Page 98 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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militare nel giugno del 1922 (17), venne approvato dalla Camera nel luglio e fu
sottoposto all'esame del Senato (18). Risulta evidente, dunque, le difficoltà che i go-
verni che si succedettero dal 1919 al 1922 incontrarono nel predisporre una legi-
slazione aerea che consentisse all'Italia di tenere il passo delle altre potenze. Non
solo. Il provvedimento legislativo presentato in via definitiva non faceva che rical-
care un progetto risalente all'estate del 1918.
Che tale lacuna abbia in qualche modo inciso sullo sviluppo dell'aviazione com-
merciale non ci sono dubbi. In un lungo promemoria del giugno 1922 per la pre-
sidenza del Consiglio l'onorevole di Scalea evidenziava, tra le cause della disastrosa
situazione dell'aeronautica civile, i seguenti:
"l?assenza di una adeguata legislazione aeronautica, che tuttora si deplora, è addita-
ta come causa non ultima della impossibilità nella quale il Governo si trova di ad-
divenire a concessioni di esercizio di aerotrasporti, e di sovvenzionare detti esercizi
con gli indispensabili sussidi. Ed invero, senza l'ausilio di opportune norme giuridi-
che, senza un esplicito mandato derivante da apposito testo di legge, questa Ammi-
nistrazione si è trovata e si trova tuttavia nell'impossibilità di affrontare e di risolvere
le numerose questioni connesse con la concessione e con la gestione dei pubblici ser-
vizi di aerotrasporto. Basti pensare, in proposito, alla necessità di una preventiva di-
sciplina giuridica di complessi rapporti di diritto intercorrenti fra lo Stato concessionario,
il privato assuntore, e l'utente dei servizi di trasporto aereo [ ... ] Mancata attuazio-
ne dei trattati intesi a facilitare i rapporti aeronautici internazionali. La "Conven-
zione Aeronautica Internazionale" firmata a Parigi il 13 ottobre 1919, e già ratificata
da parte dei principali Stati firmatari, non ha ancora avuto, da parte del nostro Go-
verno, la sanzione della necessaria ratifica [ ... ] Oggi, mentre, da un canto, sta per
essere colmata la grave lacuna costituita dall'assenza di una legislazione che con-
senta la concessione di esercizi aerei ad imprese nazionali, e mentre, d'altra parte,
confortevoli segni fanno bene sperare in un risveglio dell'energie aeronautiche pri-
vate, la condotta temporeggiatrice fin qui adottata nei riguardi con la ratifica del-
la Convenzione 13 ottobre 1919 è bene sia abbandonata, anche tenuto conto del
fatto che la grande maggioranza degli Stati firmatari della Convenzione, ha già pro-
ceduto alla ratifica di essa, per cui una più lunga nostra assenza dai consessi inter-
nazionali aeronautici, porterebbe alla conclusione che gli accordi internazionali circa
la navigazione aerea verrebbero presi senza la giusta e necessaria tutela dei nostri
interessi, senza che la nostra partecipazione apporti alla elaborazione di un codice
di diritto aereo internazionale il contributo della nostra dottrina "(19).
(17) Camera dei Deputati, Legislatura XXVI, Sessione 1921-23, Raccolta degli atti stampati
per ordine della Camera dei Deputati, voI. VII, Disegni di Legge dall'801 all'850, Tipografia
della Camera dei Deputati, Roma, 1923, n. 830-A.
(18) Per una ricostruzione della legislazione aerea in Italia: A. Giannini (a cura di), La
legislazione aeronautica italiana, voI. I, U.S.I.L.A., Roma, s.d. [1924].
(19) ACS, Presidel/za del Consiglio dei Ministri 1922, b. 664, fase. 3.20 - Aviazione milita-
re e civile, promemoria dell'onorevole di Scalea alla presidenza del Consiglio del 15 giugno 1922.

