Page 159 - Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di ricerca - Atti 25-26 ottobre 2006
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Repubblica e Forze Armate
La questione dei risarcimenti
Ad oltre sessanta anni dalle vicende belliche, la questione dei prigionieri di
b>uerra non può ancora considerarsi conclusa. Infatti solo coloro che avevano
combattuto a fianco delle truppe alleate si videro riconoscere dai paesi vincito-
ri lo status di "ex prigioniero", mentre i militari internati in Germania furono
paradossalmente considerati a tutti gli effetti "ex alleati delnemico".s9
Questa lettura dei fatti, che non corrispondeva alla realtà, finì per condizio-
nare le stesse autorità italiane a guerra terminata. Nel febbraio 1946 il Governo
decise che fino alla data del 1 ° settembre 1944 il lavoro svolto dagli internati era
da considerarsi a tutti gli effetti "su base volontaria" e in tale maniera gli IMI
venivano posti sullo stesso piano di coloro che avevano aderito alle offerte nazi-
ste e fasciste. Allo stesso tempo, il ministero delle Finanze fece di tutto per
respingere fermamente ogni richiesta di risarcimento economico.
Relativamente alla questione degli indennizzi anche gli accordi interstatali non
hanno dato esito positivo. Dal punto di vista giuridico le interpretazioni sono
state spesso contrastanti e le domande di risarcimento per il lavoro, che gli inter-
nati sono stati costretti a svolgere anche in qualità di "lavoratori coatti civili", non
sono state mai accolte. La "legge federale per il risarcimento delle vittime della
persecuzione nazionalsocialista" approvata dalla Repubblica Federale Tedesca nel
1956 e gli accordi bilaterali con gli stati dell'Europa occidentale hanno escluso
qualsiasi pagamento a titolo di indennizzo a beneficio dei lavoratori coatti, con
l'eccezione parziale degli ex deportati in campi di concentramento.
Tra il1959 e il1964 sempre la Repubblica Federale Tedesca stipulò con undi-
ci stati europei una sorta di convenzione in tema di riparazioni, esclusivamente
limitato a ex detenuti in campi di concentramento. Nel 1961 un accordo italo-
tcdesco prospettò il pagamento di una somma a titolo di indennizzo ad alcuni
gruppi di persone che avevano particolarmente sofferto a causa del regime
nazionalsocialista e, nell'ottobre 1963, una legge avviò la distribuzione di 40
milioni di marchi che andarono a cittadini di religione ebraica, partigiani depor-
tati nei campi di concentramento, membri di partito che la RSI c i nazisti aveva-
no messo fuorilegge e la manodopera civile costretta a lavorare per il regime
nazista, ma tale indennizzo non riguardò in nessun caso gli internati militari, con
la parziale eccezione di chi era stato condotto in un campo di concentramento
a seguito di un atto di resistenza armata o di sabotaggio.
Diciassette anni più tardi, con la legge n. 791 del novembre 1980, fu conces-
so un assegno vitalizio a favore di coloro che fossero stati deportati in un
«campo di sterminio nazista», cosa che dunque riguardava ben pochi dci soprav-
vissuti all'esperienza dell'internamento in Germania.
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