Page 326 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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54 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947
navi S;tlUI•nin e Vulcania o una soltanto di css<<, se, C) Disposizioni speciali per prestazioni anticipate
dopo che il loro valore sin. stato determinato dai (~unt· Per qun.nto concerne le prestazioni provenienti òa.Ila
t.l•o Ambasciatori, esse Sllranno richieste, entro 90 gior· produzione corrente, ai sensi del cn.po A, pamgrafo 2
ni, da. uno degli Stati enumernti al par;\grllfo l. Le (C) e del capo il, p:J.ragrafo 2 (b), De&sllllllo disposizione
prestazioni da farsi ai sensi flel p1·escntc p:~oragrafo del rapo A e dd capo B del presente Articolo dovrà
po h•anno anche com prendere semi. esse1-e. in lerpretata nel senso di escludere sifl'atte pre·
3. I qnantitativi ed i tipi delle merci e dei servivJ che stazioni, dm'llnte i primi due ann:i, a condizione che
dovranno e.~sere forniti, formel".mno oggetto di a<:cordi siano falle in conformità di accordi tra il Governo
tra. i Governi aventi •liritto o.lle ripa.rar.ioni e il Go· avcnle diritto alle riparazioni e il Governo ita.liano.
verno italiano; 111. secli:~. sarà effettuata e le conse- IJ) Riparazicmi a fa.,'Ore di altri Stati
gne saranno dish·ibni!e nel tempo in mo1lo da non creare
interferenze con In l'icostruzione economicn dell'Italia 1. J.e rngion:i delle altre Potenze Alleate saranno sod
e da. evitnre l'imposizione di ulteriori oneri a ca.l'ico disfatte a valere sui ùeni italirtni sottoposti •llla loro
di altre Potenze Alleate od Associate. rispettiva giurisdizione, in base all'Articolo 79 del pre.
sente Trattato.
!le. Gli Sbti &\'enti diritto alle ripamzioni da trarsi
d.•lla produzione indnstrinle co!'l'cntc, forniranno al· 2. Le ragioni di ogni Stato oJ quale siano fntte ces
1 . Italia., a. condizioni commcreiali, le materie prime eà sioni territol'iali in n.pplìcazione del presente T.rattato e
i prodotti che l'lta.Jia. importa normalmente e cbe sa· che non sia. menzionato nella. parte B del presente Arti·
rnnno necessari per In produzione di <lette merci. Il eolo, saranno ugualmente so<ldisfa.tte, attraverso il trn
pagamento di tali materie prime c di tali prodotti sarà sferimento a suo favore, seDZ.'lo pagamento, <Ielle instal-
ettetttia.to, deducendo il relati\'o valore ùa quello delle lazioni e dell'attrezzatura industriale esistenti nei ter-
merci consegnate. ritori ceduti, destinati sin. alla. distribuzione dell'~cqua.
5. La base del cn.lcolo per il regolamento previsto dal cbe alla produzione e nlla distribuzione 1lel gns e del-
l'elettricità e che appa.rtengano a qualsiasi società itn·
presente Articolo Sllrà il dollaro degli S1ati t'niti, se-
condo la sua pa.rità·oro alla. data del l' luglio 19!G liann, la cui sede sociale sia in Italia. o sia. trasfel·itn
~ cioè 35 dollari per un'oncia d'oro. in Italia.. Le ragioni di del ti Stnti potranno essere sod-
disfatte anche mediante il trasferimento rli tuttl gli
6 •. Le pretese degli Stati enumerati nel paragra!o l,
cn.po B del presente Al'ticolo, eccedenti l'ammontare altri beni di società <li ta.le natul'a., cbe si trovino nei
territori ceduti.
