Page 305 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
P. 305

-


         MARINA  MERCANTILE  E NATO:  LA  QUESTIONE  DELLE  BANDIERE  DI  CONVENIENZA

         marittimo,  non avrebbero avuto nemmeno la  forza  per imporre la  loro volontà
         agli armatori, a prescindere dal fatto che la loro legislazione compiacente si spin-
         geva fino a rendere possibile l'immatricolazione presso i Consolàti all'estero, sen-
         za che la nave facesse  mai scalo nel  paese di  bandiera. Come vedremo, la libertà
         poteva non essere assoluta per decisioni del governo degli Stati Uniti, ma restava
         pur sempre molto ampia rispetto a quella della concorrenza europea. Inoltre Wa-
         shington,  consapevole  della  vastità  degli  interessi  marittimi  nazionali  esistenti
         sotto bandiera di comodo, era attenta a compensare i propri eventuali interven-
         ti  nelle  politiche  aziendali  assicurando  vantaggiose  e  preferenziali  domande  di
         traffico.  L'armatore  americano  Panlibhonco,  in  altri  termini,  usufruiva  di  una
         grande libertà operativa senza perdere il  sostegno e il favore  degli Stati Uniti.
             In tema di  credito e di garanzie ai  finanziatori, poi, l'impossibilità dei governi
         Panlibhonco di  imporre coercitivamente la loro volontà rendeva tutto  più  facile.
         La rassicurante influenza diretta di Washington su quei governi completava il qua-
         dro: la Liberia era una creatura degli Stati Uniti ed ai tre piccoli paesi centro-ame-
         ricani si applicava una versione penetrante della dottrina di Monroe (che prevede-
         va,  ad  esempio il presidio americano  del  canale  di  Panama).  La  legislazione  sul-
         l'ammortamento del naviglio,  ispirata a quella degli Stati Uniti, concedeva al  cre-
         ditore la garanzia reale immediata sulla nave stessa. Poiché il capitale investito non
         era esposto a requisizioni o ad  impieghi  pericolosi  per motivi  di  bandiera, anche
         chi finanziava le  costruzioni trovava le  massime garanzie nei  registri Panlibhonco.
         Furono infatti banche ed assicurazioni americane a concedere i crediti necessari al-
         la realizzazione della maggior parte delle petroliere e delle unità da carico secco li-
         beriane e panamensi, e certamente li concessero con minori esitazioni che se le na-
         vi  fossero state destinate ad alzare qualsiasi altra bandiera (12).
             Quanto ai livelli dei salari americani che l'armatore avrebbe dovuto corrispon-
         dere ai  marinai suoi compatrioti sotto la bandiera nazionale, si  è detto: la bandie-
         ra di  convenienza consentiva l'arruolamento di  marittimi  di  tutto il  mondo e la-
         sciava la retribuzione alla libera contrattazione. Le considerazioni esposte, unite al
         maggior rigore nell'applicazione delle limitazioni derivanti dalla guerra fredda ed
         a qualche altra rigidità amministrativa, ponevano la gestione armatoriale statuni-
         tense  nell'impossibilità  di  competere  sul  mercato  mondiale.  Secondo  l'American


             (12)  V.  D.  Flore (1  trasporti marittimi, Roma, B.I.M., 1960, p. 423) osserva, nel commen-
         to alla  legge  marittima greca del  lO novembre  1958, che "potrebbe bastare un regime ipoteca-
         rio o anche di  liberazione totale o parziale dei  pagamenti con l'estero per cui  il  capitale estero
         possa avere  garanzie di  pronta liquidazione,  per promuovere  l'intenso sviluppo di  una flotta".
         Ciò che l'esperienza ellenica dimostrò.
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310