Page 75 - Le Forze Armate e la fine della II Guerra Mondiale - Atti 10 maggio 2005
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La p.llerra èjìlli/a. La litoslrtfziolle delle Forze Arll/ate italialle
dell'Albania e la riduzione entro i confini attuali, con l'esclusione del territorio libero di
Trieste), si aggiunsero quelle militari, che possono essere così riassunte:
- smantellamento, entro un anno e per una fascia profonda 20 chilometri, cii tutte le
installazioni militari esistenti lungo il confine francese e jugoslavo;
- clivieto cii costruire installazioni militari a est- ciel confine francese e a ovest del con-
fine jugoslavo;
- smilitarizzazione dell'isola di Pantelleria, delle isole Pelagie (Lampedusa, Lampione
e Linosa) e dell'isola di Pianosa;
- demilitarizzazione della Base navale cii La Maddalena;
- smantellamento di tutte le difese costiere sarcle situate a meno cii 30 chilometri
dalle acque territoriali francesi;
- obbligo che l'organizzazione e l'armamento delle Forze Armate, così come la loro
dislocazione sul territorio nazionale, siano «concepiti in maniera da rispondere esclusi-
vamente a compiti cii carattere interno e ai bisogni clelia difesa locale clelia frontiera e
della difesa antiaerea»;
- clivieto di reimpiegare personale non riabilitato proveniente dalla Milizia fascista e
dalla Repubblica Sociale;
- obbligo cii congeclare tut:l:o il personale esuberante entro 6 mesi;
- obbligo cii versare tutto il materiale eccedente le necessità della forza alle anni;
- clivieto di possedere, costruire e sperimentare armi atomiche, proietti guidati o
autopropulsi e loro sistemi di lancio, cannoni con gittata superiore a 30 chilometri, silu-
ri con equipaggio, navi portaerei, navi corazzate, sommergibili o altre unità subacquee,
mezzi navali d'assalto, motosiluranti, aeromobili progetta t-i come bombardieri;
- proibizione ad acquistare materiale d'armamento di provenienza tedesca e giappo-
nese e di fabbricare o detenere materiale d'armamento eccedente le effettive possibili-
tà d'impiego delle Forze Armate;
- obbligo di provvedere alle spese relative al rimpatrio dei prigionieri di guerra.
Seguivano poi le limitazioni imposte alle tre l iorze Armate con la defini%ione delle
rispettive autori%%a%ioni.
L'Esercito non poteva avere una forza superiore ai 185mila uomini, ivi compreso il
personale di comando, le Unità combattenti e i servizi. A questi non potevano essere
aggiunti più di 75mila Carabinieri. Il numero massimo complessivo di carri armati leg-
geri e pesanti era fissato in 250 unità.
Altrettanto severe le limitazioni imposte all' Aeronautica: 25mila uomini il limite
massimo del personale arruolato, ivi compreso quello dell'Avia%ione navale; 200 i veli-
voli cla combattimento e da ricognizione, 150 gli apparecchi da trasporto, da salvatag-
gio in mare, da isl"!:uzione e di collegamento, C011 possibilità di munire di armamento
solo i primi 200.
Le conseguen%e più gravi riguardarono, però, la l'vlarina. Se i limiti imposti
all'Esercito e all' Aeronautica corrispondevano in qualche modo alle concli%ioni preesi-
stenti ed erano in linea con tutta la storia successiva all'8 settembre, quelli imposti alle
forze navali ne ridimensionavano drasticamente la consistenza e le possibilità d'impie-
go. Il Trattato prevedeva una forza massima di 25mila uomini, un tonnellaggio com-
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