Page 113 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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              polizia giudiziaria. Si introdusse con il nuovo codice di procedura penale la
              distinzione tra rapporto giudiziario e il processo verbale, ovvero, il primo
              era

                 «l’atto col quale il comandante la stazione rende edotta l’autorità giudi-
              ziaria di un reato perseguibile d’ufficio e le da notizia di tutti gli elementi di
              prova raccolti (art. 2 codice procedura penale). il processo verbale invece,
              rappresenta l’atto con cui i militari operanti fanno fede delle singole opera-
                                                                                  203
              zioni compiute e consentite dalle leggi penali [...] (articolo 155 C.P.P.)» .
                 I rapporti sarebbero stati trascritti sul registro di corrispondenza, mentre
              i processi verbali, dei quali si è già parlato precedentemente, sarebbero
              dovuti rimanere trascritti nell’apposito registro dei processi verbali.
                 il  n.  29  accennava  all’uso  dei  cifrari  per  comunicazioni  telegrafiche
              ‘delicate’ , precisando che era necessario attenersi alle norme contenute
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              «nelle prefazioni dei diversi testi in uso. i comandi di stazione fanno uso
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              del cifrario dell’Arma che hanno in consegna» .
                 Un ultimo aspetto significativo si trova nel n. 35, relativo alla «aliena-
              zione del vecchio carteggio da parte di tutti gli enti e comandi dell’arma».
              Si prevedeva l’eliminazione della documentazione secondo la previsione
              della circolare 3387/5 del 1930 del Comando Generale di cui si è accenna-
              to precedentemente con due piccole modifiche: era scomparso il carteggio
              relativo alla mobilitazione la cui distruzione era disciplinata dopo 30 anni
              secondo il Vi paragrafo, mentre con annotazione successiva a inchiostro
              rosso i registri dei processi verbali, anch’essi originariamente contenuti nel
              VI paragrafo (eliminazione dopo 30 anni) furono transitati tra i documenti


              203    Il nuovo codice di procedura penale fu approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, conte-
              stualmente al codice penale. Nel senso si esprimeva anche un intervento a firma del colonnello
              Edoardo Odetti di Marcorengo; Legione Territoriale dei Carabinieri Reali del Lazio, n. 994/11-
              1931 di prot. dell’Ufficio Servizio, supplemento al foglio d’ordini n. 20, in data Roma 17 maggio
              1934, recante «Varianti all’istruzione sul carteggio». La circolare è reperibile in ASACC, Fon-
              do Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, versamento 2013, fondo in fase di riordino, copia
              dell’istruzione sul carteggio edizione 1932 della Stazione di Cottanello, fogli sciolti.
              204    Lo stesso n. 29 segnalava i casi d’uso: «quando si devono comunicare fatti di disciplina o di
              servizio che ridondano a scapito del buon nome e prestigio di militari dell’Arma o di altri Cor-
              pi, ed in tutti quegli altri casi in cui i fatti da segnalarsi sono di natura riservata ed importante,
              oppure è conveniente che l’autorità, cui è diretto il telegramma, ne abbia conoscenza prima che
              in qualsiasi modo vengano nel dominio del pubblico i fatti cui esso telegramma si riferisce».
              205    Un breve estratto del cifrario in uso all’Arma in Archivio Centrale dello Stato, fondo Ministe-
              ro dell’Interno, Gabinetto, Ufficio Crittografico, busta unica, volume 1° - Raccolta di documenti
              e di altro materiale crittografico (1° settembre 1940), pp. 19-21 che riportano «Dal cifrario spe-
              ciale «A.C.», per uso interno dell’Arma dei Carabinieri Reali. Edizione 1927».
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