Page 329 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947   57

                 (b)  Il 'termine  <<  proprietario "  serve  a  designa re   4.  Il prcscatc Articolo  non  pone  l'obbligo per alcuna
               il ciltadino di  unn  llelle  Nazioni  Unite,  scconùo  la  de·  delle  l'otcnzc  Alleate  o  Associate,  di  .restituire  al  Go·
               iinizione  datane  all'alinea  (a)  ùi  cui  so;Jra,  che  aùùin  verno  italiano  o•l  ai  cittadini  italiani,  diritti  ùi  pro-
               un  titolo legittimo di proprietà sul  bene di cui tmttasi  prietà  industriale,  nè  di  contare  tnli  diritti  nel  cal-
               e si applica anche al successore del  proprietario, a  con·  colo  delle  somme.  (·be  potranno  essere  trattenute,  ni
               dizione  che  taJe .successore sia anch'egli cittadino delle  sensi del  paragrafo l  del  presente Articolo. Il Governo
               Nazioni  Unite,  ai  sensi  dell'alinea  (a).  Se  il  sucres  di  ognnna  delle  Potenze  Alleate  ed  Associale  nvrà  il
               sore  ba acquistalo il bene,  quando  questo era già dun·  diritto di  imporre  sui  dh-itti  e  interessi  afferenti  alla
               neggiato,  il  venditore  conserverà  i  suoi  diritti  all'in·  proprietà  industriale  sul  territorio  di  detta  Potenza
               dennità  prerista  ùal  presente  Articolo,  senza  preghi- Alleata  o  Associnta,  aequisiti  tlal  Governo  italiano  o
               dizio delle obbligazioni esistenti  tra il 'l'enditore e l'a c·  da  cittadini  italiani  prima  dell'entrata  in  vigore  del
               quirente,  fti  sensi  <Iella  legisla?.ione  locale.   presente  Trattato,  quelle  limitazioni,  condizioni  e  re·
                                                  strizioni  che  il Governo  della  Potenza  Alleata  o  Asso-
                 (c)  Il termine  «beni»  serve  a  <lcsigna.re  tutti  i
               beni  mobili  e  immobili,  materiali  ed  incorporei,  com·   ciata  interessal~t  potrà  considerare  necessarie  nell'in·
               presi  i  diritti di  propriet:\  industriale,  letteraria e ar·   !eresse nazionale.
               tistica  e  tutti  i  diritti  od  interessi  in  beni  di  qual·   5.  (a)  I  cavi  sottomarini  italiani  colleganti  punti
               siasi  natura.  Senza  pregiudizio  delle  disposizioni  ge·  situati  in  territorio  jugoslnro  saranno  considerati
               nernli  precedenti,  l'esp!·P.ssione  «beni  delle  Nazioni  come  beni  italiani  in  Jugoslavia,  an c be  se  una  parte
               Unite  e  dei  loro  cittadini»  comprende  tutti  i  basti- di tali cavi si trovi a gincere al di fuori delle aoque ter·
               menti  destinali  alla.  navigazione  marittima  e  tlminle,  ritoriali  jugoslave.
               compresi  gli  strumenti  e  l'armamento  ùi  bordo,  che   (b) I  mvi sottomarini  italiani, colleganti un  punto
               banno  appartenuto  alle  Nazioni  Unite  o ai loro  citm·  situato sul territorio di una :Potenza Alleata o Ass!)ciata
               dini  o  che  sono  stnU  iscritti  nel  territorio  di  una  e .un  punto  situato  in  territorio  italiano,  saranno con-
               d~lle ~azioni Unite o  ba-nno  navigato battendo la bnn·  siderati beni italiani. ai sensi del  prese n te  Articolo, per
               dicra di  una  delle  Nazioni Unite e  che,  posteriormente  <tuanto  concerne  gli  impianli  teo·minali  e  quella  parte
               nl  l{)  giugno  1940,  sia che  si  trovassero  in  acque  ita- dei  cavi  eh e  giace  e n tt·o  le  ;tcqne  tcnitoril>li  di  delta
               liane o che  vi fossero state  portate n forza,  sono  state  Potenza  Alleata  o  Associata.
