Page 324 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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52    Supplemento ordinario alla  GAZZETIA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947

         4.  All'infuori  ùcg:li  effettivi  autorizzati  ai  sensi  dei   2.  Nessun  altro  personnJe,  che  non  sia.  qnelio  !ncor·
        paragrafi  l  e  2  e  del  pet·stmale  dell"A\·inzione  per  la.  porato  nell'Aeronautica.  militar~  italia.na,  potr:\  rice·
        :llarina  autorizzalo  ai  se n~ i  dell'Articolo  65,  nes~un  vere qualsiasi  forma di istruzione aeronautiCJt  militare,
        altro pe,·sonnle  potr,\  l"icevcrc  qualsiasi  fo:·ma  di  istru.  secondo  la.  definizione datane nell'Allegato XIII B.
        zione  navale,  seconùo  la  ùcfinizione  ùatane  nell'Alle-
        gato XIII B.          .                           Art.  66.
                                             Il  Jlilrsonale  dell'Aeronautica.  militare  italiana.  in
        SEziONE  IV  -  R~'trizioni imposte  all'Esercito  italiano  eccedenza.  agli  effettivi  autorizzati  dall'Articolo  65  di
                                           cui  sopra,  dovri\  essere  smobilitato  entro  sei  megì
                      Art. 61.             dall'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato.
         Gli  effettivi  dell'Esercito  italiano,  comp1·esa la  glJar·
        dia  di  fron!icnl,  sat·anno  limitati  ::.  185.000  nomini,   SEZIO:<II  VI - Destinazione  del  materiale  bellico
        compt·entlcnti  le  unità combattenti,  i  servizi  cd  il per·   (come definilo dal!' .Allegalo XIII, C)
        sonale (li  comando  e a.  65:Òù0  carabinieri. Ciascuno  dci   Art. 67.
        llue  elementi  potri\  tuttavia  vat·iarc  di  10.000  uomini,   1.  Tutto il materiale  bellico  itallano,  in eccedenza a
        purchè gli effettivi totali non superino i 259.000  uomini.
                                           quello  consentito  per  le  Forze  armate  di  cui  alle  Se·
        L'organizza~ione e  l'armamento  (]elle  forze  italinne  Ili   zioni  III,  IV  e V,  dovrà  essere  messo  a  disposizione
        terra,  e  la.  loro  dislocazione  nel  territorio  italiano
        dovranno essere concepiti  in  modo da soddisfare unica·   dei  Governi  dell'Unione  s-ovietica,  del  Regno  Unito,
        mente  compiti  di  carattere  interno,  di  difesa.  locale   degli  Stati Uniti d' .Ainetica  e  della Francia,  in  confor·
                                           mità alle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.
        delle fronti ere  italiane  e di  difesa antiaerea.
                                             2.  Tutto  il materiale  bellico  di  provenienza  allenta,
                                           in  eccedenza  a.  quello  consentito  per  le  Forze  armate-,
                      Art.  62.
                                           di  cui  alle Sezioni  III,  IV è  V,  dovrà  essere  messo  a
         Il personale  dell'Esercito  ilnlinno  in  eccedenza  agli   disposizione  della Potenza Alleata o ARsociata  interes·
        effettivi autorizzati dall'Articolo Gl  di  cui  sopra,  dovr:\   sa t't, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza
        essere smobilitato  entro sei  mesi  dall'entrala in  vigore   Alleata o Associata potrà. dare all'Italia.
        del  presente Trattato.              3.  Tutto il materiale bellico  di provenienza  te(lesca.  o
                                            giapponene  in  eccedenza  a  quello  consentito  per  le
                       Art. 63.            Forze armate di  cui  alle  Sezioni  III,  IV,  e V,  e  tutti
                                           i  disegni  di  provenienza  tedesca  o  giapponese,  com·
         Nessun personale che  non  sia quello  incorporato nel.  prese  cianolipie,  prototipi,  moddli  e  pinni  sperimen-
        l'Esercito  italinuo  o  nell'Arma  dei  Carahiuieti  potrà  tali  esistenti~ donnnno e•sere  messi  a  <lispo~izione dei
        ricevere  al enna  forma  di  istruzione  militare,  secondo  Quattro Governi,  in  conformità delle  istruzioni ch'essi
        la  definizione  datane  nell'Allegato  XIII  B.   potranno dare all'Italia.
