Page 331 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del 24 dicembre  1947   59

               3.  CiasClma  Commissione  di  Conciliazione  detei"!Ili·  <ti  Qnu.ttro  Ambasciatori,  elle  procederanno  ai  sensi
              ner:ì  la  p1·opria  procedura,  adottando  norme  confo1·mi  dell'Articolo 8U.  In  la! caso però  gli  Ambascia !OJ1  non
              ;Jl!a  ginsUzi:t  e all'equiliì.    saranno  tenuti  ad  osservare  i  termini  ùi  tempo  fissati
               4.  Ciascun  Governo  paghen\ gli  onorrtri  del  membro  in  dello  Articolo.  Ogni  controversb1  <li  tale  ll<ltnm,
              <Iella  Commissione  di  Conciliazione  ch'esso  a.bbia  no- ch'essi  non  abbiano  regolato  entro  un  periodo  di  due
              minato  o di  ogni  agente  ch'esso  Governo  pos-sa.  desi·  mesi,  sah·o che le parti interessate si mettano d'accordo
              ~uare  per  rn·pprescniarlo  d:wanti  alla  Commissione.  su  un  altro  mezzo  per  dirimere  la· controversia  stcssl1,
              Gli  onorari del  terzo  membro  saranno  fissati  mediante  sarà  sottoposta,  a  richiesta  di  una  o  dell'altra  delle
              accordo  spcdale  tra  i  Governi  interessati  e  tali!  ono- parti,  ad  unn  Commissione composta  di  un  rappresen-
              rari,  cosi  come  le  spese  comuni  di  ogni  Commissione,  tante  di  cia-scuna  delle  parti  e  di  un  terro  membro
              sart1nno  pag:tti  per metil.  da ciascuno  dei  dne  Governi.  scelto di comune accordo  tm le d ne  parti tra i cittadini
               u.  Le  parli  si  impegnano  :t  far  in  modo  che  le  loro  ùi  un  terzo  paese.  In  ma-ncanza  tli  accoi·do  tra le due
              aulorit:ì  forniscano  direttamente  alla  Commissione  di  parti entro  un  mese  sulla  questione  della  designazione
              Conciliazione tutta l':1ssislcnza cùe  sarà in  loro potere  di detto terzo  membro  l'una o l'altra delle  parti potrà
              Ji  fornire.                        chiedere al Segretario Generale  delle  Nazioni  Unite  di
               G.  La decisione  pres~t da\ln.  maggioranza  dci  membri  procedere alla relativa designazione.
              della  Commissione  eostituil·à  la  decisione  della  Com-  2.  La decisione  presa  dalla  maggioranza  dei  membri
              missione  e sar:ì  accettata d:dle  parti  come  ùefiuilim e  del111  Commis-sione  eostitnirà  la  decisione  della  Com-
              cbbligatoria.                      missione  e  s-drà  accettata  dalle  pa1'ti  come  definiti.a  e
                                                 obbligatoria.
                             PAHTE  X
                                                                Art.  88.
                        Clnuso:e  economiche  varie
                                                   1.  Ogni  allro  membro  delle  Na,ioni  Unite  che  sia  in
                             Art.  Si.            guerra  eon  l'Itulli:t  e  che  non  si:J.  firmata1-io  ùcl  pre-
               Gli  articoli  7C.,  78,  82  e l'Allegalo XVII  del  presente  sente  Trattato,  e  l' Albani11,  potranno  aderire  al  'flott-
              'l'ra!lato si  applicheranno  alle  Potenze  Alleate  e  Asso- t:tto  e,  dal  momento  dell'adesione,  saranno considerati
              date e a quelle ?\azioni  Unite,  che abbiano rotto le re- come  Potenze  Associate  ai  fini  del  presente  Trattato.
              lazioni  diplomatiche  con  l'It:llia,  o  con  cui  l'Italia   Z.  Gli strumenti d'adesione &'\,ranno depositati presso
              abbia  rotto  le  relazioni  diplomatiche.  Questi  Articoli  il Governo  della  Repubblica francese  e  avranno va.lo;e
              c  l' Al'!egato  suddetto,  si  ll!pplicheranno  anche  all'Al·  da.l  momento  del  loro depo.gito.
              bania e u.Ua •Norvegia.
                                                                Art. 89.
                             Art..85.
