Page 326 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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54     Supplemento ordinario alla  GAZZEITA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947

        navi  S;tlUI•nin  e  Vulcania  o  una  soltanto  di  css<<,  se,  C)  Disposizioni  speciali  per prestazioni anticipate
        dopo che il loro  valore sin.  stato determinato dai  (~unt·   Per qun.nto concerne  le  prestazioni  provenienti  òa.Ila
        t.l•o  Ambasciatori, esse Sllranno  richieste, entro 90  gior·  produzione  corrente,  ai sensi  del cn.po  A,  pamgrafo 2
        ni,  da.  uno  degli  Stati  enumernti  al  par;\grllfo  l. Le  (C)  e del  capo il,  p:J.ragrafo 2  (b),  De&sllllllo  disposizione
        prestazioni  da  farsi  ai  sensi  flel  p1·escntc  p:~oragrafo  del  rapo  A  e  dd capo  B  del  presente  Articolo  dovrà
        po h•anno anche com prendere semi.   esse1-e. in lerpretata nel  senso  di  escludere sifl'atte  pre·
          3. I  qnantitativi ed i  tipi delle merci e dei servivJ che  stazioni,  dm'llnte  i  primi  due  ann:i,  a  condizione  che
        dovranno  e.~sere forniti,  formel".mno  oggetto di a<:cordi  siano  falle  in  conformità  di  accordi  tra  il Governo
        tra.  i  Governi  aventi  •liritto  o.lle  ripa.rar.ioni  e  il Go·  avcnle diritto alle riparazioni e il Governo ita.liano.
        verno  italiano;  111.  secli:~.  sarà  effettuata  e  le  conse-  IJ) Riparazicmi a fa.,'Ore  di altri Stati
        gne saranno dish·ibni!e nel  tempo in mo1lo da non creare
        interferenze  con  In  l'icostruzione  economicn  dell'Italia   1. J.e rngion:i  delle altre Potenze Alleate saranno sod
        e  da.  evitnre  l'imposizione  di  ulteriori  oneri  a  ca.l'ico  disfatte  a  valere  sui  ùeni  italirtni  sottoposti  •llla  loro
        di altre Potenze Alleate od Associate.   rispettiva giurisdizione, in base all'Articolo 79 del pre.
                                            sente Trattato.
          !le.  Gli  Sbti &\'enti  diritto alle  ripamzioni  da  trarsi
        d.•lla  produzione  indnstrinle  co!'l'cntc,  forniranno  al·   2.  Le  ragioni  di  ogni  Stato oJ  quale  siano  fntte  ces
        1 . Italia.,  a.  condizioni commcreiali,  le  materie prime eà   sioni territol'iali in n.pplìcazione del presente T.rattato e
        i  prodotti che  l'lta.Jia.  importa normalmente  e  cbe  sa·  che non  sia. menzionato nella. parte B del presente Arti·
        rnnno  necessari  per  In  produzione  di  <lette  merci.  Il  eolo, saranno ugualmente so<ldisfa.tte, attraverso il trn
        pagamento di tali materie prime c di tali prodotti sarà  sferimento a  suo favore,  seDZ.'lo  pagamento, <Ielle  instal-
        ettetttia.to,  deducendo  il relati\'o valore  ùa  quello  delle  lazioni e dell'attrezzatura industriale esistenti  nei  ter-
        merci  consegnate.                  ritori ceduti, destinati sin. alla.  distribuzione dell'~cqua.
          5. La base del cn.lcolo  per il regolamento  previsto dal   cbe  alla produzione  e  nlla distribuzione  1lel  gns  e  del-
                                            l'elettricità e che  appa.rtengano  a  qualsiasi  società itn·
        presente  Articolo  Sllrà  il  dollaro  degli  S1ati  t'niti,  se-
        condo  la  sua  pa.rità·oro  alla.  data  del  l' luglio  19!G   liann,  la cui sede  sociale  sia  in  Italia.  o  sia.  trasfel·itn
        ~ cioè 35 dollari  per un'oncia d'oro.   in Italia.. Le ragioni di del ti Stnti potranno essere sod-
                                            disfatte  anche  mediante  il  trasferimento  rli  tuttl  gli
          6  •. Le  pretese degli  Stati enumerati  nel  paragra!o  l,
        cn.po  B  del  presente  Al'ticolo,  eccedenti  l'ammontare   altri beni  di  società <li  ta.le  natul'a.,  cbe  si  trovino  nei
                                            territori  ceduti.
