Page 330 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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58     Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947


         o  siano controllate  da  persone  residenti  iri  Italia..  Nei   (o)  i  cittadini  delle  Nazioni  Unite,  comprese  le
         casi  previsti dall'Articolo. 74,  capo  A,  paragrafo 2 (b)  persone  giuriùiche,  godranno  delro  stesso  trattamento
         e capo D,  paragt·afo 1, la.  questione dell'indennità srurà  de.i  cittadini e  di  quello  della.  nazione  più  favorita,  in
         regolata.  in  conformità  delle  disposizioni di  cui all' Ar- ogni  questione  che  si  riferisca  a.l  commercio,  a.ll'indu·
         ticolo 74,  capo  E.                stria,  oJl:J.  navigazione  ed  alle  o.Itre  forme  di  attirilà
                                             commereialc  in  Italia.  Tali  lllsposizioni  non si  appli·
         SEZIOSI!I  III -  DicMarazi011e  delle  Potem:e  Al/.eate  e   cheranno all'a.viazione  civile.
              Associate in ordine alle  loro  clmnande   (d)  L'Italia  non  accorderà ad  alcun  paese  diritt.i
                                             esclusivi o preferenziali,  per quanto riguarda le  opera·
                        Art. SO.             zioni  dell'aviazione  civile  nel  campo  dei  tra.ffici  inter-
                                             nazionali  e  offrirà a  tu l te  le  Nazioni  Uni te condizioni
           Le  Potenze Alleate  e  Associate  dichia.rnno  che i  di-
         ritti acl  esse attribuiti in  base  agli Articoli 74  e 79  del   di  parità nell'acquisizione dei  diritti in  materia  di  tra-
         presente  Trattato  esauriscono  tutte  le  lol'o  domande   sporti  aerei  commerciali  internazionali  in  territorio
         e  le  domande  dei  loro  cittadini  per  perdite  o danni   it:ilinno,  compreso  il diritto  di  atterraggio  per  rifor-
                                             nimento e  riparazioni  ed  a<·corderà,  per gli  apparecchi
         risultanti  da  fatti  di  guerra.,  ivi  compresi  i  provvedi·
         menti adottati durante !'OI'.cupuione (]ei  loro territori,   ciovi!i  operanti  nel  cn.mpo  dei  traffici  internaziunuJi,  a
         che  siano  imputabili  u.ll'Ita.lia  c  che  si  svolsero  ruori   tutte le Nazioni ,unite,  su  una  ha~~ di  rl'('iproeità. e  tli
         del  territorio  italiano,  eccezione  fatta  delle  domande   non-discriminazione,  il  diritto  ili  sorvolo  sul  territorio
         fonùate  sugli  Articoli  75  e  78.   italiano senza a.tlerTilggio.  Quest• disposizioni  uun  do·
                                             vranno recare  pregiudizio agli interes~i della difel!ll. na-
                    SlilZlOYIIl  IV -  Debiti   zionale  dell'Ila.lia..   ·   _
                                              2.  Gli  impegni  come  ~oprn  a-<~Snnti  dall'Italia,  deb-
                        Art.  81.            bono intendersi soggetti alle eccezioni  not·tlllllmente in-
                                             cluse  nei  trattati  di  commercio  conclusi  da.ll'ltnlia.
          l, L'esistenza dello smto di  guerra  non  dere,  di  per
         sè,  essere  considerata  come  pl'eelut!enle  l'obbligo  di   prima  della guerra;  e le  clisposizioni  in  mlrteria  di  re-
         pagare  i  dellitl  pecuniari  risultanti  da  obbligazioni  e   c!procità  accordate  da  ciascuna.  delle  Nazioni  Unite
                                             (]ebbono  intendersi soggette alle eccezioni  normalmente
         da contratti che ertlollO  in vigore, e da diritti, che erano
         stati acquisiti prima dell'esistenza dello stuto di guemt   incluSt•  nei  trattati di commercio  da.  einseuna di dette
         e  che  erano divenuti  esigibili  prima. dell'enh'atu.  in  vi-  Nazi11ni.
         gore  del  p1·esente  Trattato e  che  sono  dovuti  ùa.l  Go-  PARTE  IX
         verno  italiano  o  da cittadini italiani  al  Governo  o  ai   }tegolamento  delle  controversie
         cittadini  di  una delle  Potenze  Alleate  ed  Associate  o   Art. 83.