               poste  sotto  il  controllo  delle  auioritil.  ita.llane  come   6.  l  beni  ùi  cui  al  paragrafo l  del  presente  Articolo
               beni  nernir.i  o hanno cessato  di  egsere  a  libera disposi·  saranno  considco·ati  come  comprendenti  anche  i  beni
               zione  in  Itn.lia  delle  Nazioni  Unite  o  dei  loro  citta- italiani che  abbiano  formato oggetto di  misure  di  con-
               dini,  a  srgnito  delle  migure  di  controllo  adottate dalle  trollo,  a  causa  dello  stato  di  guerra  esistente  tr<l
               autori!:\ itn!iane in  relazione all'esistenza  di  nno  sbb  l'Italia e la  Potr.mn  Alleata o Associata,  avente giul'i-
               ùi  :;nel'ru  tra  membri  èelle  Nazioni  Unite  e  la  Ger- sùizione  sui  beni  'tessi.  ma  non  comprenderanno:
               mania.                                (a)  i  beni  del  Govemo  italiano  utilizzati  per  le
                                                  esigenze  delle  It..1.ppresentanze  diplomatiche  o  con·
                 S!lziO::<E  II- Beni italiani situati nel Tertitorio   solari;
                     delle  Potcnz·e  .Alleate  e .Associate   (b)  i  beni  appartenenti  ad  istituzioni  religiose  o
                                                  a<l  enti  po-irati  di  assistenza  e  benetìceuza  ed  usati
                             Art. 79.             esclusivamente  a  fini  religiosi  o  filantropici;
                                                     (c)  i  beni  <lelle  persone  fisiche,  che  siano cittadini
                l. C:insenna delle Potenze Alleate e Associate avrà il   italiani,  autorizza ti  11  risiedere  sia  sul  territorio  del
               ùirillo  di  requisire,  detenei·e,  liquidare  o  prendere   paese,  ùove  sono  situati  i  beni,  che  sul  territorio  di
               ogni  altra azione  nei  confronti  di  tutti i  beni,  diritti  una qna1siasi  delle Nazioni  Unite,  esclusi i beni,  che in
               e interessi, che, alla data dell'cntrat:1 in vigore del pre·  qualsiasi  momento,  nel  cor-so  della  guerra,  siano  stnti
               sente  Trattato  si  troYino  entro  il suo  territorio  e  che  sottoposti  a  pron·eùimenti  non  n-ppliealbili  in  line"
               apprutengano all'Italia o a citt:ulini italiani e avrà inol-  generale  ai  beni  d~i cittadini  italiani  residenti  nello
               tre U diritto di utilizza;re tali beni o i proventi della loro  stesso  territorio;
               liquidazione  per quei  fini  cl1e  riterrà  opportuni,  entro   (d)  i  diritti  di  proprietà sorti  dopo  ln  ri-presa  dei
               il limite dell'ammontnre delle sue domande o di quelle   rapporti  commerciali  e  finanziari  tra  le  Potenze  Al·
               ùei suoi  cittadini contro l'Italia o  i  cittadini italiani,  lente  e Assodate  e  l'Italia  o sorti da  operazioni  e ne-
               iYi  compresi  i  crediti che  non  siano  stati  Interamente  gozi  tra il Go\'erno  di  una delle  Potenze  Allea te  o As.
               regolati in base ad altri Artièoli del  presente Trattato.  sociale e l'Itnlia dopo  il 3  ~ettembre 1943;
               Tutti  ;l  beni  italiani  od  i  proventi  della  loro  liquida·   (e)  i  diritti  di  proprietà  letteraria  e  artistica:
               zione,  c11e  eceei!nno  l'ammontare  di  dette  domande,   {f)  i  beni  dei  rittaùini  italiani  situati  nei  terri.
               saranno  restituiti.               tori ceduti,  a  cui si applicheranno  le  disposizioni  del·
                2.  La  liquidazione  dei  beni  italiani  e  le  misure  in  l'Allegato  XIV;   .
               base  alle  quali  ne  verr:\  disposto,  dorranno  essere  at·   (g)  fatta  eccezione  per  i  b~ni in•licati  all'Articolo
               tunte  in  conformill>  della  legislazione  delle  Potenze  74,  capo  A,  paragrafo 2  (b)  e  en.eo  D  paragrafo  l,  i
               Allente  o  Associate  interessate.  Per  quanto  riguar•la  beni  delle  pe1·sone  fisiche,  residenti  nei  territori ceduti
               detti  IJeni,  il proprietario  italiano  non  an>\  altri  <li- o  nel  Territorio  Libero  di  Trieste,  che  non  esercì :e-
               ri l li  che  qnelli  che  a  lui  possa  concedere  la  lcgisla- ranno  il diritto  d'opzione  per  la  nazionalità.  italiana
               :~;ione  suddetta.                 previsto  da.J  presente  Trattato,  e  i  beni  delle  società
                3.  Il  Governo  italiano  s'impegna  n  indennizzare  i  o  associazioni,  la  cui  sede  sociale  s!a  situnta nei  ter-
               cittadini italla-ni, i  cui beni  saranno confiscati  ai  sensi  ritori ceduti  o  nel  Territori~ Liuero  di  TJ•ieste,  n con·
               del  presente  Articolo  e  non  s:unnno  loro  res.tituiti.   dizione che tali società o associa?joni non appartenl!llno
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