARsociata interes·
effettivi autorizzati dall'Articolo Gl di cui sopra, dovr:\ sa t't, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza
essere smobilitato entro sei mesi dall'entrala in vigore Alleata o Associata potrà. dare all'Italia.
del presente Trattato. 3. Tutto il materiale bellico di provenienza te(lesca. o
giapponene in eccedenza a quello consentito per le
Art. 63. Forze armate di cui alle Sezioni III, IV, e V, e tutti
i disegni di provenienza tedesca o giapponese, com·
Nessun personale che non sia quello incorporato nel. prese cianolipie, prototipi, moddli e pinni sperimen-
l'Esercito italinuo o nell'Arma dei Carahiuieti potrà tali esistenti~ donnnno e•sere messi a <lispo~izione dei
ricevere al enna forma di istruzione militare, secondo Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch'essi
la definizione datane nell'Allegato XIII B. potranno dare all'Italia.
4. L'Italia rinuneia a tutti i suoi diritti GU! materiale
SEZIONE! V - Restrizioni impo.~te all'Aeronautica di guerra sopra. citato c si eouformerà. alle disposi-
militare italiana zioni del presente Articolo entro un anno dall'entrata.
in vigore del presente Trattato, salvo per <JUUnto è
Art. 61. disposto negli Artiroli 56·58 <li cui sopra..
5. L'Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mr.si
1. L'Aeronautica militare italiana, compresa tutta.
l' AviazioM per la Marina, dovrà esse1·e limitata ad una dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi
di tutto il materiale bellico in eccedenza.
forza. di 200 !l])pa.recchi da. ca<!cia e da J'iCogDizione e
di 150 a.p.parecchi Ila trasporto, da salvataggio in mare, S!':ZIO:<& VII- Azione preventiva contro il riarmo della
da allenatuento (apparecchi-scuola) e da rollegamento. Germania e del Giappone
Nelìe cifre pwlette sono compresi gli apparecchi di
riserm. Tutti gli upp:u·ecchi, fatta eccezione per quelli Art. 68.
da ca-ccia e da. ricognizione, dovranno e•sere privi di L'I!alia s'impegna a prestare alle Potenze Al!eate e
armamento. L'organizzazione e l'arnuw:ento ùell'.\ero· Associate tutta. la sua. collaborazione, allo scopo di
nantir.a italiana e In relativa dislocazione snl !erri· mettere In Germnnia e il Giappone in condizione di non
torio italiano doHanno e>•ere concepite in modo da
poter adottare, fuori dei !enitori della Germania e del
soddisfare soltanto e•igenze di eamtt<>re interno, di Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.
difesa locn.Je delle frontiere italiane e di difesa contro
attacchi aerei.
Art. 6!1.
2. L'Italia non potri\ po"sr.1cre o a('(]nistare nppa·
recchi concepiti e'"euzialmente come bomhardiel"i e JJitalia. s'impegna a non permettere l'im]J'iego o
mnnili dei dispositivi interni pçr il trn~porto delle l'nllennmcnlo in Italia. di tecnici, compreso il personnle
bombe. dcll'a;ia.zione militare o ('ivlle, che Riano o siano stati
sudditi della Germania o del Giappone.
Art. 65.
Art. 70.
l. Il personale clell'Aeronautica. militare italiana,
eom.prr~o quello dell'Aviazione per la Marina, dovrà L'Italia s'impegna. a non acqpistare e a. non fabbri·
essere limilnlo a!l nn effettivo totale di 25.000 nomini, care alcun apparecchio civile ebe sia di disegno tedesco
~ompi'<'n<lente il personale combattente, i comandi ed o ginpponPse o che comporti importanti elf'menti di
j SC)"VÌZi, fabbricazione o di disc~;no tedesco o giapponese,

