Page 320 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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48     Supplemento ordinario alla  GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre  1947
          2.  Le  clausole  economkhe  del  presente Trattato,  ap·   Art.  37.
         plicabili  a.lle  Potenze  Alleate  ed  Associate,  si  appli.   Entro  diciotto  mesi  dall'entrata.  in  vigore  del  pre·
         cheranno  agli  altri  beni  italiani  ed  agli  altri rapporti   sente  Tra.tta.to,  l'lta.lia  restituirà  tutte  le  !Yper6
         e<:onomici  tra  l'Italia  e  l'Albania.
                                            ,['a.rte,  gli  aa-chivi  e  oggetti  di  va.lore  religiO&O  o sto·
                                            rico  appartenenti  all'Etiopia  od  ai  cittadini  etiopici
                       Art.  30.            e portati dall'Etiopia  in  Itadia.  dopo  il 3 ottobre 1935,
          I  cittadini  italiani  in  Albania godrrumo  dello  stesso
         statuto  giuridico  <li  cittnrlini  degli  nitrì  paesi  stra·   A'rt.  38.
         nie:t·i;  l'Italia  tuttavia  riconosce  la  validi t:\  di  tutti  i   La  data,  a  decorrere  dalla  quaJe  le  disposizioni  del
         pre>vvedimenti  che  potranno  essere  presi  da.Jl' Albania   presente  Trattato  diveTl'IIJlllo  a.pplicabili,  per  quanto
         per l'annullamento o la  modifica7.ic>ne  delle concessioni
         o  degli  speciali  diritti  accordati  a  cittadini  italiani;   riguarda  le  miSllre  e  gli  atti  di  qnalsiaai  natu:ra  che
                                            comportino  responsabilità  per  l'Italia  o  per  i  citta-
         n.  condizim~e che  tali pt·o.-vedimcnti  siano attuati entro   dini  ita,Jia.ni  nei  riguardi  della  Etiopia,  s'intenderà
         nn  a.nno  daJ.l'entrnta  in  vigore  del  presente  Trattato.
                                            fissata  al 3 ottobre 1935.
                        Art. 31.                 SEzro~lll VIII -  Aocordi  internaZÌ01Ulli
          L'Ita.Jia riconosce  che  tutte  le  convenzioni  ed  intese   Art.  39.
         intervenute  tra  l'Italia,  e  le  autorità  insediate  dal·
         l'Italia  in  Albania  tra  il  7  aprile  193!l  ed  il 3 settem·   L'Ita.Jia  s'impegna  ad  oceettare  ogni  intesa  che  sia
         bre  1943  siano  considerate  nulle  e  non  avvenute.   già  sta,ta  o sia per essere conclllSIL  per  la liquidazione
                                            della  Società  delle Nazie>ni,  della Corte  Permanente  di
                                            giustizia  internaz.ionale  e  della  Commissione  finan·
                        Art. 32.
                                            zia·ria  internazionale  in  Grecia.
          L'Italia  riconosce  la  validità  di  ogni  provvedimento
         che  l'Albania,  potrà.  ritenere  neceSS3.rio  di  adottare  in   Art.  40.
         a.pplicazione  od  esecuzione  delle  disposizioni  di  cui
         sopra..                             1 Il Italia  rinuncia  a  ogni  diritto,  titolo  o  rivendica-
                                            zione  risultanti dal  regime  dei  Mandati  o da impegni
                   SEziOl'<lll  VII  -  Etiopia   di  qualsiasi  natura  risultanti  da  detto  regime,  e  ad
                                            ogni  diritto  speciale  dello  Stato  italiano  nei  rigua.rdi
                        A.rt.  33.           di  qualsiasi  territorio  sotto  mandato.
          L'Ita.lia  ricono=  e  s'impegna  a  rispettare la sovra·
         nità.  e  l'indipendenza  dello  Stato  etiopico.   Art.  41.
                                              L'Ita.Jia riconosce  le  disposizioni  dell'Atto  finale  del
                        Art.  Si.            Sl agosto  1945,  e  dell'Accordo  franco·bri!a·nnico  dello
          1. L'Italia rinuncia formalmente  a  favore  dell'Etio·  stesso  giorno sullo  statuto di  Tangeri,  come  pure ogni
         pia a  tutti i  beni  (cece t tua ti  gli  imme>bili  normalmente  disposizione  ch'e  le  Potenze  firmatarie  potranno  ado t.
         ot'Cupati  dalle  Rapprl'Senta.nze  diplomatiche  0  conso·  tare,  allo  scopo  di  dare esecm:ione  ai  detti  strumenti.
         lari),  a  tutti  i  diritti,  interessi  e  vantaggi  di  qual·
         siasi  natura, acquisiti in  qualsiacsi  momento  in  Etiopia   Art.  42.
         da .parte _dello  Stato .it.aliano .e  a  tutti  i  beni,parasta·   I/ItaJia  accetterà  e  riconoscerà  ogni  oceordo  che
         t~h, qual!  sono  defimtl  dal l  paragrafo  del! Allegato  possa  essere  cc.ncluso  dalle  Potenze  Alleate  ed  Asso·
         XI:  d~l  p:ese~te  T:attato.   .   .   ciate,  per  modificare  i  trattati  relativi  a.!  baclno  del
          ~.  L Ital1a  rmuncta  egualmente  a  rtvenàtcare  qua.!·  Congo  ai fini  di farli conforma;re alle disposimoni dello
         siasi  interesse  speciale  od  iniluen~a  particolare  in  Sta,tuto  delle  NaziDni  Unite.
         Etiopia,.
                        Art.  35.                           Art.  43.
          VTtalìa  riconn"'e Jn  validità  <li  tntti  i  fl'l'OV'I'Nlim~nii   TJHnlin.  rinuncia·  a.d  ogni  òiritto  od  intPrP~e  eh~
         adottati  o  che  potrà  adoltare  lo  Stato  etiopico,  allo  possa  avere,  in  virtù  dell'Articolo  16  del  Trattato  di
         scopo  di  annullare  1~  misure  prese  dall'Italia  nei  Losanna,  firmato il 24 luglio 1923.
         riguardi  dell'Etiopia,  dopo  i1  3  ottobre  1935,  e  gli
         et!etti relativi.                         SEZIONE  IX.  -  Trattati  bilaterali
                        Art.  36.                           Art. «.
          I  cittadini  italiani  in  Etiopift  godranno  dfllo  st~sso   l.  Oiascuna  delle  Potenze  Alleate  o  .Assodate  noti·
         matuto giuridico degli  altri cittadini  stranieri; J'Jta.lia  licherà  all'Italia,  Cllltro  sei  mesi  da.ll'entrata  in  vigore
         tuttavia  rieonosce  la  validità  di  tutti i  provvedimenti  del  presente  Trattato,  i  trattati  biJa,terali  conclusi
         che  potranno  eS!'ere  presi  dal  Governo  etiopico  pe1·  con  l'Italia anteriormente  aJla  guerra,  di  coi  deside1·ì
         annullare  o  modificare  le  concessioni  o  gli  6peciali  il mantenimento o la. rimessa  in  vigore.  Tutte le dispo·
         cl i ritti  accordati  a  cittadini  italiani  a  condizione  che  sizioni  dei  trattati  di  cui  SO'pra,  che  non  siano compa.
         tali  pro,-vNlimenti  sian~  attuati  flltJ·n  un  anno  dal·  tibìli  CI)Il  il presente  Trattato,  S3il-a.nno  tuttavia.  a-bro·
         l'entrata  in  vigore  del  pre~nte Trattato.   gate.
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