Page 309 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
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         MARINA  MERCANTILE  E NATO:  LA  QUESTIONE  DELLE  BANDIERE  DI  CONVENIENZA


         tanto meno nel campo dei  trasporti marittimi, cosÌ  essenziale per la sicurezza.
         Negli Stati Uniti venne avanzata la teoria delle cinque braccia:  Esercito, Avia-
         zione, Marina militare costituivano le prime tre, cui seguiva un quarto braccio,
         la Marina mercantile,  e  un  quinto,  le  flotte  Panlibhonco, rappresentate come
         una sorta di  riserva (17).  Tale visione,  più nazionale che atlantica, teneva conto
         degli  impegni  degli  Stati  Uniti  fuori  dall'area  NATO  (Pacifico,  SEATO,  ecc.),
         ma  non  poteva essere  pienamente soddisfacente  in  sede  NATO,  dove il navi-
         glio di  bandiera degli altri stati alleati aveva impegni cogenti (schedatura e ri-
         levazione delle caratteristiche, disponibilità immediata per il pool, dipendenza
         diretta per l'utilizzazione dalle necessità comuni, ecc.), ai  quali il  naviglio Pan-
         libhonco non era tenuto. Ne sarebbe risultata una differenziazione tra cittadi-
         ni  e risorse NATO,  anche se  gli  americani  promettevano, in caso di  necessità,
         di  usare le flotte Panlibhonco secondo le direttive del Planning Board far Oce-
         an Shipping:  restava sempre il nodo  che l'utilizzazione  non  sarebbe  stata im-
         mediata come  per  le  navi  europee,  ma  filtrata  attraverso il diaframma di  una
         valutazione nazionale.
             Tuttavia, se la soluzione della controversia appariva impervia dal punto di vi-
         sta dei principi e del diritto, lo era di meno sul piano fattuale, soccorrendo la dot-
         trina americana  del  "controllo  effettivo"  che  si  basava  sul  fatto,  incontestabile,
         che gli  Stati Uniti  detenevano il  più grande potere navale del  mondo, la volontà
         e la capacità di  usarlo. Washington stimava di  avere un controllo ottimo e perfet-
         to per le  navi  sotto bandiera americana,  sufficiente  per le  unità  Panlibhonco  di
         proprietà statunitense, insufficiente per il  naviglio di  analoga proprietà nazionale
         ma sotto bandiera di  altri  paesi  NATO.  La  valutazione si  fondava sulla certezza
         che  i  paesi  Panlibhonco,  sebbene  le  legislazioni  nazionali  riconoscessero  loro  il
         potere di  requisire  il  naviglio  di  bandiera per propri  fini,  non  lo  avrebbero mai
         fatto, ammettendo tacitamente che il controllo effettivo sulle navi che alzavano le
         loro bandiere fosse  in realtà esercitato dagli Stati Uniti.
             Del  resto,  fin  dal  1952,  ignorando qualsiasi  disposizione  normativa  in  con-
         trario  nella  legislazione  dei  paesi  interessati,  l'amministrazione statunitense  pre-
         tendeva dai suoi armatori che volevano iscrivere naviglio in un registro straniero
         l'impegno a noleggiarlo all'amministrazione stessa  alle  medesime condizioni che
         se  avesse  avuto la  bandiera nazionale.  Inoltre,  in  caso  di  nuovo trasferimento di
         registro,  era  necessaria  una  nuova  autorizzazione  dalla  competente autorità  di



             (17)  Questa  teoria  viene  sviluppata  in  American  Committee  for  Flags  of Necessity,
         Flags of Necessity: a photo story of Americal1 oWl1ed ships registered abroad, New York,  1960,
         p.5-6.
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