Page 96 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1915-1943) - Atti 22-24 ottobre 2003
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di svolgersi. È quindi una legge essenzialmente di polizia, perché non fa che deter-
minare in quanto ai singoli sia riservata o vietata la libertà di navigare per aria. E
si concreta in una serie di divieti, cui corrispondono altrettante sanzioni penali, e
che hanno più specifico contenuto in un campo le cui finalità meglio sono defini-
te, quale è quello doganale. Questo disegno rappresenta un primo passo in mate-
ria. Nel compilarlo, la Commissione si è sforzata di trasportarsi col pensiero
nell'avvenire, che ha fiducia che non potrà non seguire immediatamente alla con-
clusione della pace ed in cui l'aeronavigazione avrà presso di noi un colossale svi-
luppo, in tutti i campi. Non spetta peraltro la Commissione che siano semplicemente
confermate le sue previsioni e sia dimostrata la bontà delle norme che, in relazio-
ne ad esse, ha preparate. Ma fa voti che lo sviluppo della nostra navigazione aerea
sia tale da oltrepassare considerevolmente ogni più lieta prospettiva e da rivelare
affatto adeguate le provvidenze legislative ora proposte, sicché, ben presto, sia av-
vertita la necessità di sostituirle o di integrarle largamente e questo disegno di leg-
ge non possa altrimenti essere considerato che come espressione di tempi superati" (11).
Il disegno di legge, esaminato da un'apposita commissione costituita presso il
Commissariato generale d'aeronautica e della quale fecero parte i rappresentanti
delle varie amministrazioni interessate e del Comando supremo, rimase, presso la
presidenza del Consiglio, sostanzialmente lettera morta. Malgrado il ripetuto in-
teressamento del sottosegretariato di Stato al Tesoro per la Liquidazione dei Ser-
vizi delle Armi e Munizioni e dell'Aeronautica (12), diretto da Ettore Conti, al quale,
(lI) Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Presidenza del CO/lsiglio dei Ministri
1919, b. 574, fase. 12.509.
(12) "Le nuove condizioni create dall'armistizio, hanno fatto sorgere nuovi problemi anche
in materia di aeronavigazione, e fanno sentire la necessità di urgenti provvedimenti. In tale cam-
po in Italia non esiste altro provvedimento legislativo, oltre il Decreto legge 3 settembre 1914 n.
1008, che solo sancisce il divieto di volare a qualunque apparecchio o mezzo di locomozione ae-
rea privato. Nessuna altra disposizione anteriore o posteriore disciplina la aeronavigazione. Allo
stato attuale delle cose tale divieto non sembra possa aver più ragione di esistere, senza grave no-
cumento dello sviluppo dell'industria aviatoria nazionale; e questo Sottosegretariato sente in con-
fronto specie delle Ditte costruttrici, tutto il disagio per ottenerne il rispetto. In Francia i ministri
interessati hanno già presentato al Presidente della Repubblica un progetto di decreto, che an-
nulla il divieto di volare ai privati. Anche da noi si sente la stessa urgente necessità; senonché, tol-
to il divieto, dappoiché si ha ragione di sperare in un florido sviluppo dell'aviazione civile, e in
numerose sue pratiche esplicazioni, si vede l'opportunità che tale materia non sia abbandonata al-
la tutela del diritto comune, ma sia disciplinata e governata da apposita legge. Tale necessità sem-
bra tanto più urgente, in quanto alla prossima riunione (10 corr.) del Comitato Internazionale a
Parigi, sarà discusso un progetto di Convenzione internazionale sulla navigazione aerea, la cui ap-
plicazione non dovrebbe trovare la nostra nazione priva di un diritto suo proprio interno codifi-
cato. Si prega pertanto l'E.V. di voler tenere in considerazione quanto sopra è stato esposto, e di
voler prendere quei provvedimenti del caso, per far tradurre in legge il progetto sulla aeronavi-
gazione trasmesso il 12 luglio U.s [ ... ] Questo sottosegretariato attende fiducioso l'interessamen-
to dell'E.V. alla materia, che è destinata ad avere tanta importanza nella vita pratica ed economica
della Nazione", ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri 1919, b. 574, fase. 12.509, lettera di
Ettore Conti, sottosegretario di Stato al Tesoro per le Armi e Munizioni e per l'Aeronautica del
6 febbraio 1919 al presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando.

