Page 129 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
P. 129

II SeSSIone - Forze ArmAte e SocIetà                                129



             esame, possono apparire insignificanti, talora sono la chiave di volta di tutta una
             complessa vicenda. E occorre quindi analizzarli con tenacia, per nulla fuorviati
             dalle ipotesi di stampa, le quali, per se logiche, possono non sempre essere giuste;
             - tenga presente, ai fini della ricostruzione di un delitto e della identificazione del
             reo, che la logica vuol essere solo una guida; ma che le conclusioni da essa de-
             dotte non hanno alcun valore, se non sono suffragate da prove obiettive; curi, con
             somma diligenza (e secondo la tecnica dei rilevamenti, per i quali sono stati forniti
             i mezzi indispensabili), l’acquisizione degli elementi materiali relativi al delitto,
             perché essi, qualunque possa essere l’evoluzione della vicenda processuale, non
             mutano mai, costituiscono i pilastri sui quali si può costruire l’edificio dell’accu-
             sa, senza pericolo di demolizioni. La stessa confessione dell’inquisito assume un
             valore molto relativo, senza il conforto di prove inconfutabili; - negl’interrogatori
             dei rei, delle parti lese e dei testimoni, abbia come norma costante che l’ufficiale
             di polizia giudiziaria deve procedere con pacatezza, senza nessuna pressione, né
             diretta, né indiretta; che le persone interrogate devono rispondere spontaneamente
             e che, solo attraverso abili contestazioni, mosse senza preconcetti, si può con buo-
             na probabilità, arrivare a conclusioni utili; - precisi sempre, nei processi verbali
             di interrogatorio, la domanda formulata all’interrogando sulle singole posizioni,
             bandendo la vieta frase «a domanda risponde». E ciò per evitare che l’interrogato,
             in altra sede, possa dire di aver equivocato sulla domanda fattagli dall’ufficiale di
             Polizia Giudiziaria; - consideri ognora che, per ciascun inquisito, bisogna pro-
             vare la reità e non l’innocenza, la quale dev’essere presunta fino a prova con-
             traria [nel testo]; - prima di arrestare o fermare persone inquisite, ove non si tratti
             di reità flagrante, per la quale sia stabilito l’arresto obbligatorio, deve raccogliere
             elementi concreti e positivi, e prospettarli subito al magistrato competente [nel
             testo], per la conseguente autorizzazione; - per gli arresti facoltativi, tenga sempre
             conto dei precedenti e della reputazione delle persone, limitandosi ai soli casi di
             individui pericolosi per la pubblica o privata sicurezza; - in conclusione, operi
             sempre in modo da garantire la massima tutela della libertà, della dignità e della
             persona umana dei cittadini. Rammento, poi, la più stretta osservanza dell’obbli-
             go del segreto, […]. Sia evitata, infine, ogni forma di esibizionismo, specie sulla
             stampa, da parte di militari operanti. Quello di perseguire i rei è un dovere che
             l’Arma deve adempiere verso i consociati, con perfetto stile di consapevole auste-
                                                                        11
             rità. Ne guadagna così ancor di più il suo prestigio e il suo decoro” .
                Inoltre, è particolarmente significativa un’ulteriore attenzione verso il setto-
             re attraverso la pubblicazione e la diffusione di uno strumento di lavoro molto


             11  ASACC, Documentoteca (d’ora in poi D), faldone 1809, fascicolo 5, atto 7, Comando
                Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Servizio e Situazione, circolare n. 746/1 di
                prot. R.P. datata 3 settembre 1953, avente ad oggetto “Indagini di polizia giudiziaria”. La
                circolare è a firma del Comandante Generale Alberto Mannerini.
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134