Page 95 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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IL DIBATIITO POLITICO PRECEDENTE LA NASCITA DELL'AFRONAUTICA ITALIANA 73
permanente per l'aeronautica civile, presieduta dall'on. Pietro di Scalea, la quale ave-
va affidato alla Sottocommissione giuridica guidata dall'avvocato Domenico Baro-
ne, referendario presso il consiglio di Stato, la redazione di un progetto di legge che
regolasse la navigazione aerea in Italia. Tale progetto, comunicato alla presidenza del
Consiglio dei ministri nel luglio 1918, era quanto mai completo e corredato da una
relazione, preparata da Barone ma firmata dal Commissario generale dell'aeronau-
tica onorevole Chiesa, nella quale si esponevano gli scopi che tale Commissione si
era prefissa e gli stessi limiti che il progetto di legge presentava nella sua redazione:
"Eccellenza!, La Commissione interministeriale, che Y.E. si è compiaciuta d'inca-
ricare della preparazione del disegno di un primo testo di legge sulla navigazione
aerea, ha in sette sedute esaurito l'arduo suo compito, formulando in 42 articoli
lo schema, che già ho avuto l'onore di comunicarLe e del quale con la presente
compio il dovere di illustrare i principi informatori, esponendo sinteticamente il
risultato delle ampie discussioni svoltesi, che sono state riprodotte nei verbali ste-
nografici. La Commissione ha preso le mosse dallo schema che, circa un anno die-
tro, S.E. il Ministro delle Poste, on. Pera, ebbe, con lodevole iniziativa, a preparare,
sospinto dal desiderio di fare che non difettino le norme che devono costituire i
presupposti indispensabili della gestione di servizi aerei postali, di cui se finora è
mancata una sistematica attuazione, non sono difettate, pur durante la guerra,
proposte concrete e sollecitazioni ripetute. Tale schema adunque è stato tenuto
come guida o modello dalla Commissione, che unanime ne ha riconosciuto i
pregi e che deve ad esso se più agevoli e spediti si sono svolti i suoi lavori [ ... ]
Eccellenza! Nel presentarLe l'unito disegno di legge, la Commissione, pur avendo col
maggiore impegno atteso alla preparazione di esso, non si illude di aver fatto opera
perfetta, nemmeno relativamente. E non si dissimula che mende e lacune non poche
potranno essere rilevate. Alcune anzi essa medesima già riconosce, pur credendo di
non poterle evitare. Si tratta di dare assetto giuridico a nuovi multiformi rapporti. Si
tratta di governare una branca dell'attività umana che in questi ultimi tempi ha avu-
to progressi considerevoli, ma che nelle sue fasi di più apprezzabile sviluppo non ha
potuto esplicarsi in regime di libertà. Delle conseguenze, quindi, cui da luogo, piut-
tosto che una diretta esperienza, si è avuto finora una semplice intuizione. Sotto ta-
le aspetto, potrebbe apparire prematuro legiferare in materia. Tuttavia la Commisione
non sa non fare pieno plauso alla iniziativa presa dal Governo, convinta che potrà
contribuire allo sviluppo dell'aeronavigazione il precostituirne il regime giuridico, in
modo che sia, quanto meno, assicurata la tutela dei diritti della collettività e dei sin-
goli, che l'esercizio di essa può mettere in pericolo. Ma la incompleta evoluzione del-
la materia da governare più arduo rende il compito del legislatore. E giustifica perché
di tante questioni fu al regolamento rinviata la soluzione e perché nel disegno pro-
posto non tutte le parti abbiano sviluppo proporzionalmente eguale, e tanto in essa
assorbano le disposizioni doganali e le penali. Questa prima legge non può essere di-
retta alla completa sistemazione giuridica della navigazione aerea, ma deve mirare
solo a delineare il sistema dei limiti, entro cui alla medesima può essere consentito

