Page 307 - Le Forze Armate e la nazione italiana (1944-1989) - Atti 27-28 ottobre 2004
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MARINA  MERCANTILE  E NATO:  LA  QUESTIONE  DELLE  BANDIERE  DI  CONVENIENZA


         salari  bassi  ed eliminando almeno in  parte  la  previdenza;  non  potendo econo-
         mizzare  sui  costi  indispensabili  alla  navigazione  (combustibile,  tasse  portuali,
         pilotaggio,  ecc.),  lucravano sui costi  dell'equipaggio, sull'ammortamento, sulle
         tasse,  quando  non  addirittura  sulla  sicurezza:  perché  mai,  se  no,  avrebbero
         iscritto le  loro  navi,  non  di  rado semiclandestinamente, nei  registri  Panlibhon-
         co? A tanto, invece, gli  armatori statunitensi erano spinti dal loro governo e per
         i fini  che  perseguivano avevano ogni  interesse a  disporre di  navi  moderne,  ben
         equipaggiate da personale non scontento (14).
             Facendo di  ogni  erba un  fascio,  i paesi  marittimi europei ed i sindacati sostcn-
         nero a spada tratta la  teoria del  "legame realc",  la  cui  applicazione avrebbe dovuto
         costituire un argine agli  abusi denunciati da un'inchiesta del  1949 dell'Ufficio Inter-
         nazionale del  Lavoro (1.'\).  Alla  Commissione per il  diritto internazionale convocata
         a  Roma nel  marzo  1958  fu  proposta una serie  di  principi  destinati  a  dar corpo al
         "legame reale":  proprietari  delle navi  dovevano essere  persone o  compagnie di  se-
         de nel paese d'immatricolazione; cittadini di  questo paese avrebbero composto per
         almeno la metà il  consiglio d'amministrazione, che si  sarebbe riunito nel  paese stes-
         so, cui sarebbe spettato il  controllo sulle navi  ai  fini  fiscali,  della sicurezza, ecc.  An-
         che  l'assemblea  della  Conferenza  diplomatica  per  la  codificazione  del  diritto  del
         mare, tenuta a Ginevra sotto gli auspici dell'ONU dal febbraio all'aprile 1958, si  al-
         lineò,  inserendo  nell'art.  5  della  Convenzione  sull'Alto  Mare  queste  indicazioni:
         "Ogni Stato fissa le  condizioni  alle quali concede la  sua  nazionalità alle navi, come
         pure le  condizioni  d'immatricolazione e  il  diritto  di  battere la  sua bandiera.  Deve
         esistere un legame sostanziale tra lo Stato e la nave; lo Stato deve 'notamment' eser-
         citare la sua giurisdizione e  il  suo controllo  in  campo  tecnico,  amministrativo  e
         sociale, sulle navi  che alzano la  sua bandiera" (16).
             A Washington,  nel  giugno  1959, gli  americani  sostennero che  non  si  poteva
         impedire agli Stati Uniti di  avere una marina mercantile, come sarebbe accaduto se
         le  loro flotte  Panlibhonco fossero  passate sotto la  bandiera a stelle e  strisce o sot-
         to quelle dei  paesi  marittimi europei.  Era infatti  fuori  questione che l'erario degli



             (14)  Esistevano,  nal"llralmcntc,  eccezioni  negativc,  chc  riguardavano soprattutto  la  tCll-
         denza a  mantenere bassc  Ic  tabelle  di  armamento; spesso  pcrò  il  conseguente maggior  lavoro
         dci  marinai veniva  riconosciuto con linlli di  retribuzione complessivi più alti.
             (15)  Cfr I.L.O.  (International  Labour Office), COllditiolls iII  Ships f/ying the Panama  Flag,
         Geneva, 1950. Gli  stessi  od analoghi temi vennero riprcsi  ncl decennio successivo dall'O.E.C.E.
         e in  varie conferenze  internazionali  di settore.
             (16)  Nations  Unies,  COllvelltion  sur la  haI/te  mel;  roneato,  AI  Conf.  13/ L.  53,  Gcnèvc
         1958, p.  2.
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