Page 107 - L'Italia in Guerra. Il secondo anno 1941 - Cinquant'anni dopo l'entrata dell'Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
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Per quanto i disagi della guerra fossero sentiti dalla popolazione civi-
le per i bombardamenti e in particolare per la parte più povera di essa
anche per la penuria e i prezzi degli approvvigionamenti alimentari non-
vi era però un clima di pesante controllo poliziesco sia nel suo aspetto
positivo di una relativa tranquillità della vita quotidiana sia anche nel suo
aspetto negativo da un punto di vista militare di non perfetta vigilanza
del controspionaggio e dell'azione anticontrabbando. Pur tuttavia c'era una
restrizione importante che riguardava soltanto la popolazione indigena:
il coprifuoco. Questa limitazione della libertà di movimento alla sola po-
polazione indigena riporta - al di là della propaganda del regime, della
legislazione e della retorica delle quattro provincie libiche della quarta spon-
da - la situazione libica al suo dato fondamentale di realtà coloniale. Ab-
biamo così l'ordinanza del Commissario Straordinario del Municipio di
Bengasi in data 4 aprile 1941 (giorno della riconquista italo-tedesca della
città) che recita: "Il coprifuoco resta in vigore dalle ore 19 alle 6 limitata-
mente però ai sudditi stranieri, ebrei e libici" (3)_ I cittadini "italiano-
libici" della propaganda fascista, come di fronte alla legislazione razzista
così di fronte alla guerra sono ciò che il regime fascista voleva fossero,
sudditi coloniali, e ciò è esemplarmente chiaro nel testo dell'ordinanza.
Essi sono equiparati in questo specifico caso ai cittadini stranieri e agli
ebrei che nella scala razziale fascista avevano una posizione giuridica infe-
riore a quella dei libici. Un altro documento che ribadisce questa linea
d'azione è l'ordinanza del Governatore Generale della Libia e Comandan-
te Superiore dell'A.S., generale Bastico, in data 19 dicembre 1941 il cui
testo recita:
ORDINA
Art. l
È fatto divieto ai cittadini libici ed assimilati di circolare nei centri
urbani, nei territori della Libia occidentale (Tripoli-tania) e nelle imme-
diate adiacenze, dalle ore 19,30 alle ore 06,30 del mattino.
Art. 2
Ai cittadini libici ed assimilati è fatto divieto di oltrepassare la linea
marginale sud che va da ovest verso est partente da Gadames, T gutta, Ghe-
ria, rotabili Gheria Sciuref, Bir el Gteifa, Zella, Marada, El Haseiat.
(3) Cfr. Ministero della Cultura Popolare, Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica, Ro-
ma, S.E.L.I., 1941, p. 194.
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