         sono  dovute  dal  Governo  o  da.  cittadini  di  nna  delle
                                              l.  Ogni  controversia  che  possa.  sorgere  a.  proposito
         PoteDY.e  Alleate  ed  Associate  al  Governo  italiano  od
         a ·eitta.ùini  italiani.   ·        dell'applicazione  degli  Articoli  75  !l  78  e  d~gli  Alle-
                                             gati XIV, XV,  XVI e XVII,  parte B, del presente Trnt·
           2.  S.'\lvo  disposizioni  espressn.mente  contrarie conte- tato,  dovrà  essere  sottoposta.  a.d  un&  Commissione  di
         nute  nel  presente  Trattato,  nessuna.  sua.  clausola  do- Conçiliazione,  composta  di  un  rappresentante  del  Go·
         vrà  essere  interp1•etata.  nel  senso  di  precludere. o  col- verno  della  Na.zione  Unita interessata c  Ili  uu  rappre-
         pirc  i  rnworti  di  dehilo  e  credile>,  dsultnnli  d:t  con  ~enln.nlc del  Gorerno  italiano,  c~e•·•·ilnnti  le  !oJ'O  fun.
         ~atti conclusi prima della guena, sia dal Governo, che  zioni  su  una  base  di  parità.  Se  entro  tre  mesi  dal
         da.  cittadini italiani.            giorno  in  cui  la.  controversia  è  stata  sottoposta.  alla.
                                             Commissione  di· Conciliazione,  nessun  accordo  è  inter-
                       PARTE  VIII
                                             venuto,  ciascuno  dei  due  GO'Verni  potrà  chiedere  che
                  Itelaziolli  economiche  generaU   sia aggiunto alla Commissione un teno membro,  seeltq
                                             di  comune  accordo  tra i_ due  Governi,  tra i  cittadini.
                        Art.  82.
                                             di  un  terzo  paese.  Qualora  entro  due  mesi,  i  ùue  Go·
           1.  In  attesa  della  conclusione  di  trottati  o  aecordi  rerni  non  riescano  acl  nccorda1-si  sulla.  scelta  di  un
         commerciali  tra le  singole 'Nazioni  Unite e  l'Italia, il  terzo membro,  i Governi si rivolgeranno a-gli  Ambnscill-
         Governo  italiano  dovrà,  durante  i  18  mesi  che  segni- tori a  Roma  dell'Unione  Sovietica.,  del· Regno  Unito,
         1:anno  l'entrata in vigore del presente Trattato, aceor·  degli  Stati  Uniti  d'America  e  della  Fra-ncia.,  i  quali
         dare a.  ciascuna delle Nazioni  Unite,  che già accordano  provvederanno o.  designare il terzo  membro  della Com-
         a  titolo  di  reciprocità  un  trattamento  analogo  alla  missione.  Se  gli Amba.scio.tori  non riescono a.  mettersi
         Italia. in  tale  materia.,  il trattamento seguente:   d'~~ecordo entro  un  mese  sulla.  designazione  dci  terzo
            (a,)  Per tutto quanto  si riferisce a  dazi ed o.  tasse  membro,  l'una  o l'altra.  pa.rte  interessnta  potrà  chic-
         sull'importazione  e  l'csporlazione,  alla  to.ssazione  in- de~·e al Segretario Generale delle Nazioni Unite di pro•
         terna.  delle  merci  importate e  a  tutti  i  regolamenti  in  cedere  a.JIIa.  relativa  dcsignMliono.
         Illllteria,  le  Nazioni  Unite  godranno  incondizionnta-  2.  Quando  una.  Commissione  di  Conciliazione  sia
         mente  della.  clausola  della nazione  più  favorita;   sta.tn  costituita. ai sensi  del  pruragrafo  l  di cui sopra.,
            (b)  sotto  ogni  altro  riguardo,  l'Italia.  non  adot- essa.  avrà  giurisdizione  su  tutte  le  controversie  ehe,
         teril.  alcuna  discriminazione  arbitraria  contro  merci  ln seguito,  poss.-~no sorgere  tra la Na111ione  Unita inle·
         provenienti  dal  teJTitorlo  o  destinate  al  terl'iloi·io  di  ressu.ta  e  l'Ita.lia.,  in  sede  di  a.pplicazio.ne  o di  inter·
         alcuna  delle  Nazioni  Unite,  rispetto a  Dlerci  analoghe  pretazione  degli  Articoli  75  e  78 e degli Allegati },"'V,
         p~ovenienU dal  territorio  o  destinate  al  ter1•itorio  di  XV,  },"VI,  e  XVII,  Parlll  B,  del  presente  Trattato ed
         alcun'altra Nazione  Unita,  o di qua.lunque altr.o paeso  esereiter.\  le funzioni  ad  essa devolute d'lilla dette di-
         Jtra.niero;                         sposiz.l11ni,
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