Page 330 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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58 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
o siano controllate da persone residenti iri Italia.. Nei (o) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le
casi previsti dall'Articolo. 74, capo A, paragrafo 2 (b) persone giuriùiche, godranno delro stesso trattamento
e capo D, paragt·afo 1, la. questione dell'indennità srurà de.i cittadini e di quello della. nazione più favorita, in
regolata. in conformità delle disposizioni di cui all' Ar- ogni questione che si riferisca a.l commercio, a.ll'indu·
ticolo 74, capo E. stria, oJl:J. navigazione ed alle o.Itre forme di attirilà
commereialc in Italia. Tali lllsposizioni non si appli·
SEZIOSI!I III - DicMarazi011e delle Potem:e Al/.eate e cheranno all'a.viazione civile.
Associate in ordine alle loro clmnande (d) L'Italia non accorderà ad alcun paese diritt.i
esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le opera·
Art. SO. zioni dell'aviazione civile nel campo dei tra.ffici inter-
nazionali e offrirà a tu l te le Nazioni Uni te condizioni
Le Potenze Alleate e Associate dichia.rnno che i di-
ritti acl esse attribuiti in base agli Articoli 74 e 79 del di parità nell'acquisizione dei diritti in materia di tra-
presente Trattato esauriscono tutte le lol'o domande sporti aerei commerciali internazionali in territorio
e le domande dei loro cittadini per perdite o danni it:ilinno, compreso il diritto di atterraggio per rifor-
nimento e riparazioni ed a<·corderà, per gli apparecchi
risultanti da fatti di guerra., ivi compresi i provvedi·
menti adottati durante !'OI'.cupuione (]ei loro territori, ciovi!i operanti nel cn.mpo dei traffici internaziunuJi, a
che siano imputabili u.ll'Ita.lia c che si svolsero ruori tutte le Nazioni ,unite, su una ha~~ di rl'('iproeità. e tli
del territorio italiano, eccezione fatta delle domande non-discriminazione, il diritto ili sorvolo sul territorio
fonùate sugli Articoli 75 e 78. italiano senza a.tlerTilggio. Quest• disposizioni uun do·
vranno recare pregiudizio agli interes~i della difel!ll. na-
SlilZlOYIIl IV - Debiti zionale dell'Ila.lia.. · _
2. Gli impegni come ~oprn a-<~Snnti dall'Italia, deb-
Art. 81. bono intendersi soggetti alle eccezioni not·tlllllmente in-
cluse nei trattati di commercio conclusi da.ll'ltnlia.
l, L'esistenza dello smto di guerra non dere, di per
sè, essere considerata come pl'eelut!enle l'obbligo di prima della guerra; e le clisposizioni in mlrteria di re-
pagare i dellitl pecuniari risultanti da obbligazioni e c!procità accordate da ciascuna. delle Nazioni Unite
(]ebbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente
da contratti che ertlollO in vigore, e da diritti, che erano
stati acquisiti prima dell'esistenza dello stuto di guemt incluSt• nei trattati di commercio da. einseuna di dette
e che erano divenuti esigibili prima. dell'enh'atu. in vi- Nazi11ni.
gore del p1·esente Trattato e che sono dovuti ùa.l Go- PARTE IX
verno italiano o da cittadini italiani al Governo o ai }tegolamento delle controversie
cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o Art. 83.
sono dovute dal Governo o da. cittadini di nna delle
l. Ogni controversia che possa. sorgere a. proposito
PoteDY.e Alleate ed Associate al Governo italiano od
a ·eitta.ùini italiani. · dell'applicazione degli Articoli 75 !l 78 e d~gli Alle-
gati XIV, XV, XVI e XVII, parte B, del presente Trnt·
2. S.'\lvo disposizioni espressn.mente contrarie conte- tato, dovrà essere sottoposta. a.d un& Commissione di
nute nel presente Trattato, nessuna. sua. clausola do- Conçiliazione, composta di un rappresentante del Go·
vrà essere interp1•etata. nel senso di precludere. o col- verno della Na.zione Unita interessata c Ili uu rappre-
pirc i rnworti di dehilo e credile>, dsultnnli d:t con ~enln.nlc del Gorerno italiano, c~e•·•·ilnnti le !oJ'O fun.
~atti conclusi prima della guena, sia dal Governo, che zioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal
da. cittadini italiani. giorno in cui la. controversia è stata sottoposta. alla.
Commissione di· Conciliazione, nessun accordo è inter-
PARTE VIII
venuto, ciascuno dei due GO'Verni potrà chiedere che
Itelaziolli economiche generaU sia aggiunto alla Commissione un teno membro, seeltq
di comune accordo tra i_ due Governi, tra i cittadini.
Art. 82.
di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i ùue Go·
1. In attesa della conclusione di trottati o aecordi rerni non riescano acl nccorda1-si sulla. scelta di un
commerciali tra le singole 'Nazioni Unite e l'Italia, il terzo membro, i Governi si rivolgeranno a-gli Ambnscill-
Governo italiano dovrà, durante i 18 mesi che segni- tori a Roma dell'Unione Sovietica., del· Regno Unito,
1:anno l'entrata in vigore del presente Trattato, aceor· degli Stati Uniti d'America e della Fra-ncia., i quali
dare a. ciascuna delle Nazioni Unite, che già accordano provvederanno o. designare il terzo membro della Com-
a titolo di reciprocità un trattamento analogo alla missione. Se gli Amba.scio.tori non riescono a. mettersi
Italia. in tale materia., il trattamento seguente: d'~~ecordo entro un mese sulla. designazione dci terzo
(a,) Per tutto quanto si riferisce a dazi ed o. tasse membro, l'una o l'altra. pa.rte interessnta potrà chic-
sull'importazione e l'csporlazione, alla to.ssazione in- de~·e al Segretario Generale delle Nazioni Unite di pro•
terna. delle merci importate e a tutti i regolamenti in cedere a.JIIa. relativa dcsignMliono.
Illllteria, le Nazioni Unite godranno incondizionnta- 2. Quando una. Commissione di Conciliazione sia
mente della. clausola della nazione più favorita; sta.tn costituita. ai sensi del pruragrafo l di cui sopra.,
(b) sotto ogni altro riguardo, l'Italia. non adot- essa. avrà giurisdizione su tutte le controversie ehe,
teril. alcuna discriminazione arbitraria contro merci ln seguito, poss.-~no sorgere tra la Na111ione Unita inle·
provenienti dal teJTitorlo o destinate al terl'iloi·io di ressu.ta e l'Ita.lia., in sede di a.pplicazio.ne o di inter·
alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a Dlerci analoghe pretazione degli Articoli 75 e 78 e degli Allegati },"'V,
p~ovenienU dal territorio o destinate al ter1•itorio di XV, },"VI, e XVII, Parlll B, del presente Trattato ed
alcun'altra Nazione Unita, o di qua.lunque altr.o paeso esereiter.\ le funzioni ad essa devolute d'lilla dette di-
Jtra.niero; sposiz.l11ni,

