Page 159 - L'Italia in Guerra. Il quarto anno 1943 - Cinquant’anni dopo l’entrata dell’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi
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L'8 SETIEMBRE E LE FORZE ARMATE ITALIANE 159
le quali dimostrano piena comprensione dei suoi desiderata, e gli
danno in merito affidamenti tranquillizzanti.
Tali constatazioni sono micidiali per il morale dei reparti. Perché non è affat-
to vero che la "disciplina" sia un fenomeno naturale ed immanente nelle
truppe; esso è unicamente tale quando i gregari (che sono la grande
maggioranza, e che posseggono le armi) siano complessivamente "con-
senzienti''.
Orbene, quando i gregari constatino ulteriormente che con essi "con-
senzienti" si tiene una misura, e coi compagni "lavoratori", sebbene
molto più favoriti per vita e compenso, se ne segue un'altra, unicamen-
te perché essi alzano la voce, abbandonano il lavoro, minacciano e com-
piono violenze, anche i soldati cesseranno di essere "consenzienti", e
chiederanno che anche con loro - molto più interessativi degli operai
si discuta il problema guerra e quelli politici connessivi.
Quanto sopra rappresenta in questo momento il pericolo più grave
per il morale dell'esercito, e delle FF.AA., perché è così che si è
giunti altrove, in passato, e si potrebbe giungere ora in Italia, ai
"consigli di operai e soldati".
A parte il lato militare della questione, non vi è dubbio che notizie
come quelle menzionate, anche se limitate a quanto di esse riporta-
te nei giornali, non possono non aumentare la sfiducia della parte
germanica, e raffermarla nelle sue eventuali intenzioni ai nostri
danni.
E) Incomprensione della situazione da parte dei Tribunali militari di guerra.
Durante tutta questa guerra, salvo lodevoli eccezioni il comporta-
mento dei Tribunali militari di guerra è stato impari alle necessità
contingenti ed ha dato luogo a continui rilievi da parte dei Coman-
di competenti.
Peggio ancora avviene ora, quando si tratta, ovunque, di giudicare an-
che dei civili per reati od imputazioni di indole non militare.
I procuratori militari - provenienti in tempo di guerra per la mag-
gior parte dalla magistratura ordinaria o da avvocati che abbiano
esercitato la professione civile per un certo numero di anni - non
hanno compreso che la funzione principe dei Tribunali di guerra
non è quella di "fare della legge, o della procedura", ma bensì quella
di contribuire a mantenere una ferma disciplina ed un ordine pub-
blico assoluto.
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