Page 301 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
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_M_A_RI_N_A_M_E_R_CA_N_T_IL_E_I_,_N_AT_(_):_L_A_Q~U_E_S'I_'IO_N_I_'_D_EI_.L_E_B_AN_I_)I_ER_E __ DI_C_O_N_V_E_N_IE_N_ZA __________ ~~


         di  tonnellate  Circa  due  terzi  della  consistenza  totale  delle  marine  Panlibhonco
         erano controllati dagli  Stati Uniti (4).  La  quota rimanente faceva  capo ad armatori
         europei, con una iniziale importante presenza greca.
             Come noto, il  Trattato dell'Atlantico del  Nord venne firmato il  4 aprile  1949:
         esso non conteneva clausole specificamente navali, che erano però comprese, impli-
         citamente, nelle azioni  militari generali affidate all'Organizzazione militare e politi-
         ca destinata a realizzare gli  scopi  del  Patto.  Gli  Stati  associati  erano impegnati:  1)
         ad un'azione individuale e collettiva per aumentare la  loro capacità di  resistenza ad
         un attacco armato (art. 3); 2) alla solidarietà difensiva, per'cui l'attacco diretto con-
         tro uno degli Stati  membri  dell'Organizzazione era considerato diretto contro tut-
         ti,  i  quali  tutti,  pertanto,  avrebbero  intrapreso  subito  "l'azione  ... necessaria,  ivi
         compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel-
         la zona dell'Atlantico del Nord" (art. 5); 3)  questa includeva il  territorio delle par-
         ti  associate "in Europa o nell'America del  Nord", i dipartimenti francesi d'Algeria,
         le  zone d'occupazione occidentali in  Europa, le  isole atlantiche a nord del tropico
         del Cancro, nonché "navi od aerei di  una delle parti nelle stessa zona"  (art.  6).
             Le caratteristiche geografiche della Comunità Atlantica esaltavano la funzio-
         ne  vitale  dei  trasporti  marittimi  per  la  sicurezza  della stessa  Comunità, compo-
         sta da entità statuali affacciate sui litorali dell'Oceano Atlantico e del Mediterra-
         neo.  Carea coperta dal  Patto era costituita,  per la  sua parte maggiore,  da bacini
         marittimi:  gli  scopi  dell'Alleanza,  pertanto,  potevano essere  perseguiti  e  conse-
         guiti solo se  i paesi associati  fossero  stati capaci  di  condurre operazioni massic-
         ce di trasporti oceanici, al fine di  far pesare tempestivamente la forza comune sui
         punti  critici  in  caso  di  emergenza  o  di  guerra.  Ciò  proponeva,  ovviamente,
         un'esigenza  primaria  di  potere  navale  e,  per  quel  che  ci  interessa,  di  trasporti
          marittimi. Nel maggio  1950 nacque a tal  fine  il  Planning Board for Ocean  Shi!J-
          fJing  (Ufficio  di  studio  per  i  trasporti  oceanici),  che  approntò  in  un  anno  uno
         schema di  piano "per la  mobilitazione delle  navi  oceaniche in  un solo pool e la
          loro assegnazione su  scala  mondiale in  tempo di  guerra o  di  emergenza e per lo
         stabilimento in  tali  circostanze  di  una organizzazione internazionale a carattere
         civile,  denominata Defence ShifJfJing Authorithy"(5).


              (4)  Pcr  far  navigare  le  loro navi sotto bandiera non  U.  S.  A., gli  armatori di questo pae-
         se  utilizzavano anche altre bandiere, ma poiché il  fenomeno  trovò in  quell'epoca la  massima
          espressione  nelle  flotte  Panlibhonco,  c10ve  la  legislazione  marittima era più  accomodante, si
          fa  riferimento solo a  queste  per trattare l'argomento.
              (5)  H.  Rciff,  The Ul1ited States al1d the Treaty  Law ofthe Sea,  Minncapolis, 1959, p.  218.
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