                                             4.  L'Italia rinuneia a tutti i suoi diritti GU!  materiale
         SEZIONE!  V  -  Restrizioni  impo.~te all'Aeronautica   di  guerra  sopra.  citato  c  si  eouformerà.  alle  disposi-
                    militare  italiana     zioni  del  presente  Articolo  entro  un  anno  dall'entrata.
                                           in  vigore  del  presente  Trattato,  salvo  per  <JUUnto  è
                       Art. 61.            disposto negli Artiroli 56·58 <li  cui sopra..
                                             5.  L'Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei  mr.si
         1.  L'Aeronautica  militare  italiana,  compresa  tutta.
        l' AviazioM per la Marina, dovrà esse1·e  limitata ad  una   dall'entrata in vigore  del  presente Trattato, gli elenchi
                                            di  tutto il  materiale  bellico  in  eccedenza.
        forza.  di  200  !l])pa.recchi  da.  ca<!cia  e  da  J'iCogDizione  e
        di 150 a.p.parecchi Ila  trasporto, da salvataggio in  mare,   S!':ZIO:<& VII- Azione preventiva contro il riarmo della
        da  allenatuento  (apparecchi-scuola)  e  da  rollegamento.   Germania e del  Giappone
        Nelìe  cifre  pwlette  sono  compresi  gli  apparecchi  di
        riserm. Tutti gli  upp:u·ecchi,  fatta  eccezione  per quelli   Art.  68.
        da  ca-ccia  e da.  ricognizione,  dovranno  e•sere  privi  di   L'I!alia s'impegna a  prestare  alle  Potenze  Al!eate  e
        armamento.  L'organizzazione  e  l'arnuw:ento  ùell'.\ero·   Associate  tutta.  la  sua.  collaborazione,  allo  scopo  di
        nantir.a  italiana  e  In  relativa  dislocazione  snl  !erri·   mettere In Germnnia e il Giappone in condizione di  non
        torio  italiano  doHanno  e>•ere  concepite  in  modo  da
                                            poter adottare, fuori  dei  !enitori della Germania e del
        soddisfare  soltanto  e•igenze  di  eamtt<>re  interno,  di   Giappone,  misure  tendenti  al  proprio  riarmo.
        difesa  locn.Je  delle  frontiere  italiane  e  di  difesa contro
        attacchi aerei.
                                                          Art.  6!1.
         2.  L'Italia  non  potri\  po"sr.1cre  o  a('(]nistare  nppa·
        recchi  concepiti  e'"euzialmente  come  bomhardiel"i  e   JJitalia.  s'impegna  a  non  permettere  l'im]J'iego  o
        mnnili  dei  dispositivi  interni  pçr  il  trn~porto  delle   l'nllennmcnlo in  Italia. di  tecnici, compreso il personnle
        bombe.                             dcll'a;ia.zione  militare o ('ivlle,  che  Riano  o  siano  stati
                                           sudditi della Germania o del  Giappone.
                       Art. 65.
                                                          Art.  70.
         l.  Il  personale  clell'Aeronautica.  militare  italiana,
        eom.prr~o  quello  dell'Aviazione  per  la  Marina,  dovrà   L'Italia s'impegna. a  non  acqpistare  e  a.  non  fabbri·
        essere  limilnlo a!l  nn  effettivo  totale  di  25.000  nomini,  care alcun apparecchio civile ebe sia di disegno tedesco
        ~ompi'<'n<lente il  personale  combattente,  i  comandi  ed  o  ginpponPse  o  che  comporti  importanti  elf'menti  di
        j  SC)"VÌZi,                       fabbricazione  o di  disc~;no tedesco  o  giapponese,
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