Page 95 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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IL DIBATIITO POLITICO PRECEDENTE  LA NASCITA DELL'AFRONAUTICA ITALIANA   73


        permanente per l'aeronautica civile, presieduta dall'on. Pietro di Scalea, la quale ave-
        va  affidato  alla  Sottocommissione giuridica guidata  dall'avvocato  Domenico  Baro-
        ne, referendario presso il consiglio di Stato, la redazione di un progetto di legge che
        regolasse la navigazione aerea in  Italia. Tale progetto, comunicato alla presidenza del
        Consiglio dei ministri nel  luglio 1918, era quanto mai completo e corredato da una
        relazione,  preparata da  Barone ma firmata  dal  Commissario generale dell'aeronau-
        tica  onorevole Chiesa,  nella  quale  si  esponevano gli  scopi  che  tale Commissione si
        era prefissa e gli  stessi  limiti che il  progetto di  legge presentava nella sua redazione:

        "Eccellenza!, La  Commissione interministeriale, che Y.E.  si  è compiaciuta d'inca-
        ricare della preparazione del disegno di un primo testo di  legge sulla navigazione
        aerea,  ha  in  sette sedute esaurito l'arduo suo  compito,  formulando in  42 articoli
        lo  schema,  che già  ho  avuto  l'onore di  comunicarLe  e  del  quale con  la  presente
        compio il  dovere di  illustrare  i principi informatori, esponendo sinteticamente il
        risultato delle ampie discussioni svoltesi, che sono state riprodotte nei verbali ste-
        nografici. La Commissione ha preso le mosse dallo schema che, circa un anno die-
        tro, S.E. il Ministro delle Poste, on. Pera, ebbe, con lodevole iniziativa, a preparare,
        sospinto dal  desiderio di  fare  che non difettino  le  norme che  devono costituire i
        presupposti indispensabili della gestione di servizi aerei  postali, di  cui  se  finora  è
        mancata  una  sistematica  attuazione,  non  sono  difettate,  pur  durante  la  guerra,
        proposte  concrete  e  sollecitazioni  ripetute.  Tale  schema  adunque  è  stato  tenuto
        come  guida  o  modello  dalla  Commissione,  che  unanime  ne  ha  riconosciuto  i
        pregi  e che  deve ad  esso se  più  agevoli  e spediti si  sono svolti i suoi lavori  [ ... ]

        Eccellenza! Nel presentarLe l'unito disegno di legge, la Commissione, pur avendo col
        maggiore impegno atteso alla  preparazione di  esso,  non si  illude di  aver fatto  opera
        perfetta, nemmeno relativamente. E non si dissimula che mende e lacune non poche
        potranno essere  rilevate.  Alcune anzi essa medesima già  riconosce,  pur credendo di
         non poterle evitare. Si  tratta di  dare assetto giuridico a nuovi multiformi rapporti. Si
        tratta di  governare una branca dell'attività umana che in questi ultimi tempi ha avu-
        to progressi considerevoli, ma che nelle sue fasi  di  più apprezzabile sviluppo non ha
        potuto esplicarsi in  regime di  libertà.  Delle conseguenze, quindi, cui  da luogo, piut-
        tosto che una diretta esperienza, si  è avuto finora  una semplice intuizione. Sotto ta-
        le aspetto, potrebbe apparire prematuro legiferare in materia. Tuttavia la Commisione
        non sa  non fare  pieno  plauso  alla  iniziativa  presa dal  Governo,  convinta che  potrà
        contribuire allo sviluppo dell'aeronavigazione il  precostituirne il  regime giuridico, in
         modo che sia,  quanto meno, assicurata la tutela dei diritti della collettività e dei sin-
        goli, che l'esercizio di essa può mettere in pericolo. Ma la incompleta evoluzione del-
         la materia da governare più arduo rende il compito del legislatore. E giustifica perché
         di  tante questioni fu  al  regolamento rinviata la  soluzione e perché nel  disegno  pro-
        posto non tutte le  parti abbiano sviluppo proporzionalmente eguale, e tanto in  essa
        assorbano le disposizioni doganali e le penali. Questa prima legge non può essere di-
         retta  alla completa sistemazione giuridica  della  navigazione  aerea,  ma deve  mirare
         solo a delineare il  sistema dei  limiti, entro cui  alla  medesima può essere consentito
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