Page 129 - Atti 2012 - L'Italia 1945-1955. La Ricostruzione del Paese e le Forze Armate
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esame, possono apparire insignificanti, talora sono la chiave di volta di tutta una
complessa vicenda. E occorre quindi analizzarli con tenacia, per nulla fuorviati
dalle ipotesi di stampa, le quali, per se logiche, possono non sempre essere giuste;
- tenga presente, ai fini della ricostruzione di un delitto e della identificazione del
reo, che la logica vuol essere solo una guida; ma che le conclusioni da essa de-
dotte non hanno alcun valore, se non sono suffragate da prove obiettive; curi, con
somma diligenza (e secondo la tecnica dei rilevamenti, per i quali sono stati forniti
i mezzi indispensabili), l’acquisizione degli elementi materiali relativi al delitto,
perché essi, qualunque possa essere l’evoluzione della vicenda processuale, non
mutano mai, costituiscono i pilastri sui quali si può costruire l’edificio dell’accu-
sa, senza pericolo di demolizioni. La stessa confessione dell’inquisito assume un
valore molto relativo, senza il conforto di prove inconfutabili; - negl’interrogatori
dei rei, delle parti lese e dei testimoni, abbia come norma costante che l’ufficiale
di polizia giudiziaria deve procedere con pacatezza, senza nessuna pressione, né
diretta, né indiretta; che le persone interrogate devono rispondere spontaneamente
e che, solo attraverso abili contestazioni, mosse senza preconcetti, si può con buo-
na probabilità, arrivare a conclusioni utili; - precisi sempre, nei processi verbali
di interrogatorio, la domanda formulata all’interrogando sulle singole posizioni,
bandendo la vieta frase «a domanda risponde». E ciò per evitare che l’interrogato,
in altra sede, possa dire di aver equivocato sulla domanda fattagli dall’ufficiale di
Polizia Giudiziaria; - consideri ognora che, per ciascun inquisito, bisogna pro-
vare la reità e non l’innocenza, la quale dev’essere presunta fino a prova con-
traria [nel testo]; - prima di arrestare o fermare persone inquisite, ove non si tratti
di reità flagrante, per la quale sia stabilito l’arresto obbligatorio, deve raccogliere
elementi concreti e positivi, e prospettarli subito al magistrato competente [nel
testo], per la conseguente autorizzazione; - per gli arresti facoltativi, tenga sempre
conto dei precedenti e della reputazione delle persone, limitandosi ai soli casi di
individui pericolosi per la pubblica o privata sicurezza; - in conclusione, operi
sempre in modo da garantire la massima tutela della libertà, della dignità e della
persona umana dei cittadini. Rammento, poi, la più stretta osservanza dell’obbli-
go del segreto, […]. Sia evitata, infine, ogni forma di esibizionismo, specie sulla
stampa, da parte di militari operanti. Quello di perseguire i rei è un dovere che
l’Arma deve adempiere verso i consociati, con perfetto stile di consapevole auste-
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rità. Ne guadagna così ancor di più il suo prestigio e il suo decoro” .
Inoltre, è particolarmente significativa un’ulteriore attenzione verso il setto-
re attraverso la pubblicazione e la diffusione di uno strumento di lavoro molto
11 ASACC, Documentoteca (d’ora in poi D), faldone 1809, fascicolo 5, atto 7, Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Servizio e Situazione, circolare n. 746/1 di
prot. R.P. datata 3 settembre 1953, avente ad oggetto “Indagini di polizia giudiziaria”. La
circolare è a firma del Comandante Generale Alberto Mannerini.

