Page 331 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
P. 331
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre 1947 59
3. CiasClma Commissione di Conciliazione detei"!Ili· <ti Qnu.ttro Ambasciatori, elle procederanno ai sensi
ner:ì la p1·opria procedura, adottando norme confo1·mi dell'Articolo 8U. In la! caso però gli Ambascia !OJ1 non
;Jl!a ginsUzi:t e all'equiliì. saranno tenuti ad osservare i termini ùi tempo fissati
4. Ciascun Governo paghen\ gli onorrtri del membro in dello Articolo. Ogni controversb1 <li tale ll<ltnm,
<Iella Commissione di Conciliazione ch'esso a.bbia no- ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due
minato o di ogni agente ch'esso Governo pos-sa. desi· mesi, sah·o che le parti interessate si mettano d'accordo
~uare per rn·pprescniarlo d:wanti alla Commissione. su un altro mezzo per dirimere la· controversia stcssl1,
Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante sarà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle
accordo spcdale tra i Governi interessati e tali! ono- parti, ad unn Commissione composta di un rappresen-
rari, cosi come le spese comuni di ogni Commissione, tante di cia-scuna delle parti e di un terro membro
sart1nno pag:tti per metil. da ciascuno dei dne Governi. scelto di comune accordo tm le d ne parti tra i cittadini
u. Le parli si impegnano :t far in modo che le loro ùi un terzo paese. In ma-ncanza tli accoi·do tra le due
aulorit:ì forniscano direttamente alla Commissione di parti entro un mese sulla questione della designazione
Conciliazione tutta l':1ssislcnza cùe sarà in loro potere di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà
Ji fornire. chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di
G. La decisione pres~t da\ln. maggioranza dci membri procedere alla relativa designazione.
della Commissione eostituil·à la decisione della Com- 2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri
missione e sar:ì accettata d:dle parti come ùefiuilim e del111 Commis-sione eostitnirà la decisione della Com-
cbbligatoria. missione e s-drà accettata dalle pa1'ti come definiti.a e
obbligatoria.
PAHTE X
Art. 88.
Clnuso:e economiche varie
1. Ogni allro membro delle Na,ioni Unite che sia in
Art. Si. guerra eon l'Itulli:t e che non si:J. firmata1-io ùcl pre-
Gli articoli 7C., 78, 82 e l'Allegalo XVII del presente sente Trattato, e l' Albani11, potranno aderire al 'flott-
'l'ra!lato si applicheranno alle Potenze Alleate e Asso- t:tto e, dal momento dell'adesione, saranno considerati
date e a quelle ?\azioni Unite, che abbiano rotto le re- come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.
lazioni diplomatiche con l'It:llia, o con cui l'Italia Z. Gli strumenti d'adesione &'\,ranno depositati presso
abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi Articoli il Governo della Repubblica francese e avranno va.lo;e
c l' Al'!egato suddetto, si ll!pplicheranno anche all'Al· da.l momento del loro depo.gito.
bania e u.Ua •Norvegia.
Art. 89.
Art..85.
Le disposizioni del presente Trallato non conferi·
Le ùisposlz!oni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI ranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato desi·
e XVII. come pure (llldle <!egli altri Allegati, saranno gnalo nel1e Premesse come una delle Potenze Alleate
considerate ccrne pMte in!cgranle ùel presente 1ra!· e Associate o ai rispettivi cittadini, finchè detto Stato
bto e IW ~n-rmmo lo stesso valore ·ed ~trclto. non sia di\·enuto parte contraente del Trattato, attra·
yerso il deposito del proprio strumento di ratifica.
PARTE Xl
Clausole finali Art. 90.
Art. 86. Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese
l. Durante un pcdoùo che non snpe1·eril i diciotto e 1·usso fannò fede, dovr:ì e"sere rulilkato dalle Po·
mesi, a deeoncre dall'ent.rata in <Vigore del presente lenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ru.-
1'raU<tto, gli AmbasclatoJ'Ì n~ Homn. ùPllPUnione ·so- tificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediata-
vktica, dd lteguo Uni!:o, degli Stati ~juiti d'America e mente dopo il deposito delle ratitiche <L-, parte della
della Francia, agcnrlo di comune nceordo, rappresen· Unione delle llepubùliche Socinliste Sovietiche, del Re·
gno Unito di Gran Bretagna e dell'Il'!anùa del No1·d,
ternnno le Potenze Alleate ed Associa1e, per trattare degli Stati Uniti d'America e della J.'rancia. Gli stru·
con il Gorerno italiano ogni qnestione rela!im a!l'ese·
cuzione e nl!'inte111relazione <lrl presente Trattato. menti di ratifica saranno, nel più llre1·e lempo possi·
2. I Qmttlro Ambasciatori cbr:umo al Governo ita- sibile, depositati presso il Governo della Ht>pubblica
liano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che francese.
potranno essere necc:;;sari per nssicnrare ll'esecuzione I'er quanto concerne ciascuna delle Potem,e Allea!~
o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno dept>·
mpida ed efficace del p1·esen te Tratta t o, sia nella let- sitati iu epoc.a successiva, il Trattato entrer:ì in vigoro
tcJ•a che nello spirito.
:t Il Gowmo italiano fornirà ai Qnnttro Amlmscia· alla dn,la del deposito. Il presente Trattato saril depo-
tori tutte le ini'ormuzioni neces>-nrie e tutta l'assistenza sitato negli archivi del Governo della Repubblicn, fran-
di cui essi pntranuo nser bisogno nell'esercizio delle cese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli
funzioni uù e-ssi (·onferitc dal presente Tratt-,to. Stati firmatari.
Elenco degli allegati
:Art. 87. I. Carte (vedi raccolta a p:tr.te)
j. Sa.lvo i c.1si per i quali una. di>ersa. procedam sia II. Descrizione dettagliata dei tra.ttl ùi frontiera
rn~evisla da· nn Articolo del presente 'fratta:lo, ogni a cui si applicano le modificazioni di cui al·
controversi.:. relativa all'interprctalione od all'esecu- l'Articolo 2
zione del presente Trattato, clul non sia stata regolata III. Ga-I-an1Ae relative al Moncenisio e alla regione
per via. di negoziati diplom::d.ici diretti, sarà sottoposta di Tenda. e di Briga.