                                                   Le  disposizioni  del  presente  Trallato  non  conferi·
               Le  ùisposlz!oni degli  Allegati VIII, X,  XIV,  XV,  XVI  ranno  alcun  diritto  o  beneficio  ad  alcuno  Stato  desi·
              e  XVII.  come  pure  (llldle  <!egli  altri Allegati,  saranno  gnalo  nel1e  Premesse  come  una  delle  Potenze  Alleate
              considerate  ccrne  pMte  in!cgranle  ùel  presente  1ra!·  e Associate  o ai  rispettivi  cittadini,  finchè  detto  Stato
              bto e  IW  ~n-rmmo lo  stesso  valore ·ed  ~trclto.   non  sia  di\·enuto  parte contraente del  Trattato,  attra·
                                                  yerso  il deposito  del  proprio  strumento  di  ratifica.
                             PARTE  Xl
                           Clausole  finali                     Art.  90.
                             Art.  86.             Il presente Trattato,  di  cui il testo francese,  inglese
               l.  Durante  un  pcdoùo  che  non  snpe1·eril  i  diciotto   e  1·usso  fannò  fede,  dovr:ì  e"sere  rulilkato  dalle  Po·
              mesi,  a  deeoncre  dall'ent.rata  in  <Vigore  del  presente   lenze Alleate  e Associate.  Esso  dovrà  anche  essere  ru.-
              1'raU<tto,  gli  AmbasclatoJ'Ì  n~  Homn.  ùPllPUnione  ·so-  tificato  dall'Italia.  Esso  entrerà  in  vigore  immediata-
              vktica, dd lteguo  Uni!:o,  degli Stati ~juiti d'America e   mente  dopo  il  deposito  delle  ratitiche  <L-,  parte  della
              della  Francia,  agcnrlo  di  comune  nceordo,  rappresen·   Unione delle  llepubùliche Socinliste  Sovietiche,  del  Re·
                                                  gno  Unito  di  Gran  Bretagna e  dell'Il'!anùa  del  No1·d,
              ternnno  le  Potenze  Alleate  ed  Associa1e,  per  trattare   degli  Stati  Uniti  d'America e della J.'rancia.  Gli  stru·
              con  il Gorerno  italiano  ogni  qnestione  rela!im a!l'ese·
              cuzione e nl!'inte111relazione  <lrl  presente Trattato.   menti  di  ratifica  saranno,  nel  più  llre1·e  lempo  possi·
               2.  I  Qmttlro  Ambasciatori  cbr:umo  al  Governo  ita-  sibile,  depositati  presso  il  Governo  della  Ht>pubblica
              liano  i  consigli,  i  pareri  tecnici  ed  i  chiarimenti  che   francese.
              potranno  essere  necc:;;sari  per  nssicnrare  ll'esecuzione   I'er  quanto  concerne  ciascuna  delle  Potem,e  Allea!~
                                                  o  Associate,  i  cui  strumenti  di  ratifica  saranno  dept>·
              mpida  ed  efficace  del  p1·esen te  Tratta t o,  sia  nella  let-  sitati iu  epoc.a successiva,  il  Trattato entrer:ì in  vigoro
              tcJ•a  che  nello  spirito.
               :t  Il  Gowmo italiano  fornirà ai Qnnttro  Amlmscia·   alla dn,la  del  deposito.  Il presente Trattato saril depo-
              tori tutte le ini'ormuzioni neces>-nrie e tutta l'assistenza   sitato negli  archivi del Governo  della Repubblicn,  fran-
              di  cui  essi  pntranuo  nser  bisogno  nell'esercizio  delle   cese,  che  rimetterà  copie  autentiche  a  ciascuno  degli
              funzioni  uù  e-ssi  (·onferitc  dal  presente  Tratt-,to.   Stati  firmatari.
                                                             Elenco  degli  allegati
                             :Art.  87.              I.  Carte  (vedi raccolta a p:tr.te)
                j. Sa.lvo  i  c.1si  per  i  quali  una.  di>ersa. procedam sia   II. Descrizione  dettagliata  dei  tra.ttl  ùi  frontiera
              rn~evisla  da·  nn  Articolo  del  presente  'fratta:lo,  ogni   a  cui  si  applicano  le modificazioni  di  cui  al·
              controversi.:.  relativa  all'interprctalione  od  all'esecu-  l'Articolo 2
              zione  del  presente Trattato,  clul non sia stata regolata   III.  Ga-I-an1Ae  relative al  Moncenisio  e  alla regione
              per via.  di negoziati diplom::d.ici  diretti, sarà sottoposta   di Tenda. e di Briga.
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