Page 42 - La Grande Guerra segreta sul fronte Italiano (1915-1918) - La Communication Intelligence per il Servizio Informazioni
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LA GRANDE GUERRA SEGRETA SUL FRONTE ITALIANO (1915 – 1918)
di strategici; epperò, con maggiore particolarità, quelli compresi nella zona territoriale limitrofa
dello stato». Concorreva allo scopo la raccolta delle notizie statistiche e storiche «acconce a far
meglio conoscere gli accidenti de’ luoghi, i fatti di guerra, le mire de’ principi, e le virtù guerriere
di essi, e de’ sudditi». Competeva inoltre al Corpo «trasportare da lingue straniere, e trarre da
libri sia nostrali, sia esteri, le notizie che possano in qualsivoglia modo conferire al meglio del
regio militar servizio»
Nei periodi di guerra, il Corpo doveva «riconoscere le linee dell’armata nemica; esplorare le
forze di essa, le disposizioni, gli andamenti, le mosse, ecc.; regolare il servizio delle guide, degli
esploratori, delle spie, delle salvaguardie, delle scorte, ecc.», utilizzando le pubblicazioni anche
straniere e tutte le altre informative utili al lavoro del Corpo.
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i carabinieri reaLi
Nel luglio 1814 sull’esempio della Gendarmeria francese e di quella della Repubblica Cisalpina,
venne costituito il Corpo dei Carabinieri Reali incaricato di garantire all’interno del Regno di
Sardegna e in campo, al seguito dell’Esercito, il rispetto dell’ordine e della legge. Il 12 ottobre
1822 con l’approvazione del Regolamento generale del Corpo dei Reali Carabinieri furono indicati
i compiti del Corpo definito «una forza istituita per vigilare sulla pubblica sicurezza, per assicurare
all’interno dello Stato e in campo presso le Regie Armate la conservazione dell’ordine e l’esecu-
zione delle leggi». L’articolo 439 del Regolamento definiva le funzioni di polizia militare svolti dai
Carabinieri Reali presso le armate come consistenti specialmente «nel vegliare su tutte le spie e le
persone sospette che tentano di avvicinarsi o di introdursi nell’Esercito, come su d’ogni qualunque
persona che potesse supporsi in corrispondenza con il nemico; nell’allontanare dall’Esercito tutte
le persone che non appartengono ad esse, e che non fossero autorizzate a farne parte». 7
Nel gennaio 1833 fu diramato il Regolamento di servizio per le truppe di campagna, che con-
teneva anche dettagliate disposizioni per il Corpo dei Carabinieri Reali in operazioni di guerra:
«Arrestare i saccheggiatori e i predoni; tenere lontano dagli accampamenti e dalle truppe le
persone non autorizzate; vigilare sulle spie e le persone sospette; impedire agli estranei di avvici-
narsi agli alloggiamenti, all’armata e alle truppe; inseguire ed arrestare i delinquenti e i disertori;
[…] far pervenire ai quartier generali dell’Armata tutte le notizie utili a far conoscere le mosse
del nemico».
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Secondo il brevetto del 1831 il Corpo si articolò in tre Direzioni: 1ª Direzione – ufficio particolare del Quartier mastro
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generale, archivi, biblioteca; 2ª Direzione – ufficio topografico;, 3ª Direzione – ufficio generale. Tra le mansioni previste
per la 1ª Direzione vi era quella di gestire il carteggio, tanto segreto che ordinario, e di custodire i registri delle relazioni
segrete. Presso la 2ª Direzione furono collocati la biblioteca e gli archivi segreti, dove confluivano i rapporti, le relazioni, le
pubblicazioni anche straniere e le informative utili al lavoro del Corpo, anche in campo informativo.
La determinazione di affidare ai Carabinieri Reali, oltre alle consuete mansioni di polizia comune, anche quelle di polizia
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militare fu conseguenza del leale comportamento tenuto dal Corpo nel corso dei moti del 1821, durante i quali era rimasto
fedele alla Corona.
“Giornale Militare” del 1833, p. 145-146. Con regio decreto 1° maggio 1892 fu approvato il nuovo Regolamento orga-
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nico e quello d’istruzione e di servizio dei Carabinieri Reali, che abrogarono il Regolamento generale dell’ottobre 1822.
A loro volta i due regolamenti vennero sostituiti con altri approvati con regio decreto 14 dicembre 1911, dei quali l’uno
mantenne la denominazione di Regolamento organico e l’altro riprese l’antica denominazione di Regolamento generale
per l’Arma dei Carabinieri Reali.
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