delle ripnra.zioni specifiente in detto paragrnfo, saranno
soddisfatte sugli n veri italiani soggetti ali n, loro rispet. 11 Governo italiano assumerà l'onere risultante dalle
tiva. giurisdizione, ai sensi dell'Articolo 79 .del presente obbligazioni finanziarie garantite dn ipoteche, ùa pri·
Trattato. vilegi e da. altri vincoli gravanti su tali ben i,
i. (a) I Quattro amha.sci:ttori coordineranno e con· E) Indenni/d per beni pre.Bi a titolo di riparazioni
trolleranno l'esecuzione delle diRpoRizioni di cui al Il Governo italiano s'imjiegnn nd indennizzar~ le
capo B del presente Articolo. Essi si consulteranno con persone fisiche o giuri1liche, Ilei cui beni ci si sia appro.
i Capi delle :Missioni diplomatiche in Roma. degli Stati priali, in base :ùle disposizioni del presente ArHcolo, a
enumerati oJ pa.ra~·afo l del ca.po B e, quando le cir- titolo di rillnruY.ion:i.
costanze lo ricbieùeranno, con il Governo italiano, e
daranno il loro consiglio .• <\i fini del presente Articolo, SE1J01\ìi: II- Restituzioni da parte dell'Italia
i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le
loro predette funzioni fino allo spirare del termine pre· Art. 75.
l'isto al pa.mgrnfo l del capo B per le const>gne a titolo l. T/Italia accetta i princi[li della lJic!Jiarazione ,le! !t;
di riparazioni. Nazioni Unite del 5 gennaio 1913 e restituirà, nel più
(b) Allo scopo di evitn;re controversie o conflitti di breve tempo possibile, i heni sottratti dal territorio di
attribuzione nella. ripal'tizione della produzione italiana. nna qualsiasi delle Nazioni Unite.
e delle 1•isorse itnliane tr~~ i diversi Stati, aventi diritto 2. L'obbligo di restituire si applica a. tulli i beni !ùen
alle riparazioni ai sensi del capo IB del presente Arli· tificabili, che si trovino attualmente in Italia e che
eolo, i Qua.ttro Ambasciatori saranno informati da sinno stnli sottratti, con la violenza o la costrizione,
"Ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai dnl territorio di una delle Nazioni Unite, ùn qualunque
sensi del capo B del presente Articolo e dal Go\"erno delle Potenze dell' As.~e, qualunque siano stati i snc·
itl\linno, dell'inizio di negoziati per un nccor<lo, in ces.qivi negozi, mediante i quali l'attuale detentore di
conformità delle disposìY.ioni del paragrafo 3 di cui tali beni se ne sia assicurato il possesso.
sopra, e dello sviluppo di tnli negoziati. In caso di 3. Il Oo\'Ct·no italiano I'estituiril, i heni di cni nl prc·
conh•oversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro sente Articolo in buone condizioni e pl'enùcr•\ a suo
AmLnsclntori saranno competenti n decidm·e di ogni carico tutte le spese Ili mn.no d'(}pera., 11i materiali e di
questiono che sia ad essi sottoposta dn. uno qualsiasi d1 trasporto c!Je sinno state, a tale effetto, sostenute in
detti Governi o ila. qualsiasi altro Governo avente di- Itnlin..
ritto n riparazioni ai sensi del capo B del presente 4. Il Governo itnliano col!n.borerà con le Nazioni Unite
At·ticolo. e provvctlerà o. sue spese tutti i me1.zi nccess11ri per la
(c) Appena. conclusi, gli aecordi saranno resi noti ricerca e la. rc.~(ituzione dci beni d:J, rcstituirsi n.i sensi
ai Quattro Ambasciatori. <}ncsti potranno l'accom:m del presente :Articolo.
dare che nn aecoJ·do cbe non fosse o che avesse ccssa.to 5, l1 Governo italiano prenderà le misure nece~sarie
tli esset-e conforme agli dbieitivi enunciati al paragra!o per far lnogo alla. restituzione dei beni previsti d>tl pre
3 o nll'a.linea. (b) di cui sopra, sia. opportunamente mo- ~ente Artic:olo, che sinno detenuti iu qnnlunque t•.rzo
dillcnto, Paese do. persone soggette allo. giurisdizione ita.linna..

