Page 321 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947   49

                 2.  -  Tutti  i  trattati che !oo:mera.nno  oggetto di tale   2.  La.  distruzione  o la.  rimozione,  prevista  dal para·
                notificazione  saranno  registrati  presso  il Segretariato  l(rafo  l,  di  cui  s~Ypra,  dovrà.  effettunl"si  soltanto  ne~
                delle  Nazioni  Unite,  in  conformità  dell'art.  102  dello  limite  di  20  chilometri  da  qualsiasi  punto  della  fron·
                Sta.tuto  delle  Nazioni  Unite.   tim·a,  quale  è  deteJ·minata  dal  presente  'l'ra!tato  e
                 3.  Tutti  i  trattati  che  non  fonneranno  oggetto  di  dovr:\  ea;;;eJ·e  completata.  enlrll  un  anno  dall'entrata
                tale notifica,  si avranno  per abroga.ti.   in  vigore del Tra ttuto.
                                                    3.  Ogni  ricostruzione  delle  predette  fortificazioni
                              PA!lTF;HI            c<l  istallazioni  ~ vietata..
                                                    4.  (a)  Ad est  uclla frontiera  (raneo-italinua è vietata
                           Criminali  di  guerra
                                                   la  costruzione  delle  opere  seguenti:  fortifirnzioni  per·
                               Art. 45.            manenti,  in  cui  possano  essere  installate  armi  capa.ci
                 1.  L'Italia  prender;\.  tutte  le  misure  neeessarie  pc:·  di  sparare sul  territorio francese  o sulle acque  territo-
                assicurare  l'arresto e  la consegna ai  fini  di nn succes- riali  francesi;  insta!la?.ioni  militari  permanenti,  che
                sivo giudizio:                     possano esse1·e  usate  per condurre o dirigere il  tiro sul
                  (a)  delle  persone  acc.usate  (]j  aver  commesso  od  tc•·ritorio  france>e  o  sulle  acque  territoriali  francesi;
                ordina.to  crimini  di  guerra.  e  crimini  contro  la  paCI,  locali  permanenti  di  rifornimento  e  ùi  magazzinaggio,
                o l'umanità,  o  di  complicità.  in  siffatti  nimini;   editi ca ti  unicamente  per  !·uso  delle  forlilic:1zioni  ed
                  (b)  dei  sudditi  delle  Potenze Alleate od  AssociatP.  installazioni  di  cui  sopra..
                accusati  di  aver  violato  le leggi  del  proprio  paese,  per   (b)  Tale proibizione  non  riguarda altri  tipi  di  for·
                aver  commesso  att 1  di  tr-adimento  0  di  collabOI·azionc  tificazionl non  permanenti,  nè  le sistemazioni ed i loca.li
                con  il nemico,  durante  la  guerra.   d.  superficie,  elle  siano  destinati  unicamente  a  soddi·
                 2.  A  richiesta del  Governo della.  ~azione Unita iute- sfnre esigenze  di  ordine  interno  e ùi  difesa  loca.le ùellt~
                re~sata,  l'Italia  dovrà  aso,icu1-are  inoltre  la  compari·  frontiere.
                zioue .come  testimoni  delle  persone  sottoposte  alla s-ua   5.  Iu  una zona  costiera  della  profondi h\ eli  15 chilo·
                giurisdizione;  le  cui  deposizioni  siano  nec~sarie  per  metri,  compresa  tra  la.  frontiera  franco·italiana.  e  il
                poter  giudicare  le  persone  di  cui  al  paragrJ.!o  1  del  H!eridiano  !l'30'E.,  l'Italia  non  dovrà  stabilire  nuove
                presente Articolo.                 basi  o  installazioni  navali  permanenti,  nè  cstend.ero
                 3.  Ogni  divergenz::.  concernente  l'applicazione  delle· quelle  già  esistenti.  T~.le divieto  non  iu.-olge  le  mudifi-
                disposizioni  dei  paragrafi  1  e  ~  del  presente  Articolo  che  di  minore  importanza,  nè  Iavo•·i  per  la  buona  con-
                suJ•à  sottoposta  da  uno  qna.Jsia.si  dei  Governi  interes- servazione delle  installazioni navali esistenti,  purchè la
                su ti  agli  AmbasdMo1·i  a  Roma  dell'Unione  Sovietica,  capacità  di  tali installazioni,  considerate nel  loro insie.
                del  HPgno  Unito,  degli  Stati  Uniti  d'America.  e  della  me,  non  sia.  in ta.i  modo accresciuta.
