Page 159 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Repubblica e Forze Armate


        La questione dei risarcimenti

           Ad oltre  sessanta anni dalle  vicende belliche, la  questione dei prigionieri di
        b>uerra  non può ancora considerarsi conclusa.  Infatti  solo  coloro  che  avevano
        combattuto a fianco delle truppe alleate si videro riconoscere dai paesi vincito-
        ri  lo  status  di  "ex prigioniero", mentre i  militari  internati in  Germania furono
        paradossalmente considerati a tutti gli effetti "ex alleati delnemico".s9
           Questa lettura dei fatti,  che non corrispondeva alla  realtà,  finì  per condizio-
        nare le  stesse autorità italiane a guerra terminata. Nel febbraio 1946 il Governo
        decise che fino alla data del 1 ° settembre 1944 il lavoro svolto dagli internati era
        da  considerarsi a tutti gli  effetti  "su base volontaria"  e in  tale  maniera gli  IMI
        venivano posti sullo stesso piano di coloro che avevano aderito alle offerte nazi-
        ste  e  fasciste.  Allo  stesso  tempo,  il  ministero  delle  Finanze  fece  di  tutto  per
        respingere fermamente ogni richiesta di risarcimento economico.
           Relativamente alla questione degli indennizzi anche gli accordi interstatali non
        hanno  dato  esito  positivo.  Dal punto di  vista  giuridico  le  interpretazioni  sono
        state spesso contrastanti e le domande di risarcimento per il lavoro, che gli inter-
        nati sono stati costretti a svolgere anche in qualità di "lavoratori coatti civili", non
        sono state mai  accolte.  La "legge federale  per il  risarcimento delle vittime della
        persecuzione nazionalsocialista" approvata dalla Repubblica Federale Tedesca nel
        1956  e gli  accordi  bilaterali  con gli  stati dell'Europa occidentale hanno escluso
        qualsiasi pagamento a  titolo di indennizzo a beneficio dei lavoratori coatti, con
        l'eccezione parziale degli ex deportati in campi di concentramento.
           Tra il1959 e il1964 sempre la Repubblica Federale Tedesca stipulò con undi-
        ci stati europei una sorta di  convenzione in tema di  riparazioni, esclusivamente
        limitato a ex  detenuti in campi di concentramento. Nel 1961  un accordo italo-
        tcdesco prospettò il  pagamento di  una somma a titolo di indennizzo ad alcuni
        gruppi  di  persone  che  avevano  particolarmente  sofferto  a  causa  del  regime
        nazionalsocialista  e,  nell'ottobre  1963,  una  legge  avviò  la  distribuzione  di  40
        milioni di marchi che andarono a cittadini di religione ebraica, partigiani depor-
        tati nei campi di concentramento, membri di partito che la RSI c i nazisti aveva-
        no  messo  fuorilegge  e  la  manodopera  civile  costretta  a lavorare  per il  regime
        nazista, ma tale indennizzo non riguardò in nessun caso gli internati militari, con
        la parziale eccezione di chi era stato condotto in  un campo di concentramento
        a seguito di un atto di resistenza armata o di  sabotaggio.
           Diciassette anni più tardi, con la legge n.  791  del novembre 1980, fu conces-
        so  un  assegno  vitalizio  a  favore  di  coloro  che  fossero  stati  deportati  in  un
        «campo di sterminio nazista», cosa che dunque riguardava ben pochi dci soprav-
        vissuti all'esperienza dell'internamento in Germania.




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