Page 329 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947 57
(b) Il 'termine << proprietario " serve a designa re 4. Il prcscatc Articolo non pone l'obbligo per alcuna
il ciltadino di unn llelle Nazioni Unite, scconùo la de· delle l'otcnzc Alleate o Associate, di .restituire al Go·
iinizione datane all'alinea (a) ùi cui so;Jra, che aùùin verno italiano o•l ai cittadini italiani, diritti ùi pro-
un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui tmttasi prietà industriale, nè di contare tnli diritti nel cal-
e si applica anche al successore del proprietario, a con· colo delle somme. (·be potranno essere trattenute, ni
dizione che taJe .successore sia anch'egli cittadino delle sensi del paragrafo l del presente Articolo. Il Governo
Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea (a). Se il sucres di ognnna delle Potenze Alleate ed Associale nvrà il
sore ba acquistalo il bene, quando questo era già dun· diritto di imporre sui dh-itti e interessi afferenti alla
neggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all'in· proprietà industriale sul territorio di detta Potenza
dennità prerista ùal presente Articolo, senza preghi- Alleata o Associnta, aequisiti tlal Governo italiano o
dizio delle obbligazioni esistenti tra il 'l'enditore e l'a c· da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del
quirente, fti sensi <Iella legisla?.ione locale. presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e re·
strizioni che il Governo della Potenza Alleata o Asso-
(c) Il termine «beni» serve a <lcsigna.re tutti i
beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, com· ciata interessal~t potrà considerare necessarie nell'in·
presi i diritti di propriet:\ industriale, letteraria e ar· !eresse nazionale.
tistica e tutti i diritti od interessi in beni di qual· 5. (a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti
siasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni ge· situati in territorio jugoslnro saranno considerati
nernli precedenti, l'esp!·P.ssione «beni delle Nazioni come beni italiani in Jugoslavia, an c be se una parte
Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i basti- di tali cavi si trovi a gincere al di fuori delle aoque ter·
menti destinali alla. navigazione marittima e tlminle, ritoriali jugoslave.
compresi gli strumenti e l'armamento ùi bordo, che (b) I mvi sottomarini italiani, colleganti un punto
banno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro citm· situato sul territorio di una :Potenza Alleata o Ass!)ciata
dini o che sono stnU iscritti nel territorio di una e .un punto situato in territorio italiano, saranno con-
d~lle ~azioni Unite o ba-nno navigato battendo la bnn· siderati beni italiani. ai sensi del prese n te Articolo, per
dicra di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente <tuanto concerne gli impianli teo·minali e quella parte
nl l{) giugno 1940, sia che si trovassero in acque ita- dei cavi eh e giace e n tt·o le ;tcqne tcnitoril>li di delta
liane o che vi fossero state portate n forza, sono state Potenza Alleata o Associata.
poste sotto il controllo delle auioritil. ita.llane come 6. l beni ùi cui al paragrafo l del presente Articolo
beni nernir.i o hanno cessato di egsere a libera disposi· saranno considco·ati come comprendenti anche i beni
zione in Itn.lia delle Nazioni Unite o dei loro citta- italiani che abbiano formato oggetto di misure di con-
dini, a srgnito delle migure di controllo adottate dalle trollo, a causa dello stato di guerra esistente tr<l
autori!:\ itn!iane in relazione all'esistenza di nno sbb l'Italia e la Potr.mn Alleata o Associata, avente giul'i-
ùi :;nel'ru tra membri èelle Nazioni Unite e la Ger- sùizione sui beni 'tessi. ma non comprenderanno:
mania. (a) i beni del Govemo italiano utilizzati per le
esigenze delle It..1.ppresentanze diplomatiche o con·
S!lziO::<E II- Beni italiani situati nel Tertitorio solari;
delle Potcnz·e .Alleate e .Associate (b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o
a<l enti po-irati di assistenza e benetìceuza ed usati
Art. 79. esclusivamente a fini religiosi o filantropici;
(c) i beni <lelle persone fisiche, che siano cittadini
l. C:insenna delle Potenze Alleate e Associate avrà il italiani, autorizza ti 11 risiedere sia sul territorio del
ùirillo di requisire, detenei·e, liquidare o prendere paese, ùove sono situati i beni, che sul territorio di
ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti una qna1siasi delle Nazioni Unite, esclusi i beni, che in
e interessi, che, alla data dell'cntrat:1 in vigore del pre· qualsiasi momento, nel cor-so della guerra, siano stnti
sente Trattato si troYino entro il suo territorio e che sottoposti a pron·eùimenti non n-ppliealbili in line"
apprutengano all'Italia o a citt:ulini italiani e avrà inol- generale ai beni d~i cittadini italiani residenti nello
tre U diritto di utilizza;re tali beni o i proventi della loro stesso territorio;
liquidazione per quei fini cl1e riterrà opportuni, entro (d) i diritti di proprietà sorti dopo ln ri-presa dei
il limite dell'ammontnre delle sue domande o di quelle rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Al·
ùei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani, lente e Assodate e l'Italia o sorti da operazioni e ne-
iYi compresi i crediti che non siano stati Interamente gozi tra il Go\'erno di una delle Potenze Allea te o As.
regolati in base ad altri Artièoli del presente Trattato. sociale e l'Itnlia dopo il 3 ~ettembre 1943;
Tutti ;l beni italiani od i proventi della loro liquida· (e) i diritti di proprietà letteraria e artistica:
zione, c11e eceei!nno l'ammontare di dette domande, {f) i beni dei rittaùini italiani situati nei terri.
saranno restituiti. tori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni del·
2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in l'Allegato XIV; .
base alle quali ne verr:\ disposto, dorranno essere at· (g) fatta eccezione per i b~ni in•licati all'Articolo
tunte in conformill> della legislazione delle Potenze 74, capo A, paragrafo 2 (b) e en.eo D paragrafo l, i
Allente o Associate interessate. Per quanto riguar•la beni delle pe1·sone fisiche, residenti nei territori ceduti
detti IJeni, il proprietario italiano non an>\ altri <li- o nel Territorio Libero di Trieste, che non esercì :e-
ri l li che qnelli che a lui possa concedere la lcgisla- ranno il diritto d'opzione per la nazionalità. italiana
:~;ione suddetta. previsto da.J presente Trattato, e i beni delle società
3. Il Governo italiano s'impegna n indennizzare i o associazioni, la cui sede sociale s!a situnta nei ter-
cittadini italla-ni, i cui beni saranno confiscati ai sensi ritori ceduti o nel Territori~ Liuero di TJ•ieste, n con·
del presente Articolo e non s:unnno loro res.tituiti. dizione che tali società o associa?joni non appartenl!llno