                Francia,  i  quali  dovranno  raggiungere  un  accordo
                sulla  questione  oggetto  della.  divergenza.    Art.  48.
                                                    1.  (a)  Ogni fortificazione e installazione militare per·
                              PARTE  IV
                                                   manente  italiana.  lungo la.  frontiera.  ita.Jo-jugoslava  e  i
                       Clausole  militari,  navali  ed  aeree   n'l:ltivi arrnnmenti dovranno essere distrutti o rimossi.
                      SEZroxm  I  - Durata  di  applicazione   (b)  Si  intende cbe  tali  fortificazioni  c installazioni
                                                   comp•·endono  soltanto le opere di artiglieria e di fante-
                               Art.  4.6.          ria,  sia in  gruppo rhe isolate, le casematte di qua.lsiasi
                                                   tipo,  i  ricoveri  protetti  per  il  personale,  le  provviste
                 OgnuD<~ delle  clausole  milita.ri,  navali  ed  aeree  ciel   ~ le  munizioni,  gli  osservatori  e  le  teleferiche  militari,
                presente Trattato resterà in vigore, .finché non sarà st1ta  le  quali  opere  od  impianti siano,  costruiti  in  metallo,
                modificata  in  tutto  o  in  p-arte,  mediante  accordo  tra   in  muratura o  in cemento,  oppure scavati  nella roccia.,
                le  Potenze  Alleate  ed  A"'SOciate  e  l'Italia.,  o,  do]Jo  che   qualunque  possa  essere  la loro  importan1-a  e  l'effettivo
                Fitalia.  sia  direnuta  memhrn  rlPlle  Nazioni  Unite,  me-  !pro •lnto <li  ronsùvazione  o òi costruzione.
                diante  acoardo  tra.  il Consiglio di  Sicurezza e  l'Italia.
                                                    2.  La  distruzione  o  la.  rimozione,  prcvist:1  1bl  para·
                                                   j:rafo  l  di  cui  sopra.,  don-;\  e!Iettuar~ì  soltanto  nel
                      SEzroxm  II.  - Restrizioni generali   limite  ùi  20  chilometri  da.  qualsiasi  p un lo  della  fron-
                                                   tiera, <jUa!e è determinata dal r•·esente Trattato e dovr;Ì.
                               Art.  47.
                                                   c~sere completata entro  un  anno  daWentrata in vigor~
                                                   del Trattato.
                 1.  (a)  Il  sistema  di  fortificazioni  ed  installazioni
                militari  permanenti  italia.ne  lungo  la frontiera  franco.   3.  Ogni  ricostruzione  delle  predette  fortificazioni  ~
                italiana  e i  relati'l'i  a;rma.menti  &'IJ":1000  di..stTutti  o  installazioni  è  vietata.
                rimossi.                            4.  (a)  Ad  ovest  della.  frontiera  italo-jugosla.va,  è
                   (b)  Dovranno  intendersi comprese in  ta-le  sistema  proibita  la.  costruzione  delle  opere  seguenti:  fortifica·
                ~oltanto  le  opere  d'artiglieria  e  di  fanteria,  sia  in  zioni  permanenti  in  cui  possano  essere  installate  armi
                gruppo  che  isolate,  le  ca,semattc  di  qua-lsiasi  tipo,  i  <"apaci  di  ~rn•·are sul  territorio jugosla-vo  o sulle acque
                ricovCii  protetti  per  il  j)<)J-sonale,  le  provviste  c  le  tcrrilodali jugoslave; installazioni  militari  permanenti
                munizioni,  gli  osservatori  e  le  teleferiche  militari,  le  che possano essere  ns11;le  per condurre o dirigere il tiro
                qua·li  opere  od  impiacr:~ti  siano  costruiti  in metallo,  in  snl  tcn·itorio  jugoslavo  o  sulle acque  territoriali  jngo-
                muratura.  o  in  cemento,  oppure  srava.ti  nella..  roccia,  sla.ve;  locali  pcvmancnti  1li  riforni1vcnlo  e  di  magaz~i­
                qualunque  sia  la  loro  impo•·tanz.<l·  e  l'effettil'o  loro  nnggio, edificati unicamente per l'usò delle fortificazioni
                sta.to  di  conservazione  o  di  costruzione.   e installa:doni di cui soprn..
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