Page 321 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947 49
2. - Tutti i trattati che !oo:mera.nno oggetto di tale 2. La. distruzione o la. rimozione, prevista dal para·
notificazione saranno registrati presso il Segretariato l(rafo l, di cui s~Ypra, dovrà. effettunl"si soltanto ne~
delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della fron·
Sta.tuto delle Nazioni Unite. tim·a, quale è deteJ·minata dal presente 'l'ra!tato e
3. Tutti i trattati che non fonneranno oggetto di dovr:\ ea;;;eJ·e completata. enlrll un anno dall'entrata
tale notifica, si avranno per abroga.ti. in vigore del Tra ttuto.
3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni
PA!lTF;HI c<l istallazioni ~ vietata..
4. (a) Ad est uclla frontiera (raneo-italinua è vietata
Criminali di guerra
la costruzione delle opere seguenti: fortifirnzioni per·
Art. 45. manenti, in cui possano essere installate armi capa.ci
1. L'Italia prender;\. tutte le misure neeessarie pc:· di sparare sul territorio francese o sulle acque territo-
assicurare l'arresto e la consegna ai fini di nn succes- riali francesi; insta!la?.ioni militari permanenti, che
sivo giudizio: possano esse1·e usate per condurre o dirigere il tiro sul
(a) delle persone acc.usate (]j aver commesso od tc•·ritorio france>e o sulle acque territoriali francesi;
ordina.to crimini di guerra. e crimini contro la paCI, locali permanenti di rifornimento e ùi magazzinaggio,
o l'umanità, o di complicità. in siffatti nimini; editi ca ti unicamente per !·uso delle forlilic:1zioni ed
(b) dei sudditi delle Potenze Alleate od AssociatP. installazioni di cui sopra..
accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per (b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di for·
aver commesso att 1 di tr-adimento 0 di collabOI·azionc tificazionl non permanenti, nè le sistemazioni ed i loca.li
con il nemico, durante la guerra. d. superficie, elle siano destinati unicamente a soddi·
2. A richiesta del Governo della. ~azione Unita iute- sfnre esigenze di ordine interno e ùi difesa loca.le ùellt~
re~sata, l'Italia dovrà aso,icu1-are inoltre la compari· frontiere.
zioue .come testimoni delle persone sottoposte alla s-ua 5. Iu una zona costiera della profondi h\ eli 15 chilo·
giurisdizione; le cui deposizioni siano nec~sarie per metri, compresa tra la. frontiera franco·italiana. e il
poter giudicare le persone di cui al paragrJ.!o 1 del H!eridiano !l'30'E., l'Italia non dovrà stabilire nuove
presente Articolo. basi o installazioni navali permanenti, nè cstend.ero
3. Ogni divergenz::. concernente l'applicazione delle· quelle già esistenti. T~.le divieto non iu.-olge le mudifi-
disposizioni dei paragrafi 1 e ~ del presente Articolo che di minore importanza, nè Iavo•·i per la buona con-
suJ•à sottoposta da uno qna.Jsia.si dei Governi interes- servazione delle installazioni navali esistenti, purchè la
su ti agli AmbasdMo1·i a Roma dell'Unione Sovietica, capacità di tali installazioni, considerate nel loro insie.
del HPgno Unito, degli Stati Uniti d'America. e della me, non sia. in ta.i modo accresciuta.
Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo
sulla questione oggetto della. divergenza. Art. 48.
1. (a) Ogni fortificazione e installazione militare per·
PARTE IV
manente italiana. lungo la. frontiera. ita.Jo-jugoslava e i
Clausole militari, navali ed aeree n'l:ltivi arrnnmenti dovranno essere distrutti o rimossi.
SEZroxm I - Durata di applicazione (b) Si intende cbe tali fortificazioni c installazioni
comp•·endono soltanto le opere di artiglieria e di fante-
Art. 4.6. ria, sia in gruppo rhe isolate, le casematte di qua.lsiasi
tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste
OgnuD<~ delle clausole milita.ri, navali ed aeree ciel ~ le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari,
presente Trattato resterà in vigore, .finché non sarà st1ta le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo,
modificata in tutto o in p-arte, mediante accordo tra in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia.,
le Potenze Alleate ed A"'SOciate e l'Italia., o, do]Jo che qualunque possa essere la loro importan1-a e l'effettivo
Fitalia. sia direnuta memhrn rlPlle Nazioni Unite, me- !pro •lnto <li ronsùvazione o òi costruzione.
diante acoardo tra. il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.
2. La distruzione o la. rimozione, prcvist:1 1bl para·
j:rafo l di cui sopra., don-;\ e!Iettuar~ì soltanto nel
SEzroxm II. - Restrizioni generali limite ùi 20 chilometri da. qualsiasi p un lo della fron-
tiera, <jUa!e è determinata dal r•·esente Trattato e dovr;Ì.
Art. 47.
c~sere completata entro un anno daWentrata in vigor~
del Trattato.
1. (a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni
militari permanenti italia.ne lungo la frontiera franco. 3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ~
italiana e i relati'l'i a;rma.menti &'IJ":1000 di..stTutti o installazioni è vietata.
rimossi. 4. (a) Ad ovest della. frontiera italo-jugosla.va, è
(b) Dovranno intendersi comprese in ta-le sistema proibita la. costruzione delle opere seguenti: fortifica·
~oltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia in zioni permanenti in cui possano essere installate armi
gruppo che isolate, le ca,semattc di qua-lsiasi tipo, i <"apaci di ~rn•·are sul territorio jugosla-vo o sulle acque
ricovCii protetti per il j)<)J-sonale, le provviste c le tcrrilodali jugoslave; installazioni militari permanenti
munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le che possano essere ns11;le per condurre o dirigere il tiro
qua·li opere od impiacr:~ti siano costruiti in metallo, in snl tcn·itorio jugoslavo o sulle acque territoriali jngo-
muratura. o in cemento, oppure srava.ti nella.. roccia, sla.ve; locali pcvmancnti 1li riforni1vcnlo e di magaz~i
qualunque sia la loro impo•·tanz.<l· e l'effettil'o loro nnggio, edificati unicamente per l'usò delle fortificazioni
sta.to di conservazione o di costruzione. e installa:doni di cui soprn..