        delle ripnra.zioni specifiente in detto paragrnfo, saranno
        soddisfatte sugli n veri  italiani soggetti ali n,  loro rispet.   11  Governo italiano assumerà l'onere risultante dalle
        tiva. giurisdizione, ai sensi dell'Articolo 79 .del presente   obbligazioni  finanziarie  garantite  dn  ipoteche,  ùa  pri·
        Trattato.                           vilegi  e da.  altri vincoli  gravanti su  tali  ben i,
          i. (a)  I  Quattro amha.sci:ttori  coordineranno e  con·  E)  Indenni/d  per beni pre.Bi a titolo di riparazioni
        trolleranno  l'esecuzione  delle  diRpoRizioni  di  cui  al   Il Governo  italiano  s'imjiegnn  nd  indennizzar~  le
        capo B del presente Articolo. Essi si consulteranno con  persone fisiche o giuri1liche, Ilei cui beni ci si sia appro.
        i  Capi delle :Missioni diplomatiche  in Roma. degli  Stati  priali, in  base :ùle disposizioni  del  presente ArHcolo, a
        enumerati oJ  pa.ra~·afo l  del  ca.po  B e,  quando  le  cir- titolo  di  rillnruY.ion:i.
        costanze  lo  ricbieùeranno,  con  il  Governo  italiano,  e
        daranno il loro consiglio .• <\i  fini  del  presente Articolo,   SE1J01\ìi:  II- Restituzioni da  parte  dell'Italia
        i  Quattro  Ambasciatori  continueranno  ad  esplicare  le
        loro predette funzioni  fino  allo spirare del  termine pre·   Art.  75.
        l'isto al pa.mgrnfo l  del capo B per le const>gne a titolo   l. T/Italia accetta i princi[li della lJic!Jiarazione ,le! !t;
        di riparazioni.                     Nazioni  Unite del  5 gennaio 1913  e  restituirà,  nel  più
           (b)  Allo scopo di evitn;re controversie o conflitti di  breve  tempo  possibile, i  heni sottratti dal  territorio di
        attribuzione nella. ripal'tizione della produzione italiana.  nna qualsiasi delle  Nazioni Unite.
        e delle 1•isorse itnliane tr~~ i diversi Stati, aventi diritto   2. L'obbligo di restituire si applica a. tulli i beni !ùen
        alle riparazioni ai sensi  del  capo IB  del  presente  Arli·  tificabili,  che  si  trovino  attualmente  in  Italia  e  che
        eolo,  i  Qua.ttro  Ambasciatori  saranno  informati  da  sinno  stnli  sottratti,  con  la  violenza  o  la  costrizione,
        "Ognuno  dei  Governi  aventi  diritto  alle  riparazioni  ai  dnl territorio di una delle Nazioni  Unite,  ùn qualunque
        sensi  del capo  B  del  presente  Articolo  e  dal Go\"erno  delle  Potenze  dell' As.~e,  qualunque  siano  stati  i  snc·
        itl\linno,  dell'inizio  di  negoziati  per  un  nccor<lo,  in  ces.qivi  negozi,  mediante  i  quali  l'attuale  detentore  di
        conformità  delle  disposìY.ioni  del  paragrafo  3  di  cui  tali beni se ne sia assicurato il possesso.
        sopra,  e  dello  sviluppo  di  tnli  negoziati.  In  caso  di   3.  Il Oo\'Ct·no  italiano I'estituiril, i  heni di cni  nl  prc·
        conh•oversia sorgente nel corso dei  negoziati, i Quattro  sente  Articolo  in  buone  condizioni  e  pl'enùcr•\  a  suo
        AmLnsclntori  saranno  competenti  n  decidm·e  di  ogni  carico  tutte le  spese Ili  mn.no  d'(}pera.,  11i  materiali e di
        questiono che sia ad essi sottoposta dn. uno qualsiasi d1  trasporto  c!Je  sinno  state,  a  tale  effetto,  sostenute  in
        detti Governi  o  ila.  qualsiasi  altro  Governo  avente  di- Itnlin..
        ritto  n  riparazioni  ai  sensi  del  capo  B  del  presente  4. Il Governo itnliano col!n.borerà con le Nazioni Unite
        At·ticolo.                          e  provvctlerà o.  sue spese  tutti  i  me1.zi  nccess11ri  per la
           (c)  Appena.  conclusi, gli aecordi saranno resi  noti  ricerca e la.  rc.~(ituzione dci beni  d:J,  rcstituirsi n.i  sensi
        ai  Quattro  Ambasciatori.  <}ncsti  potranno  l'accom:m  del  presente :Articolo.
        dare che  nn aecoJ·do cbe non fosse  o che avesse ccssa.to   5,  l1  Governo  italiano  prenderà le  misure  nece~sarie
        tli  esset-e  conforme agli dbieitivi enunciati al paragra!o  per far lnogo alla. restituzione dei beni  previsti d>tl  pre
        3 o nll'a.linea. (b) di cui sopra, sia. opportunamente mo- ~ente Artic:olo,  che  sinno  detenuti  iu  qnnlunque  t•.rzo
        dillcnto,                           Paese  do.  persone  soggette  allo.  giurisdizione  ita.linna..
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