Page 309 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
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MARINA MERCANTILE E NATO: LA QUESTIONE DELLE BANDIERE DI CONVENIENZA
tanto meno nel campo dei trasporti marittimi, cosÌ essenziale per la sicurezza.
Negli Stati Uniti venne avanzata la teoria delle cinque braccia: Esercito, Avia-
zione, Marina militare costituivano le prime tre, cui seguiva un quarto braccio,
la Marina mercantile, e un quinto, le flotte Panlibhonco, rappresentate come
una sorta di riserva (17). Tale visione, più nazionale che atlantica, teneva conto
degli impegni degli Stati Uniti fuori dall'area NATO (Pacifico, SEATO, ecc.),
ma non poteva essere pienamente soddisfacente in sede NATO, dove il navi-
glio di bandiera degli altri stati alleati aveva impegni cogenti (schedatura e ri-
levazione delle caratteristiche, disponibilità immediata per il pool, dipendenza
diretta per l'utilizzazione dalle necessità comuni, ecc.), ai quali il naviglio Pan-
libhonco non era tenuto. Ne sarebbe risultata una differenziazione tra cittadi-
ni e risorse NATO, anche se gli americani promettevano, in caso di necessità,
di usare le flotte Panlibhonco secondo le direttive del Planning Board far Oce-
an Shipping: restava sempre il nodo che l'utilizzazione non sarebbe stata im-
mediata come per le navi europee, ma filtrata attraverso il diaframma di una
valutazione nazionale.
Tuttavia, se la soluzione della controversia appariva impervia dal punto di vi-
sta dei principi e del diritto, lo era di meno sul piano fattuale, soccorrendo la dot-
trina americana del "controllo effettivo" che si basava sul fatto, incontestabile,
che gli Stati Uniti detenevano il più grande potere navale del mondo, la volontà
e la capacità di usarlo. Washington stimava di avere un controllo ottimo e perfet-
to per le navi sotto bandiera americana, sufficiente per le unità Panlibhonco di
proprietà statunitense, insufficiente per il naviglio di analoga proprietà nazionale
ma sotto bandiera di altri paesi NATO. La valutazione si fondava sulla certezza
che i paesi Panlibhonco, sebbene le legislazioni nazionali riconoscessero loro il
potere di requisire il naviglio di bandiera per propri fini, non lo avrebbero mai
fatto, ammettendo tacitamente che il controllo effettivo sulle navi che alzavano le
loro bandiere fosse in realtà esercitato dagli Stati Uniti.
Del resto, fin dal 1952, ignorando qualsiasi disposizione normativa in con-
trario nella legislazione dei paesi interessati, l'amministrazione statunitense pre-
tendeva dai suoi armatori che volevano iscrivere naviglio in un registro straniero
l'impegno a noleggiarlo all'amministrazione stessa alle medesime condizioni che
se avesse avuto la bandiera nazionale. Inoltre, in caso di nuovo trasferimento di
registro, era necessaria una nuova autorizzazione dalla competente autorità di
(17) Questa teoria viene sviluppata in American Committee for Flags of Necessity,
Flags of Necessity: a photo story of Americal1 oWl1ed ships registered abroad, New York, 1960,
p.5-6.