Page 320 - L'italia del dopoguerra - Il Trattato di pace con l'Italia - Atti 10-12 ottobre 1996
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48 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 295 del24 dicembre 1947
2. Le clausole economkhe del presente Trattato, ap· Art. 37.
plicabili a.lle Potenze Alleate ed Associate, si appli. Entro diciotto mesi dall'entrata. in vigore del pre·
cheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti sente Tra.tta.to, l'lta.lia restituirà tutte le !Yper6
e<:onomici tra l'Italia e l'Albania.
,['a.rte, gli aa-chivi e oggetti di va.lore religiO&O o sto·
rico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini etiopici
Art. 30. e portati dall'Etiopia in Itadia. dopo il 3 ottobre 1935,
I cittadini italiani in Albania godrrumo dello stesso
statuto giuridico <li cittnrlini degli nitrì paesi stra· A'rt. 38.
nie:t·i; l'Italia tuttavia riconosce la validi t:\ di tutti i La data, a decorrere dalla quaJe le disposizioni del
pre>vvedimenti che potranno essere presi da.Jl' Albania presente Trattato diveTl'IIJlllo a.pplicabili, per quanto
per l'annullamento o la modifica7.ic>ne delle concessioni
o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani; riguarda le miSllre e gli atti di qnalsiaai natu:ra che
comportino responsabilità per l'Italia o per i citta-
n. condizim~e che tali pt·o.-vedimcnti siano attuati entro dini ita,Jia.ni nei riguardi della Etiopia, s'intenderà
nn a.nno daJ.l'entrnta in vigore del presente Trattato.
fissata al 3 ottobre 1935.
Art. 31. SEzro~lll VIII - Aocordi internaZÌ01Ulli
L'Ita.Jia riconosce che tutte le convenzioni ed intese Art. 39.
intervenute tra l'Italia, e le autorità insediate dal·
l'Italia in Albania tra il 7 aprile 193!l ed il 3 settem· L'Ita.Jia s'impegna ad oceettare ogni intesa che sia
bre 1943 siano considerate nulle e non avvenute. già sta,ta o sia per essere conclllSIL per la liquidazione
della Società delle Nazie>ni, della Corte Permanente di
giustizia internaz.ionale e della Commissione finan·
Art. 32.
zia·ria internazionale in Grecia.
L'Italia riconosce la validità di ogni provvedimento
che l'Albania, potrà. ritenere neceSS3.rio di adottare in Art. 40.
a.pplicazione od esecuzione delle disposizioni di cui
sopra.. 1 Il Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendica-
zione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni
SEziOl'<lll VII - Etiopia di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad
ogni diritto speciale dello Stato italiano nei rigua.rdi
A.rt. 33. di qualsiasi territorio sotto mandato.
L'Ita.lia ricono= e s'impegna a rispettare la sovra·
nità. e l'indipendenza dello Stato etiopico. Art. 41.
L'Ita.Jia riconosce le disposizioni dell'Atto finale del
Art. Si. Sl agosto 1945, e dell'Accordo franco·bri!a·nnico dello
1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etio· stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni
pia a tutti i beni (cece t tua ti gli imme>bili normalmente disposizione ch'e le Potenze firmatarie potranno ado t.
ot'Cupati dalle Rapprl'Senta.nze diplomatiche 0 conso· tare, allo scopo di dare esecm:ione ai detti strumenti.
lari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qual·
siasi natura, acquisiti in qualsiacsi momento in Etiopia Art. 42.
da .parte _dello Stato .it.aliano .e a tutti i beni,parasta· I/ItaJia accetterà e riconoscerà ogni oceordo che
t~h, qual! sono defimtl dal l paragrafo del! Allegato possa essere cc.ncluso dalle Potenze Alleate ed Asso·
XI: d~l p:ese~te T:attato. . . ciate, per modificare i trattati relativi a.! baclno del
~. L Ital1a rmuncta egualmente a rtvenàtcare qua.!· Congo ai fini di farli conforma;re alle disposimoni dello
siasi interesse speciale od iniluen~a particolare in Sta,tuto delle NaziDni Unite.
Etiopia,.
Art. 35. Art. 43.
VTtalìa riconn"'e Jn validità <li tntti i fl'l'OV'I'Nlim~nii TJHnlin. rinuncia· a.d ogni òiritto od intPrP~e eh~
adottati o che potrà adoltare lo Stato etiopico, allo possa avere, in virtù dell'Articolo 16 del Trattato di
scopo di annullare 1~ misure prese dall'Italia nei Losanna, firmato il 24 luglio 1923.
riguardi dell'Etiopia, dopo i1 3 ottobre 1935, e gli
et!etti relativi. SEZIONE IX. - Trattati bilaterali
Art. 36. Art. «.
I cittadini italiani in Etiopift godranno dfllo st~sso l. Oiascuna delle Potenze Alleate o .Assodate noti·
matuto giuridico degli altri cittadini stranieri; J'Jta.lia licherà all'Italia, Cllltro sei mesi da.ll'entrata in vigore
tuttavia rieonosce la validità di tutti i provvedimenti del presente Trattato, i trattati biJa,terali conclusi
che potranno eS!'ere presi dal Governo etiopico pe1· con l'Italia anteriormente aJla guerra, di coi deside1·ì
annullare o modificare le concessioni o gli 6peciali il mantenimento o la. rimessa in vigore. Tutte le dispo·
cl i ritti accordati a cittadini italiani a condizione che sizioni dei trattati di cui SO'pra, che non siano compa.
tali pro,-vNlimenti sian~ attuati flltJ·n un anno dal· tibìli CI)Il il presente Trattato, S3il-a.nno tuttavia. a-bro·
l'entrata in vigore del pre~nte Trattato. gate.

